Sentenza del 02/05/2016 n. 266 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
L'istanza di sanatoria di un p.v.c. ai sensi della legge n. 289 del 2002 esclude l'accertamento sulla base dello stesso p.v.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata, che aveva annullato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2002. L'avviso rettificava i crediti IRPEG e IVA indicati nella dichiarazione della società, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza relativo a presunte vendite non fatturate. La società aveva definito quel PVC ai sensi dell'art. 15 della legge n. 289/2002, pagando le somme previste dalla sanatoria. Secondo l'Agenzia, tale definizione estingueva soltanto le maggiori imposte oggetto del PVC, senza impedire l'utilizzo del verbale per contestare i crediti fiscali dichiarati. La Commissione ha invece ritenuto che il PVC definito avesse perso la propria autonoma funzione istruttoria e non potesse essere utilizzato come unica base del successivo accertamento sui crediti, salvo lo svolgimento di verifiche o attività istruttorie ulteriori e diverse.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato l'illegittimità dell'avviso di accertamento. La definizione del PVC ai sensi dell'art. 15 della legge n. 289/2002 ha impedito all'Ufficio di trasporre automaticamente i rilievi del verbale in un nuovo accertamento diretto a ridurre i crediti IRPEG e IVA dichiarati. L'Amministrazione conserva il potere di verificare l'effettiva esistenza dei crediti fiscali, ma deve fondare la contestazione su un'autonoma e specifica istruttoria, con elementi ulteriori o diversi rispetto al PVC definito. In ogni caso, l'accertamento è stato ritenuto illegittimo anche perché fondato su un campione di magazzino statisticamente non significativo e su presunzioni non sufficientemente concordanti. L'Agenzia è stata condannata al pagamento di 3.035,00 euro di spese processuali, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 15, legge n. 289/2002
...i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono essere definiti secondo le modalità previste dal presente articolo...
La definizione del PVC mediante il pagamento delle somme previste dalla sanatoria chiude la lite potenziale relativa ai debiti fiscali considerati e priva il verbale della possibilità di essere utilizzato automaticamente come autonoma base istruttoria per ulteriori pretese riferite agli stessi rilievi.
Art. 41-bis, D.P.R. n. 600/1973
L'accertamento parziale è una modalità procedurale dell'accertamento tributario e può fondarsi anche sul metodo induttivo, ma deve comunque rispettare le regole generali e poggiare su elementi validi e adeguatamente motivati.
Art. 54, comma 5, D.P.R. n. 633/1972
Anche in materia IVA, l'accertamento parziale non è sottratto all'esigenza di una motivazione adeguata e di una base probatoria attendibile.
Art. 3 della Costituzione
È contrario al principio di uguaglianza consentire all'Amministrazione di utilizzare i risultati istruttori del PVC definito, negando al contribuente la possibilità di beneficiare pienamente degli effetti della sanatoria.
Art. 9, legge n. 289/2002
La definizione automatica incide sui debiti tributari, ma non rende intangibili i crediti vantati dal contribuente, che possono essere contestati dall'Ufficio mediante un'autonoma istruttoria volta a dimostrarne l'inesistenza.
Cassazione n. 6982/2015
Il disconoscimento di un credito fiscale è possibile anche dopo il condono, ma deve derivare da una contestazione autonoma e da un'istruttoria specifica; non è sufficiente la mera trasposizione del PVC posto a base della sanatoria.
Cassazione n. 3197/2013 e n. 17952/2013
Le ricostruzioni presuntive basate su campioni devono utilizzare criteri coerenti con la natura dei beni, campioni appropriati e sufficientemente rappresentativi; un campione esiguo o non adeguato rende inattendibile l'accertamento.
Massime di principio
- La definizione agevolata di un processo verbale di constatazione chiude la lite potenziale relativa ai debiti fiscali oggetto del verbale e ne limita l'utilizzabilità successiva come fonte istruttoria autonoma.
- Il condono non impedisce in assoluto all'Amministrazione di contestare crediti o rimborsi fiscali dichiarati: tale contestazione deve però essere autonoma, specificamente motivata e basata su verifiche o elementi ulteriori e diversi rispetto al PVC definito.
- L'Ufficio non può ottenere indirettamente, attraverso la rettifica di un credito dichiarato, lo stesso risultato impositivo già definito dal contribuente mediante la sanatoria.
- Gli accertamenti presuntivi fondati su campionamenti di magazzino richiedono un campione adeguato, rappresentativo e metodologicamente coerente; in mancanza, l'intero accertamento può essere annullato.
- La definizione agevolata non rende automaticamente incontestabili i crediti del contribuente, ma neppure consente all'Amministrazione di riutilizzare in modo automatico e integrale gli elementi del verbale già sanato.
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