Cassazione Penale, Sentenza n. 40896/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per furto pluriaggravato di energia elettrica con due motivi: (1) errata applicazione della legge penale e vizi di motivazione nella negazione della sostituzione della pena ai sensi dell'art. 53 L. n. 689/1981, sostenendo che la Corte non ha tenuto conto della risalenza dei precedenti e dell'assenza delle condizioni ostative dell'art. 59 comma 2 lett. a) L. 689/1981; (2) vizio nella ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 625 n.7 c.p., perché l'imputazione contestava l'esposizione del contatore alla pubblica fede e non la destinazione dell'energia al pubblico servizio, dunque l'aggravante non sarebbe stata specificamente e in fatto contestata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo: ha ritenuto corretta l'applicazione delle norme sulla sostituzione della pena (il quinquennio previsto dall'art. 59 L. 689/1981 si computa rispetto alla data della condanna e non a quella della commissione del fatto; la presenza di numerosi precedenti specifici legittima il diniego della conversione, nell'esercizio della discrezionalità di cui all'art. 58 L. 689/1981). Ha invece accolto il secondo motivo: l'aggravante di cui all'art. 625 n.7 c.p. (beni destinati a pubblico servizio) non era esplicitamente contestata in fatto nell'imputazione, che invece riguardava l'esposizione del contatore alla pubblica fede; perciò la sentenza è annullata limitatamente a tale aggravante e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio sul punto. Per il resto il ricorso è respinto.
Norme richiamate
legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 53)
Prevede la possibilità di sostituire la pena detentiva con altre misure; richiamata rispetto alla richiesta di conversione della pena dell'imputato
art. 59 L. n. 689/1981
Stabilisce le condizioni ostative alla sostituzione della pena: la pena detentiva non può essere sostituita se il condannato, con una o più sentenze, è stato condannato a pena detentiva complessiva superiore a tre anni e ha commesso il reato nei cinque anni dalla condanna precedente; il quinquennio si computa rispetto alla data della condanna e non della commissione del fatto; inoltre la norma prevede il divieto se il fatto è stato commesso nell'ultimo decennio in presenza di più condanne per reati della stessa indole
art. 58 L. n. 689/1981
Attribuisce al giudice la discrezionalità di respingere l'istanza di conversione della pena quando la misura sostitutiva sia ritenuta inefficace; la Corte ha confermato l'esercizio di tale potere motivandolo con i numerosi precedenti
art. 625, comma 1, n. 7 c.p.
Aggravante per il furto quando i beni sottratti siano destinati a pubblico servizio; la Corte ha ritenuto che tale aggravante non possa essere considerata se la specifica destinazione a pubblico servizio non è stata esplicitamente contestata in fatto nell'imputazione (diversa dall'esposizione del contatore alla pubblica fede)
Massime di principio
- Per la valutazione delle condizioni ostative alla sostituzione della pena ai sensi della L. 689/1981 il quinquennio si calcola con riferimento alla data della condanna precedente e non alla data di commissione del reato.
- La presenza di numerosi precedenti specifici può legittimare il diniego della conversione della pena nel quadro della discrezionalità prevista dall'art. 58 L. 689/1981, a condizione che il giudice motivi adeguatamente la decisione.
- Un'aggravante prevista dal codice penale non può essere riconosciuta in sentenza se non è stata contestata in fatto nell'imputazione in modo sufficientemente espresso; riferimenti normativi generici nell'imputazione non suppliscono all'assenza della specifica fattispecie.
- Se il giudice d'appello ritiene integrata un'aggravante diversa da quella contestata in imputazione, ciò può determinare l'annullamento per vizio di imputazione e motivazione da parte della Cassazione.
- L'eventuale insussistenza di una aggravante originariamente ritenuta impone la rivalutazione della commisurazione della pena: il giudice di merito deve ricalcolare il trattamento sanzionatorio e motivare la conferma o la modifica della pena.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40865/2022 del 28/10/2022
- Sentenza penale · 28 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40866/2022 del 28/10/2022
- Sentenza penale · 28 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40867/2022 del 28/10/2022
- Sentenza penale · 28 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40868/2022 del 28/10/2022
- Sentenza penale · 28 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40869/2022 del 28/10/2022
- Sentenza penale · 28 ott 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 40870/2022 del 28/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →