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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40896/2022 del 28/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la conferma della condanna per furto pluriaggravato di energia elettrica con due motivi: (1) errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione nella negazione della sostituzione della pena ai sensi dell'art. 53 L. n. 689/1981, sostenendo che la Corte non ha tenuto conto della risalenza dei precedenti e dell'assenza delle condizioni ostative dell'art. 59 comma 2 lett. a) L. 689/1981; (2) vizio nella ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 625 n.7 c.p., perché l'imputazione contestava l'esposizione del contatore alla pubblica fede e non la destinazione dell'energia al pubblico servizio, dunque l'aggravante non sarebbe stata specificamente e in fatto contestata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo: ha ritenuto corretta l'applicazione delle norme sulla sostituzione della pena (il quinquennio previsto dall'art. 59 L. 689/1981 si computa rispetto alla data della condanna e non a quella della commissione del fatto; la presenza di numerosi precedenti specifici legittima il diniego della conversione, nell'esercizio della discrezionalità di cui all'art. 58 L. 689/1981). Ha invece accolto il secondo motivo: l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. (beni destinati a pubblico servizio) non era esplicitamente contestata in fatto nell'imputazione, che invece riguardava l'esposizione del contatore alla pubblica fede; perciò la sentenza è annullata limitatamente a tale aggravante e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto. Per il resto il ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 53)

    Prevede la possibilità di sostituire la pena detentiva con altre misure; richiamata rispetto alla richiesta di conversione della pena dell'imputato

  • art. 59 L. n. 689/1981

    Stabilisce le condizioni ostative alla sostituzione della pena: la pena detentiva non può essere sostituita se il condannato, con una o più sentenze, è stato condannato a pena detentiva complessiva superiore a tre anni e ha commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente; il quinquennio si computa rispetto alla data della condanna e non della commissione del fatto; inoltre la norma prevede il divieto se il fatto è stato commesso nell'ultimo decennio in presenza di più condanne per reati della stessa indole

  • art. 58 L. n. 689/1981

    Attribuisce al giudice la discrezionalità di respingere l'istanza di conversione della pena quando la misura sostitutiva sia ritenuta inefficace; la Corte ha confermato l'esercizio di tale potere motivandolo con i numerosi precedenti

  • art. 625, comma 1, n. 7 c.p.

    Aggravante per il furto quando i beni sottratti siano destinati a pubblico servizio; la Corte ha ritenuto che tale aggravante non possa essere considerata se la specifica destinazione a pubblico servizio non è stata esplicitamente contestata in fatto nell'imputazione (diversa dall'esposizione del contatore alla pubblica fede)

Massime di principio

  • Per la valutazione delle condizioni ostative alla sostituzione della pena ai sensi della L. 689/1981 il quinquennio si calcola con riferimento alla data della condanna precedente e non alla data di commissione del reato.
  • La presenza di numerosi precedenti specifici può legittimare il diniego della conversione della pena nel quadro della discrezionalità prevista dall'art. 58 L. 689/1981, a condizione che il giudice motivi adeguatamente la decisione.
  • Un'aggravante prevista dal codice penale non può essere riconosciuta in sentenza se non è stata contestata in fatto nell'imputazione in modo sufficientemente espresso; riferimenti normativi generici nell'imputazione non suppliscono all'assenza della specifica fattispecie.
  • Se il giudice d'appello ritiene integrata un'aggravante diversa da quella contestata in imputazione, ciò può determinare l'annullamento per vizio di imputazione e motivazione da parte della Cassazione.
  • L'eventuale insussistenza di una aggravante originariamente ritenuta impone la rivalutazione della commisurazione della pena: il giudice di merito deve ricalcolare il trattamento sanzionatorio e motivare la conferma o la modifica della pena.

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