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Sentenza

Sentenza del 02/05/2016 n. 2780 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Concessione governativa - Tassa di concessione governativa periodica per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico - Termine di pagamento - Assenza di incertezze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'individuazione del termine entro cui l'utente deve versare la tassa di concessione governativa periodica per l'impiego di apparecchiature terminali radiomobili. In particolare, si contestava l'applicazione della sanzione prevista per il pagamento oltre i termini stabiliti dal d.m. 3 febbraio 1996. La decisione ha chiarito che tali termini riguardano esclusivamente il concessionario del servizio, mentre il decreto non stabilisce un termine autonomo per il versamento dell'utente al gestore telefonico: per l'utente, il tributo è dovuto congiuntamente al canone di abbonamento.

La decisione

La pretesa sanzionatoria fondata sull'asserito tardivo pagamento da parte dell'utente non è stata ritenuta sostenibile, poiché il termine previsto dal d.m. 3 febbraio 1996 non è riferibile direttamente all'abbonato. Il decreto disciplina infatti il versamento del concessionario del servizio e non il termine entro cui l'utente deve corrispondere la tassa al gestore. La sentenza si pone nel solco dell'interpretazione indicata da Cass. n. 21777/2014.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 641/1972, art. 21

    Costituisce la base normativa della tassa di concessione governativa relativa all'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico.

  • d.lgs. n. 471/1997, art. 13, comma 2

    Disciplina le sanzioni connesse agli omessi o tardivi versamenti, applicabili solo quando l'obbligo e il relativo termine siano effettivamente riferibili al soggetto sanzionato.

  • d.m. 3 febbraio 1996

    Stabilisce i termini di versamento della tassa a carico del concessionario del servizio, ma non prevede uno specifico termine per il pagamento dell'utente al gestore telefonico; per l'utente il tributo è dovuto insieme al canone di abbonamento.

  • Cassazione, sentenza n. 21777/2014

    È richiamata quale precedente conforme o comunque rilevante sull'individuazione del soggetto obbligato e dei termini di versamento della tassa di concessione governativa per la telefonia mobile.

Massime di principio

  • Un termine previsto da una norma tributaria deve essere riferito al soggetto espressamente individuato dalla norma; non può essere automaticamente esteso all'utente o contribuente finale.
  • Quando il tributo deve essere versato dall'utente congiuntamente a un canone, il termine di pagamento normalmente coincide con quello del canone, salvo una specifica disposizione che stabilisca diversamente.
  • Le sanzioni per tardivo pagamento richiedono la chiara individuazione sia dell'obbligato sia della scadenza applicabile; in caso di disciplina ambigua o non riferibile al contribuente, la sanzione non può essere applicata automaticamente.
  • Nel valutare una contestazione tributaria occorre distinguere il rapporto tra amministrazione e concessionario del servizio dal rapporto tra concessionario o gestore e utente finale.

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