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Circolare

Circolare numero 23 del 26-10-2004 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra come il Casellario dei pensionati ha determinato, per l’anno 2004, sia la rivalutazione automatica delle pensioni dei soggetti titolari di più trattamenti sia le ritenute IRPEF da applicare. Vengono descritti i flussi informativi trasmessi dagli enti, i criteri di abbinamento tramite codice fiscale, il calcolo della perequazione cumulata e la ripartizione proporzionale dell’imposta tra i diversi trattamenti. Sono inoltre indicati i criteri per i conguagli a credito e a debito, le modalità di comunicazione ai pensionati e i riferimenti alla disciplina fiscale e ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 57 del 22 dicembre 2003.

Perequazione automatica e ritenute IRPEF per titolari di più pensioni (anno 2004)

Perequazione automatica e ritenute IRPEF per titolari di più pensioni: anno 2004

La circolare descrive le modalità con cui il Casellario dei pensionati ha determinato, per l’anno 2004, gli importi relativi alla rivalutazione automatica e alle ritenute IRPEF dovute dai titolari di più trattamenti pensionistici. Il documento si colloca nel quadro dell’art. 34 della legge n. 448 del 1998 e dell’art. 8 del d.lgs. n. 314 del 1997, richiamando anche i chiarimenti fiscali forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 57 del 22 dicembre 2003.

Quadro normativo di riferimento

La circolare ricorda che:

  • l’art. 8 del d.lgs. n. 314/1997, entrato in vigore dal 1° gennaio 1998, disciplina l’assoggettamento all’IRPEF dei titolari di più trattamenti pensionistici;
  • l’art. 34 della legge n. 448/1998, in vigore dal 1° gennaio 1999, regola i criteri e le modalità di determinazione degli aumenti di perequazione automatica per chi percepisce più pensioni.

In tale contesto, il Casellario centrale ha utilizzato i dati trasmessi dagli enti erogatori per determinare gli importi da comunicare agli stessi enti sia ai fini della rivalutazione, sia ai fini delle ritenute fiscali.

Dati trasmessi dagli enti e identificazione dei soggetti

Gli enti erogatori hanno inviato al Casellario:

  • i dati dei trattamenti pensionistici corrisposti nel corso del 2003;
  • in via previsionale, i trattamenti da erogare nel 2004;
  • le informazioni necessarie per verificare il diritto o meno alla rivalutazione automatica.

Il Casellario ha quindi individuato i trattamenti riferibili allo stesso soggetto, anche se erogati da enti diversi dall’ENPALS, procedendo all’abbinamento sulla base del codice fiscale.

Determinazione della perequazione automatica

Per consentire a ciascun ente di rivalutare correttamente il trattamento erogato tenendo conto di tutte le pensioni del medesimo soggetto, il Casellario ha:

  • determinato l’ammontare complessivo mensile dei trattamenti soggetti a perequazione cumulata, riferito all’ultimo mese dell’anno precedente quello da rivalutare;
  • calcolato la rivalutazione complessiva mensile spettante in base alle disposizioni vigenti sugli aumenti per costo della vita;
  • individuato l’aliquota di rivalutazione da applicare al singolo trattamento, come quoziente tra rivalutazione complessiva spettante e ammontare mensile dei trattamenti;
  • predisposto la comunicazione per ciascun ente, necessaria all’applicazione dell’art. 34 della legge n. 448/1998.

Conguagli di perequazione automatica

L’ENPALS ha rivalutato, in occasione del rinnovo dei mandati di pagamento per il 2004, le proprie pensioni tenendo conto degli importi presenti nel Casellario per il 2003. Ciò ha consentito di ridurre al minimo i conguagli a debito o a credito derivanti dalla perequazione congiunta.

Per i pagamenti già effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2004:

  • i conguagli a credito sono stati corrisposti con il ruolo di pagamento delle pensioni del mese di ottobre;
  • i conguagli a debito sono stati effettuati anche in deroga ad eventuali limiti stabiliti dalla normativa vigente.

L’aliquota comunicata dal Casellario è stata applicata a tutti i trattamenti pensionistici di cui il soggetto è titolare.

Ritenute IRPEF per l’anno 2004

La circolare affronta poi il tema dell’assoggettamento all’IRPEF dei titolari di più pensioni. Viene richiamata la disciplina applicata in occasione del rinnovo delle pensioni, nonché la circolare n. 57/2003 dell’Agenzia delle Entrate, che ha modificato le regole operative per i casi di pluralità di trattamenti pensionistici.

