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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29783/2025 del 11/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

Un proprietario convenne in giudizio il vicino proprietario di un fabbricato crollato per ottenere il risarcimento dei danni riportati dalla facciata del proprio immobile, asseritamente danneggiata dal crollo di edifici limitrofi avvenuto in un arco temporale di circa due settimane. Il giudice di pace accolse parzialmente la domanda e condannò il convenuto al pagamento di una somma; in appello, però, il Tribunale riformò integralmente la decisione e rigettò la domanda risarcitoria, ritenendo corretta la riconduzione della vicenda all'art. 2053 c.c., ma osservando che l'attore non aveva provato il nesso causale tra il danno e il fabbricato del convenuto e che, comunque, il crollo dell'edificio di quest'ultimo era dipeso dal precedente crollo di un immobile adiacente, integrando così il caso fortuito. Il soccombente in appello ricorse per cassazione con un unico motivo, denunciando l'omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTU e i documenti richiamati avrebbero dimostrato la mancata corretta manutenzione del fabbricato del resistente e quindi l'insussistenza del caso fortuito. La Corte ha però rilevato che il ricorso non censurava una ratio decidendi autonoma e decisiva, ossia il difetto di prova del nesso di causalità, e che comunque la doglianza non era specifica ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., oltre a essere inidonea a scalfire l'ulteriore accertamento di fatto del Tribunale sulla causa del crollo.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che il motivo non aggredisse una autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata, cioè l'insufficienza della prova del nesso causale tra il crollo del fabbricato del resistente e il danno subito dall'immobile dell'attore. Ha inoltre osservato che la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. era formulata in modo non specifico, perché non indicava con precisione i documenti decisivi e non spiegava perché la loro valutazione avrebbe escluso il caso fortuito; in ogni caso, il Tribunale aveva accertato che il crollo dell'immobile del resistente era stato provocato dal precedente crollo di un edificio adiacente, circostanza non validamente censurata. Il ricorrente è stato condannato alle spese, a una somma ulteriore ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2053 c.c.

    La responsabilità del proprietario per rovina di edificio resta esclusa se il danno non è causalmente ricollegabile al fabbricato del convenuto o se il crollo è dovuto a caso fortuito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi richiede l'indicazione specifica del fatto storico decisivo e della sua decisività; non basta lamentare genericamente la mancata valutazione di risultanze istruttorie.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica degli atti e documenti su cui si fonda; una censura priva di tale specificità è inammissibile.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La definizione anticipata del giudizio può condurre alla declaratoria di inammissibilità quando il ricorso sia manifestamente infondato o inammissibile.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La definizione del ricorso in conformità alla proposta di inammissibilità ha giustificato la condanna del ricorrente anche per responsabilità aggravata e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità per rovina di edificio, il danneggiato deve comunque provare il nesso causale tra il crollo dell'immobile del convenuto e il danno lamentato; senza tale prova la domanda non può essere accolta.
  • Ai fini dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il ricorrente deve individuare in modo preciso il fatto storico decisivo asseritamente omesso e spiegare perché la sua considerazione avrebbe portato a un esito diverso della lite.
  • La censura per omesso esame è inammissibile quando si limita a richiamare genericamente documenti o risultanze peritali, senza indicarne specificamente contenuto, collocazione e decisività.
  • La mancata impugnazione di una ratio decidendi autonoma e sufficiente a sorreggere la decisione comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione.
  • La circostanza che il bene del convenuto fosse poco manutenzionato può risultare irrilevante se il giudice di merito ha accertato una diversa causa esclusiva del crollo, qualificabile come caso fortuito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaCaso fortuito e forza maggiore

Testo integrale

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