Circolare numero 106 del 2-6-2000
Istruzioni applicative delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 81/2000 che ha modificato la disciplina dei lavori socialmente utili. Istruzioni operative e chiarimenti. Trasmissione nota del 21.4.2000 con la quale il Ministero del Lavoro ha fornito i primi indirizzi interpretativi. Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le novità introdotte dal D.Lgs. n. 81/2000 in materia di attività socialmente utili, con effetti dal 1° maggio 2000. Vengono definiti i soggetti che possono continuare a essere utilizzati, le condizioni per la prosecuzione delle attività, le nuove modalità di delibera e comunicazione da parte degli enti utilizzatori, il regime del pagamento dell’assegno ASU e la riapertura dei termini per il pensionamento anticipato LSU. Sono inoltre fornite istruzioni contabili per la rilevazione degli assegni e dei recuperi, nonché chiarimenti sulle convenzioni con Regioni e su alcuni aspetti transitori.
Integrazioni e modifiche alla disciplina dei lavori socialmente utili (D.Lgs. n. 81/2000)
Decreto legislativo n. 81/2000: integrazioni e modifiche alla disciplina dei lavori socialmente utili
La circolare fornisce le prime istruzioni applicative del D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, entrato in vigore il 22 aprile 2000, che modifica in modo rilevante la disciplina dei lavori socialmente utili di cui al D.Lgs. n. 468/1997. Il documento chiarisce le conseguenze sulla prosecuzione delle attività, sui soggetti utilizzabili, sul pagamento dell’assegno ASU, sulla riapertura dei termini per il pensionamento anticipato e sulla rilevazione contabile delle prestazioni.
Quadro generale e cessazione dei vecchi progetti
Il nuovo decreto abroga numerose disposizioni del D.Lgs. n. 468/1997 e ridefinisce il perimetro delle attività socialmente utili finanziabili con il Fondo per l’occupazione. In particolare, i progetti LSU/LPU già prorogati fino al 31 dicembre 1999 e ulteriormente fino al 30 aprile 2000 devono intendersi definitivamente cessati. Dal 1° maggio 2000 non è quindi più possibile prorogare o rinnovare i vecchi progetti, ma soltanto deliberare nuove attività conformi al D.Lgs. n. 81/2000.
Enti utilizzatori e modalità di prosecuzione delle attività
Possono proseguire le attività solo gli enti che, alla data del 31 dicembre 1999, avevano in corso progetti approvati o prorogati secondo la normativa previgente e che utilizzano soggetti rientranti nella disciplina transitoria. La circolare precisa che non si tratta di una proroga dei vecchi progetti, bensì di una nuova deliberazione sulle attività da svolgere dal 1° maggio 2000 in poi, che possono coincidere con quelle originarie oppure rientrare tra le nuove attività ammesse dall’art. 3 del decreto.
Gli enti utilizzatori devono trasmettere alla sede INPS competente copia della delibera comprensiva dell’elenco nominativo dei lavoratori. La delibera deve indicare anche la durata delle attività, le modalità di svolgimento e gli sbocchi occupazionali prevedibili. Per i casi di mutamento delle attività o di stipula di convenzioni sono previste specifiche procedure di notifica e acquisizione del pronunciamento degli organismi competenti.
Lavoratori utilizzabili e requisiti soggettivi
La circolare individua con precisione i lavoratori che possono continuare a svolgere attività socialmente utili. Si tratta dei soggetti che hanno effettivamente maturato 12 mesi di impiego in progetti LSU/LPU nel periodo utile previsto dalla disciplina transitoria, ossia:
- entro il 31 dicembre 1997, oppure nel corso del 1998 se già inseriti in un progetto a tale data;
- interamente nel periodo 1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999, senza cumulo con periodi precedenti al 1° gennaio 1998.
Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato dal lavoratore mediante dichiarazione di responsabilità resa all’ente utilizzatore. Tale dichiarazione non va trasmessa all’INPS, ma serve per l’inclusione del nominativo nell’elenco deliberato dall’ente.
Sono esclusi dall’utilizzo, tra gli altri:
- i soggetti già in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato LSU al 31 dicembre 1999;
- i soggetti già ricollocati;
- i destinatari di mobilità lunga o di trattamento speciale edile lungo;
- i soggetti decaduti dal trattamento previdenziale e cancellati dalle liste di mobilità per aver rifiutato l’avviamento;
- i soggetti impiegati in attività socialmente utili ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 468/1997, fuori dai progetti approvati;
- i soggetti impegnati in progetti finanziati con risorse diverse da quelle del Fondo per l’occupazione.
Regole sul pagamento dell’assegno ASU
Con il D.Lgs. n. 81/2000 l’assegno LSU assume la denominazione di assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili. La circolare chiarisce che l’INPS può corrisponderlo solo ai lavoratori inclusi nell’elenco trasmesso dall’ente e previo accertamento dei requisiti. In caso di pagamenti a soggetti non aventi titolo, le somme devono essere recuperate integralmente.