In base ai dati ricevuti, il Casellario ha modificato il sistema di distribuzione dell’imposta, in modo da far gravare l’imposta complessivamente dovuta in misura proporzionale su tutte le pensioni percepite dal soggetto. La scelta è stata motivata dall’esigenza di evitare distorsioni nella ripartizione del carico fiscale, in particolare:

  • l’applicazione di una quota d’imposta più elevata al trattamento di minore importo;
  • l’assoggettamento a imposizione del trattamento meno elevato con possibile successivo rimborso in dichiarazione, specie quando il trattamento è inferiore alla no tax area.

Criteri di calcolo dell’imposta

Il Casellario ha proceduto a:

  • cumulare tutti i trattamenti pensionistici del soggetto;
  • calcolare la deduzione per garantire la progressività dell’imposizione;
  • calcolare le detrazioni d’imposta spettanti;
  • determinare l’imposta netta complessiva dovuta;
  • ripartire imposta, detrazioni e deduzione in proporzione agli imponibili erogati da ciascun ente;
  • comunicare all’ente erogatore l’aliquota da applicare e i dati analitici che l’hanno determinata.

Ciascun ente ha quindi assoggettato i trattamenti erogati all’imposta comunicata dal Casellario.

Identificazione delle pensioni trattate con i dati del Casellario

Per individuare le pensioni ricostituite automaticamente dopo l’aggiornamento dei dati trasmessi dal Casellario, la circolare indica che è necessario consultare lo storico di fine anno, al punto 18 del menù Liquidazione Pensioni.

In tale sede è visibile:

  • l’aliquota comunicata dal Casellario;
  • l’imposta lorda risultante dall’applicazione dell’aliquota all’imponibile IRPEF, al netto degli oneri deducibili di cui all’art. 10 e della deduzione di cui all’art. 11 del TUIR;
  • la nuova tipologia del trattamento, codificata con la sigla "T", in sostituzione delle precedenti codifiche S, PM, PD, DM.

È inoltre richiamata la mappa delle detrazioni di imposta, accessibile dal punto 8 del menù Integrazione Dati Domanda, nella quale sono visualizzabili il valore annuo delle detrazioni e della deduzione determinati dal Casellario e ripartiti proporzionalmente all’imponibile erogato dall’ENPALS.

Conguagli IRPEF e modalità di recupero

A seguito della comunicazione degli imponibili IRPEF 2004 da parte del Casellario, le rate di pensione poste in pagamento dal mese di ottobre sono state ricalcolate con le nuove ritenute.

Per il periodo gennaio-settembre 2004:

  • i conguagli a credito saranno corrisposti insieme alla rata di pensione del mese di dicembre;
  • i conguagli a debito saranno recuperati in un’unica soluzione sulla rata di dicembre;
  • se l’importo del conguaglio non consente il pagamento della tredicesima mensilità, il recupero avverrà in tre rate di pari importo a partire da ottobre.

Tali conguagli sono evidenziati nell’area crediti e debiti con il codice "DE89", indicato come conguaglio IRPEF art. 8 rateizzato.

Comunicazioni ai pensionati

La circolare precisa che:

  • ai pensionati per i quali il conguaglio negativo è recuperato ratealmente è stata inviata una specifica comunicazione con i dati dell’importo da prelevare;
  • per gli altri pensionati l’informazione è stata riportata mediante annotazione sul nuovo certificato di pensione Mod. 20/b emesso nel mese di ottobre.

Chiarimenti della circolare n. 57 del 22 dicembre 2003

L’allegato riproduce i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate in merito agli adempimenti del Casellario dei trattamenti pensionistici. La circolare n. 57/2003 spiega che l’art. 2 della legge n. 289/2002 ha introdotto la deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione, mentre l’art. 8 del d.lgs. n. 314/1997 ha previsto un sistema informativo tra enti e Casellario per evitare l’obbligo di dichiarazione dei redditi per i soggetti con due o più pensioni.

