Sentenza n. 1485/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del porto di fucile per uso tiro al volo e successivo divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare di porto d’armi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, da anni titolare di licenza di porto di fucile e detentore di armi e munizioni, ha impugnato due distinti provvedimenti, poi riuniti. Con il primo ricorso ha contestato il decreto della Questura che aveva negato il rinnovo della licenza, deducendo violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della l. 241/1990, dell’art. 97 Cost. eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento, sul rilievo che l’amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato le osservazioni presentate in sede procedimentale. Ha inoltre dedotto violazione degli artt. 11, 39 e 43 del r.d. 773/1931, dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 5 d.P.R. 1199/1971, nonché carenza di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità e difetto dei presupposti. Secondo il ricorrente, il giudizio di inaffidabilità era stato fondato soltanto sulla circostanza di essere stato controllato con un soggetto controindicato e su generici rapporti di familiarità con persone gravate da precedenti penali, senza elementi concreti idonei a dimostrare un rischio di abuso delle armi. Ha anche dedotto la contraddittorietà rispetto ai precedenti rilasci e rinnovi della licenza. Con il secondo ricorso ha impugnato il decreto prefettizio che gli aveva vietato la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, sostenendo che il divieto fosse stato adottato automaticamente e unicamente in ragione del precedente diniego questorile, senza una autonoma valutazione del rischio di abuso. Il ricorrente ha inoltre chiesto l’acquisizione in giudizio dell’informativa di polizia priva degli omissis; il Collegio ha respinto tale richiesta, rilevando che avrebbe potuto essere utilizzato il rimedio specifico ex art. 116 c.p.a. contro il diniego o il silenzio sull’accesso.
La decisione
Il TAR ha riunito i due ricorsi. Ha respinto la richiesta istruttoria, ritenendo la causa decidibile sulla base degli atti esistenti e non ravvisando ragioni per esercitare i poteri istruttori officiosi ex art. 64, comma 3, c.p.a. Quanto al ricorso contro il diniego questorile, il Collegio ha ritenuto infondata la censura procedimentale, poiché il provvedimento dava conto dell’avvenuta considerazione delle memorie presentate, anche se ritenute non idonee a superare il giudizio di inaffidabilità. Nel merito, ha affermato che porto e detenzione di armi non costituiscono diritti assoluti e che l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità preventiva e cautelare. Non è necessario un abuso effettivo dell’arma, né una condanna penale o un giudizio di pericolosità sociale: possono rilevare anche fatti privi di rilievo penale, purché concretamente indicativi di una non piena affidabilità. Nel caso concreto, il controllo a bordo della stessa autovettura con un soggetto controindicato, che non era legato al ricorrente da un rapporto lavorativo ma era il marito della socia del ricorrente, è stato ritenuto elemento idoneo, unitamente al contesto complessivo, a rendere non irragionevole la prognosi di inaffidabilità. Il mero riferimento a generici rapporti di familiarità con soggetti pregiudicati, invece, è stato considerato irrilevante se non concretizzato in rapporti di frequentazione o convivenza ostativi. Il ricorso n. 271 del 2024 è stato quindi rigettato. Quanto al ricorso contro il divieto prefettizio di detenzione, il TAR lo ha accolto per difetto di motivazione. Il provvedimento prefettizio si limitava a richiamare il ritiro delle armi conseguente al diniego questorile, senza svolgere una autonoma e concreta valutazione del rischio di abuso richiesto dalla disciplina. Il mero diniego del rinnovo del porto d’armi non può costituire automaticamente prova del rischio di abuso, potendo dipendere da molteplici cause non necessariamente indicative di tale rischio. Il provvedimento è stato pertanto annullato, con salvezza del potere dell’amministrazione di rieditarlo, anche con contenuto negativo, purché fondato su una congrua motivazione relativa a ragioni concrete e attuali di possibile abuso delle armi. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990
La censura procedimentale è stata respinta perché l’amministrazione aveva dato conto nel provvedimento di avere esaminato le memorie presentate, pur ritenendole non decisive.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento prefettizio è stato annullato perché la motivazione non esplicitava una autonoma e concreta valutazione del rischio di abuso delle armi.
artt. 11, 39 e 43 r.d. 773/1931
Le disposizioni attribuiscono all’autorità di pubblica sicurezza un’ampia discrezionalità preventiva nella valutazione della buona condotta e dell’affidabilità del richiedente, potendo il diniego o la revoca fondarsi anche su fatti privi di rilievo penale, purché significativi della possibile non corretta utilizzazione delle armi.
art. 116 c.p.a.
La tutela contro il diniego o il mancato riscontro a una istanza di accesso deve essere azionata mediante lo specifico rito sull’accesso; tale esigenza non può essere elusa chiedendo al giudice, nel diverso giudizio di annullamento, un ordine officioso di deposito del documento.
art. 64, comma 3, c.p.a.
Il potere istruttorio officioso non deve essere esercitato quando la controversia può essere decisa sulla base degli atti già disponibili e non sussistono esigenze istruttorie effettive.
art. 5 d.P.R. 1199/1971
La disposizione è stata richiamata tra i parametri di legittimità dedotti dal ricorrente, ma non risulta decisiva nell’accoglimento o nel rigetto delle domande.
Massime di principio
- Il porto e la detenzione di armi non costituiscono diritti assoluti; l’autorità di pubblica sicurezza può negare o revocare i relativi titoli sulla base di una valutazione ampiamente discrezionale e preventiva circa la buona condotta e la prevedibilità di un abuso.
- Ai fini del diniego o della revoca di un titolo di polizia in materia di armi non è necessario un abuso effettivo, una condanna penale, una misura di pubblica sicurezza o un giudizio di pericolosità sociale; possono essere sufficienti fatti anche privi di rilievo penale, purché concreti e significativi della non piena affidabilità dell’interessato.
- La frequentazione o la compresenza con soggetti gravati da procedimenti penali o di polizia può costituire un elemento rilevante nella valutazione di affidabilità quando, considerata nel contesto concreto, evidenzi un rischio di permeabilità o di apprensione e uso improprio dell’arma; il mero riferimento generico a rapporti di familiarità, non concretizzato in effettive frequentazioni o convivenze, non è invece sufficiente.
- Il divieto prefettizio di detenere armi deve essere sorretto da una autonoma motivazione sul concreto rischio di abuso: il mero diniego questorile del rinnovo del porto d’armi non può fondare automaticamente il divieto, perché il diniego può dipendere da cause non necessariamente indicative di un pericolo di abuso.
- Anche nell’esercizio di un’ampia discrezionalità in materia di armi, l’amministrazione deve svolgere un’istruttoria adeguata e rendere una motivazione puntuale, coerente e ragionevole sulle circostanze concrete e attuali che sorreggono il giudizio di inaffidabilità; l’annullamento per difetto di motivazione lascia salva la riedizione del potere.
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