Per la prosecuzione delle attività, il regime ordinario prevede che:
- il 50% dell’assegno sia corrisposto sulla base della comunicazione dei nominativi da parte dell’ente;
- il restante 50% sia pagato dopo la trasmissione della delibera completa.
Per ragioni legate alla tardiva pubblicazione del decreto, viene ammesso per un mese un regime transitorio di pagamento al 100% per i lavoratori cui era stata corrisposta la mensilità di aprile 2000 a valere sul Fondo per l’occupazione, con successivo recupero delle somme eventualmente non spettanti.
Convenzioni particolari e ruolo delle Regioni
La disciplina conferma che l’INPS eroga l’assegno solo per attività finanziate dal Fondo per l’occupazione e secondo le nuove modalità. L’abrogazione dell’art. 11 del D.Lgs. n. 468/1997 esclude il precedente meccanismo di pagamento dell’assegno con anticipazione degli oneri da parte degli enti locali promotori o gestori.
La circolare precisa inoltre che, in caso di indennità previste dalla legislazione regionale, l’intervento dell’INPS richiede la stipula di apposite convenzioni con le Regioni. Il decentramento delle competenze in materia di lavoro comporta infatti che le Regioni possano disciplinare, anche tramite convenzioni, la gestione delle risorse e le misure di stabilizzazione e ricollocazione.
Riapertura dei termini per il pensionamento anticipato LSU
L’art. 10 del decreto riapre i termini per presentare la domanda di pensionamento anticipato LSU e per l’ammissione ai versamenti volontari per i lavoratori che, pur avendo maturato al 31 dicembre 1999 i requisiti minimi di contribuzione e di età, non avevano presentato la domanda entro quella data. Il nuovo termine scade il 21 giugno 2000, cioè sessanta giorni dopo l’entrata in vigore del decreto.
Possono accedere al beneficio solo i lavoratori che siano stati effettivamente impegnati in progetti LSU/LPU approvati dalle Commissioni regionali per l’impiego, con riferimento alle attività di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 468/1997. L’impegno deve risultare di almeno dodici mesi, maturati nei termini indicati dalla circolare. Sono invece esclusi i soggetti utilizzati in opere o servizi di pubblica utilità in qualità di titolari di trattamenti previdenziali e coloro che abbiano svolto attività di cui alla lettera d) del medesimo articolo 1.
La circolare sottolinea che non è sufficiente una generica attestazione dell’ente utilizzatore: occorre indicare con precisione il progetto o i progetti approvati e i periodi di effettivo impegno.
Effetti sul trattamento economico e decorrenze
Dal 1° maggio 2000 i lavoratori che al 31 dicembre 1999 avevano già maturato il diritto al pensionamento anticipato non hanno più titolo all’assegno ASU, anche se non hanno presentato la domanda di pensione o la presentano entro il nuovo termine. Eventuali somme percepite successivamente devono essere recuperate.
Quando il trattamento pensionistico anticipato, calcolato sulla contribuzione versata, risulti inferiore all’assegno ASU, è garantito un importo almeno pari all’assegno vigente alla data della domanda. Il Ministero indica per il 2000 l’importo di riferimento di lire 860.710. Per le pensioni già liquidate o da liquidare con decorrenza anteriore al 22 aprile 2000, l’adeguamento decorre dal 1° maggio 2000.
Per i lavoratori che presentano la domanda dopo il 31 dicembre 1999 e comunque entro il 21 giugno 2000, il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda; l’ultima decorrenza utile è quindi il 1° luglio 2000. Per chi nel frattempo percepisce trattamenti come l’integrazione salariale, la cessazione del rapporto di lavoro deve avvenire entro il 30 giugno 2000.
La circolare conferma infine che possono essere accolte anche le domande presentate da lavoratori autonomi che, cessata l’attività, abbiano svolto per almeno dodici mesi attività socialmente utili o di pubblica utilità approvate dalle Commissioni regionali.
Fondo per l’occupazione e finanziamento delle attività
L’art. 8 ridefinisce i criteri di riparto delle risorse del Fondo per l’occupazione per l’anno 2000 tra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sulla base delle somme erogate dall’INPS nel 1999 per assegni e sussidi. Per i progetti interregionali la gestione resta centralizzata e sarà formalizzata tramite convenzioni da sottoscrivere entro il 31 luglio 2000.
Le risorse sono destinate alla prosecuzione delle attività socialmente utili e, nell’ambito delle convenzioni, dovranno essere individuati strumenti e misure di fuoriuscita e stabilizzazione dei lavoratori, nonché le politiche attive del lavoro. Per situazioni straordinarie già deliberata e parzialmente attuate, è possibile stipulare accordi specifici con ripartizione degli oneri tra Ministero, Regione ed ente utilizzatore.
Istruzioni contabili e nuovi conti
Per contabilizzare gli oneri connessi all’assegno ASU e agli assegni per il nucleo familiare sono istituiti i conti:
- GAU 30/26 per l’assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili;
- GAT 30/26 per gli assegni per il nucleo familiare connessi;
- GAU 24/46 per i recuperi e i reintroiti di assegno ASU e ANF.
La procedura automatizzata di liquidazione movimenta in contropartita il conto GPA 10/18. Le somme non riscosse dai beneficiari devono essere evidenziate nel partitario del conto GPA 10/31 con il codice di bilancio 50; le partite ancora da definire a fine esercizio confluiscono nel conto GAU 10/43. Per gli assegni LSU/LPU relativi a periodi fino al 30 aprile 2000 continuano ad applicarsi le precedenti istruzioni contabili.
Punti principali
Ambito di applicazione e cessazione dei precedenti progetti
Dal 1° maggio 2000 i precedenti progetti LSU/LPU approvati o prorogati cessano definitivamente e non sono più prorogabili o rinnovabili. La prosecuzione è consentita solo secondo il nuovo impianto del D.Lgs. n. 81/2000, con riferimento alle attività socialmente utili finanziate dal Fondo per l’occupazione e nel rispetto delle nuove condizioni previste.
Soggetti utilizzabili e requisiti
Possono essere utilizzati soltanto i lavoratori che abbiano maturato 12 mesi di effettivo impegno in progetti LSU/LPU nel periodo rilevante (entro il 31.12.1997 oppure nel biennio 1998-1999 nei limiti indicati) e che rientrino nella disciplina transitoria. Sono esclusi, tra gli altri, i soggetti già in possesso dei requisiti per il pensionamento anticipato al 31.12.1999, chi ha già ottenuto la ricollocazione, i destinatari di mobilità lunga o trattamento speciale edile lungo, i decaduti per rifiuto dell’avviamento e chi è stato utilizzato in progetti finanziati con risorse diverse dal Fondo per l’occupazione.
Delibere degli enti utilizzatori e comunicazioni all’INPS
Gli enti utilizzatori devono adottare una delibera contenente l’elenco nominativo dei lavoratori, la durata e le modalità delle attività, oltre agli sbocchi occupazionali prevedibili. La delibera va resa esecutiva e trasmessa alle strutture competenti e all’INPS territorialmente competente entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto; per i mutamenti di attività o convenzioni sono previste specifiche procedure e termini abbreviati. I lavoratori non presentano più domanda all’INPS: la liquidazione avviene sulla base della delibera e dell’elenco trasmesso dall’ente.
Pagamento dell’assegno ASU e regime transitorio
L’assegno di utilizzo per prestazioni in attività socialmente utili sostituisce il precedente assegno LSU ed è corrisposto solo agli aventi diritto. In via ordinaria, per la prosecuzione delle attività, il 50% dell’assegno è pagato dopo la comunicazione dei nominativi da parte dell’ente, mentre il restante 50% è pagato dopo la trasmissione della delibera; per un periodo transitorio di un mese è consentito il pagamento al 100% a chi aveva ricevuto la mensilità di aprile 2000, con recupero delle somme indebite.
Riapertura dei termini per il pensionamento anticipato LSU
L’art. 10 riapre i termini per la domanda di pensionamento anticipato LSU per chi aveva maturato i requisiti al 31.12.1999 ma non aveva presentato domanda entro tale data. Il termine è fissato al 21 giugno 2000. L’istruttoria richiede l’indicazione specifica dei progetti approvati dalle Commissioni regionali e dei periodi di effettivo impegno. Chi matura il diritto alla pensione non può più percepire l’assegno ASU dal 1° maggio 2000.
Integrazione al trattamento pensionistico
Se la pensione anticipata risultante dalla contribuzione è inferiore all’assegno ASU, è garantito un importo minimo pari all’assegno vigente alla data di domanda. Il Ministero indica come importo di riferimento lire 860.710; per le pensioni già liquidate o da liquidare con decorrenza anteriore al 22 aprile 2000, se inferiori, l’adeguamento decorre dal 1° maggio 2000.
Convenzioni INPS-Regioni e finanziamento
L’INPS eroga l’assegno ASU solo se a carico del Fondo per l’occupazione e nel rispetto delle nuove modalità. Per eventuali indennità previste da legislazioni regionali, e in generale per disciplinare i rapporti con le Regioni, sono necessarie apposite convenzioni. Le risorse del Fondo per l’occupazione per l’anno 2000 sono ripartite tra Regioni e Province autonome secondo i criteri dell’art. 8, con ulteriori accordi per situazioni straordinarie e misure di stabilizzazione.
Istruzioni contabili
Sono istituiti nuovi conti per rilevare l’assegno ASU, gli ANF connessi e i recuperi: GAU 30/26, GAT 30/26 e GAU 24/46. Le somme non riscosse sono evidenziate con il codice di bilancio 50 nel partitario GPA 10/31 e le partite ancora da definire a fine esercizio sono imputate al conto GAU 10/43. Per i periodi fino al 30 aprile 2000 restano valide le istruzioni contabili previgenti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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