Secondo tali chiarimenti:

  • entro febbraio gli enti devono trasmettere i dati dei trattamenti che saranno erogati nell’anno;
  • entro giugno il Casellario individua i titolari di più trattamenti, calcola aliquote e detrazioni e comunica all’ente che eroga il trattamento di minore importo l’aliquota applicabile e le detrazioni da operare;
  • dalla comunicazione, gli enti adeguano la tassazione del trattamento;
  • entro febbraio dell’anno successivo gli enti effettuano i conguagli e consegnano il CUD entro il 15 marzo, annotando che sono state applicate le regole per i titolari di due o più pensioni.

La circolare chiarisce inoltre che, per l’anno 2003, in via transitoria, la deduzione e le detrazioni potevano essere calcolate soltanto sui trattamenti principali. Successivamente, per rendere omogenea la tassazione e distribuire equamente il carico fiscale, è stata adottata la soluzione della ripartizione proporzionale dell’imposta complessiva su tutte le pensioni.

Punti principali

Base normativa e finalità

La circolare richiama l’art. 34 della legge n. 448/1998 sulla rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per i titolari di più pensioni e l’art. 8 del d.lgs. n. 314/1997 sull’assoggettamento all’IRPEF di tali soggetti. Il Casellario dei pensionati ha quindi determinato, per l’anno 2004, gli importi necessari agli enti erogatori sia per la perequazione automatica sia per le ritenute fiscali.

Dati trasmessi dagli enti al Casellario

Gli enti pensionistici hanno comunicato al Casellario i dati dei trattamenti erogati nel 2003 e, in via previsionale, quelli da erogare nel 2004. Tali informazioni sono state utilizzate per verificare il diritto alla rivalutazione e per definire la base utile al calcolo dell’IRPEF sui soggetti che percepiscono più pensioni.

Individuazione dei trattamenti riferibili allo stesso soggetto

Il Casellario ha individuato i trattamenti pensionistici riconducibili allo stesso pensionato, compresi quelli erogati dall’ENPALS e da altri enti, mediante abbinamento effettuato sulla base del codice fiscale.

Determinazione della perequazione automatica

Per applicare l’art. 34 della legge n. 448/1998, il Casellario ha calcolato l’ammontare complessivo mensile dei trattamenti soggetti a perequazione cumulata, la rivalutazione complessiva spettante secondo gli aumenti per costo della vita e l’aliquota di rivalutazione da applicare al singolo trattamento. Ogni ente ha ricevuto la comunicazione necessaria per aggiornare il proprio trattamento.

Conguagli di perequazione automatica

L’ENPALS ha rivalutato le proprie pensioni tenendo conto degli importi risultanti dal Casellario per il 2003, riducendo così i conguagli a debito o a credito. I conguagli a credito relativi ai pagamenti già effettuati sono stati corrisposti con la rata di ottobre 2004; quelli a debito sono stati recuperati anche in deroga ai limiti ordinari previsti dalla normativa.

Ritenute IRPEF e ripartizione proporzionale dell’imposta

In applicazione dell’art. 8 del d.lgs. n. 314/1997 e dei chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, il Casellario ha modificato il sistema di distribuzione dell’imposta tra le diverse pensioni, ripartendo l’imposta complessiva dovuta in modo proporzionale agli imponibili dei singoli trattamenti. Sono stati considerati anche la deduzione per la progressività dell’imposizione, l’ulteriore deduzione per i pensionati e le eventuali detrazioni spettanti.

Conguagli IRPEF e comunicazioni ai pensionati

I conguagli a credito per il periodo gennaio-settembre 2004 sono stati corrisposti con la rata di dicembre 2004. I conguagli a debito sono stati recuperati in un’unica soluzione sulla rata di dicembre oppure, se necessario per non compromettere la tredicesima mensilità, in tre rate mensili da ottobre; tali importi sono stati identificati con il codice DE89. Ai pensionati interessati è stata inviata specifica comunicazione o apposita annotazione sul certificato di pensione Mod. 20/b.

Riferimenti alla circolare Agenzia delle Entrate n. 57/2003

L’allegato richiama i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla gestione dei titolari di più trattamenti pensionistici. La circolare n. 57/2003 ha precisato che il Casellario deve cumulare i trattamenti, calcolare la deduzione per la progressività, determinare l’imposta netta complessiva, ripartirla proporzionalmente e comunicare agli enti l’aliquota e i dati analitici. Per il 2003, in via transitoria, è stato consentito di calcolare deduzione e detrazioni soltanto sui trattamenti principali.

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