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Sentenza

Sentenza del 12/01/2021 n. 221 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia impugnava la sentenza della CTR che aveva ridotto la base imponibile relativa a una plusvalenza da cessione di terreno per l'anno 2004. Il ricorso si articolava in tre censure: 1) nullità della decisione per violazione dell'art.112 c.p.c. e dell'art.360 c.p.c., n.4, perché la CTR avrebbe ridotto la base imponibile al 10% senza specifica deduzione in appello; 2) vizio di motivazione ai sensi dell'art.360 c.p.c., n.5; 3) violazione e falsa applicazione delle norme tributarie (DPR 917/1986, art.67, lett. b) e D.L. 223/2006, art.36, comma 2) sostenendo che la sola potenzialità edificatoria sarebbe sufficiente per la tassazione della plusvalenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza del ricorso di cassazione (mancanza di esposizione autonoma e sufficiente dei fatti e delle doglianze). Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile alla luce della riforma dell'art.360 c.p.c., n.5 (D.L. n.83/2012 conv. L.134/2012) che ha fortemente ridotto la rilevanza del sindacato di legittimità sulla motivazione di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile e, comunque, infondato: la CTR aveva correttamente valutato (profili di merito) che l'Ufficio non aveva fornito prove concrete dell'avvio di procedure comunali volte a modificare la destinazione d'uso del terreno; tale valutazione di prova, adeguatamente motivata, non è sindacabile in cassazione. Conseguentemente la Corte ha respinto il ricorso e ha condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di cassazione (Euro 3.500,00 oltre spese forfettarie e accessori di legge).

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato dall'Agenzia per censurare la riduzione della base imponibile non specificamente dedotta; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per carenza di autosufficienza del motivo di cassazione.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Richiamato in relazione alla presunta "error in procedendo" per la decisione di merito di ridurre la base imponibile; la Corte ha rilevato che il motivo non era autosufficiente e quindi inammissibile.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Dopo la riforma del 2012 la cassazione può censurare solo l'omesso esame di fatti decisivi che siano stati oggetto di discussione tra le parti; il sindacato di merito sulla motivazione è pertanto molto più limitato e la censura deve evidenziare carenze di motivazione costituzionalmente rilevanti (es. mancanza totale, motivazione apparente, contrasti insanabili).

  • Decreto Legge n. 83/2012, art. 54 (conv. L. 7 agosto 2012, n. 134)

    Ha riformulato l'art.360 c.p.c., n.5, restringendo il sindacato di legittimità sulla motivazione; la Corte l'ha ritenuta applicabile al caso, con conseguente inammissibilità di censure di mera insufficienza motivazionale.

  • DPR n. 917/1986, art. 67, comma 1, lett. b)

    Norma richiamata in tema di tassazione delle plusvalenze da cessione di terreni. La Corte ha confermato che, sebbene la normativa disciplini la tassazione delle plusvalenze, la sussistenza di elementi concreti che dimostrino la destinazione o l'avvio di procedimenti per la modificazione urbanistica è questione di fatto di competenza del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

  • Decreto Legge n. 223/2006, art. 36, comma 2

    Richiamato dall'Agenzia con riferimento alle regole sulla tassazione delle plusvalenze; la Corte ha ritenuto che la contestazione richiedeva specifiche argomentazioni intelligibili su come la sentenza di merito sarebbe in contrasto con tale norma, mancando le quali la censura è inammissibile.

  • Cass. n. 5326/2015

    Decisione della stessa Corte su una delle cause analoghe tra i diversi comproprietari; la Corte di cassazione ha rilevato che la presente decisione si conforma pedissequamente a quella ormai definitiva.

  • Cass. n. 13657/2018

    Giurisprudenza citata in tema di momento rilevante per la tassazione delle plusvalenze (momento del contratto/diritto al corrispettivo) e conferma dell'indirizzo per cui la valutazione degli elementi che determinano la tassabilità è rimessa al giudice di merito.

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere "autosufficienti": il ricorso di legittimità deve contenere un'esposizione specifica e puntuale dei fatti e delle doglianze senza rimandare ad atti esterni o al fascicolo di merito.
  • Dopo la riforma del 2012 (D.L. n.83/2012 conv. L.134/2012) il sindacato sulla motivazione di merito è molto limitato: sono deducibili soltanto gravi vizi (assenza totale della motivazione, contraddizioni insanabili, motivazione apparente), non semplici carenze di "sufficienza".
  • Sulle plusvalenze da cessione di terreni la tassazione richiede elementi concreti che giustifichino la qualificazione del terreno come edificabile o l'esistenza di un procedimento comunale in corso: la semplice potenzialità edificatoria non è automaticamente sufficiente se l'Ufficio non fornisce prove concrete.
  • La valutazione delle prove e degli indizi relativi all'esistenza di un avvio di procedimento urbanistico o alla destinazione edificatoria è prerogativa del giudice di merito; la Cassazione non riforma queste valutazioni se la motivazione di merito è adeguata.
  • Quando esistono decisioni della Corte di cassazione su questioni identiche (giudicati o precedenti recenti), le corti successive tendono a conformarsi a tali indirizzi, rafforzando la rilevanza del precedente.
  • Per il contribuente è strategico contestare la prova amministrativa: se l'Ufficio non dimostra concretamente elementi che attestino la trasformabilità edificatoria o l'esistenza di un procedimento, è concreto il rischio che il giudice di merito riduca o escluda la plusvalenza tassabile.

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