Sentenza del 02/05/2016 n. 97 - Comm. Trib. I grado di Trento
CARTELLA DI PAGAMENTO - OGGETTO DELLA FATTURA - ACCERTAMENTO DEFINITIVO - ISTANZA DI AUTOTUTELA - DINIEGO - LIMITI IMPUGNABILITÀ SOLO PROFILI LEGITTIMITÀ DEL RIFIUTO E NON MERITO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che il diniego di autotutela può essere impugnato esclusivamente per contestare profili di legittimità del rifiuto, come l’eventuale irragionevolezza o illegittimità della decisione dell’Amministrazione, e non per riaprire il merito dell’accertamento ormai definitivo. La pretesa tributaria, non essendo stata tempestivamente impugnata, resta quindi consolidata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego di autotutela e, sostanzialmente, la pretesa tributaria contenuta nell’avviso di accertamento ormai definitivo. Per ottenere il ritiro dell’atto in autotutela, tuttavia, avrebbe dovuto prospettare uno specifico interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto, non limitandosi a riproporre contestazioni di merito sulla pretesa fiscale.
Norme richiamate
Disciplina dell’autotutela tributaria
Il contribuente che richieda all'Amministrazione finanziaria di ritirare in via di autotutela un avviso di accertamento divenuto definitivo, deve prospettare l'esistenza di un interesse di rilevanza generale dell'Amministrazione alla rimozione dell'atto.
L’autotutela non costituisce uno strumento per riaprire termini di impugnazione scaduti o per ottenere una nuova decisione sul merito della pretesa. È necessario evidenziare un interesse pubblico o generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto.
Regole sull’impugnazione del diniego di autotutela
L'impugnazione può essere proposta solo per dedurre profili di legittimità del rifiuto e non per contrastare la pretesa tributaria.
Il giudice deve verificare la legittimità del diniego, non riesaminare l’accertamento definitivo né valutare nuovamente la fondatezza sostanziale dell’imposta richiesta.
Definitività dell’avviso di accertamento
Un avviso non impugnato nei termini diviene stabile e non può essere contestato nel merito tramite una successiva istanza di autotutela, salvo i presupposti propri dell’autotutela e gli eventuali casi previsti dalla legge.
Massime di principio
- L’autotutela non è un rimedio alternativo o tardivo rispetto all’impugnazione ordinaria dell’accertamento.
- Quando l’atto tributario è divenuto definitivo, il contribuente non può usare il ricorso contro il diniego di autotutela per contestare nuovamente imponibile, imposta o altri aspetti di merito.
- Per contestare il diniego occorre individuare vizi propri della decisione dell’Amministrazione, come carenza di motivazione, manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti o mancata valutazione di un interesse pubblico rilevante.
- La semplice prospettazione di errori nell’accertamento, se non collegata a un interesse generale alla rimozione dell’atto, normalmente non è sufficiente.
- È essenziale impugnare tempestivamente l’avviso di accertamento originario; l’istanza di autotutela, di regola, non sospende né riapre i termini per farlo.
- La presentazione di un’istanza di autotutela non garantisce l’eliminazione della cartella di pagamento e non impedisce, salvo specifiche disposizioni o provvedimenti, la riscossione dell’importo accertato.
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