Sentenza del 11/01/2021 n. 21 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento 2012 contestante la responsabilità tributaria e sanzionatoria personale della socia/amministratrice R.A. per concorso nella violazione tributaria derivante dalla presunta esterovestizione della società A.P. s.r.l. (sede formale a San Marino). L'Ufficio aveva recuperato a tassazione IRES, IRAP e IVA nei confronti della società e, ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 472/1997, aveva adottato le medesime sanzioni anche nei confronti della R. Il ricorso deduceva vizi di forma (assenza di documento amministrativo digitale/firma digitale), nullità della notifica (qualifica del messo comunale), tardività/perfezionamento della notifica, mancato contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12 L. 212/2000, vizio dell'accertamento societario (esterovestizione non provata), e infine l'illegittimità di irrogare sanzioni personali all'amministratore di società con personalità giuridica in base all'art. 7 D.L. 269/2003.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Bologna, sez. VIII, ha accolto l'appello della contribuente e ha annullato l'atto impugnato. La Corte ha ritenuto infondati i rilievi procedurali dell'Ufficio relativi alla forma dell'atto (assenza di firma digitale non invalida l'atto stante il contesto normativo transitorio e le esclusioni per le attività ispettive), alla notifica (relata assistita da fede pubblica; perfezionamento per il notificante al momento dell'invio), e al mancato contraddittorio (art. 12 L. 212/2000 applicabile solo in caso di accessi/ispezioni in locali). Sul merito, il motivo decisivo è stato l'art. 7 D.L. 269/2003: le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale della persona giuridica gravano esclusivamente sulla persona giuridica; la responsabilità personale del rappresentante può essere recuperata solo in via residua e straordinaria quando l'amministratore abbia utilizzato la società come mero schermo per perseguire esclusivamente un interesse personale dimostrabile. Nel caso di specie non è stata provata tale immedesimazione organica a fini di vantaggio personale né la sottrazione dei pagamenti dalla società all'amministratore; la società è risultata operativa e i recuperi sono stati effettuati verso di essa. Conseguentemente l'imposizione di sanzioni personali è stata ritenuta illegittima. La CTR ha inoltre condannato l'Agenzia al pagamento delle spese di lite per entrambi i gradi, quantificate nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 9 D.Lgs. n. 472/1997
Utilizzato dall'Ufficio per irrogare sanzioni ai concorrenti nella violazione; la Corte rileva che si applica solo se compatibile con l'art. 7 D.L. 269/2003 e non può bypassare il divieto generale di sanzionare l'amministratore di società con personalità giuridica salvo i casi eccezionali richiamati dalla giurisprudenza.
art. 7 D.L. n. 269/2003 (conv. L. n. 326/2003)
Stabilisce che le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale di società/enti con personalità giuridica gravano esclusivamente sulla persona giuridica; la responsabilità personale è esclusa salvo interpretazione molto restrittiva (solo quando l'amministratore abbia usato la società come schermo per interessi personali). Motivazione principale per l'annullamento.
D.P.C.M. 13/11/2014
Obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di adeguare i sistemi di gestione informatica dei documenti entro 18 mesi: la mancata adozione non prevedeva sanzione tale da rendere invalide le notifiche con firma autografa nel periodo transitorio.
CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale)
Nella versione vigente al momento delle notifiche, escludeva l'utilizzo dell'atto informatico per le attività ispettive e di controllo fiscale, rendendo coerente l'utilizzo della firma autografa.
D.Lgs. n. 179/2016
Ha sospeso l'obbligo di firma digitale fino all'adozione di disposizioni di coordinamento ministeriali, contribuendo alla non invalicabilità degli atti firmati in forma tradizionale.
art. 140 c.p.c. (norme sulla notifica tramite messo comunale)
Si applica il principio che per il notificante la notifica si perfeziona al momento dell'invio del plico; la CTR ha ritenuto irrilevante che la ricezione effettiva e la giacenza si siano perfezionate dopo la scadenza dei termini.
art. 12 comma 7 L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
La garanzia di contraddittorio endoprocedimentale prevista si applica solo quando l'accertamento consegue ad accessi, ispezioni o verifiche svolte nei locali dell'attività; non trova applicazione per accertamenti svolti a tavolino.
D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Criteri per la determinazione della residenza fiscale delle società (sede legale, sede amministrativa, oggetto principale dell'attività). Utilizzato per valutare l'esterovestizione della A.P. s.r.l.; la CTR ha ritenuto sussistenti elementi di effettiva gestione in Italia.
D.P.R. n. 600/1973
art. 41 comma 2; art. 32 comma 1 n. 2
Base normativa per la ricostruzione del reddito e per il trattamento dei prelievi bancari come ricavi in assenza di giustificazioni contabili; la CTR ha ritenuto corretta la ricostruzione effettuata dall'Ufficio nei confronti della società.
D.P.R. n. 633/1972
Riferimento normativo per determinare componenti IVA nell'accertamento societario; la CTR ha ritenuto fondati i recuperi nei confronti della società, ma non le sanzioni personali contestate all'amministratrice.
TUIR
Prevede il trattamento dei costi sostenuti con operatori residenti in paesi a fiscalità privilegiata: i costi documentati in Repubblica di San Marino sono stati ritenuti non deducibili ratione temporis.
Massime di principio
- Le sanzioni amministrative tributarie relative al rapporto fiscale di una persona giuridica gravano, di regola, sulla persona giuridica stessa: l'addebito di sanzioni personali all'amministratore è possibile solo in casi eccezionali e provati in cui l'amministratore abbia utilizzato la società come mero schermo per il proprio vantaggio personale.
- La mancata adozione delle formalità digitali (firma digitale/atto informatico) non determina automaticamente la nullità degli atti amministrativi se il quadro normativo transitorio o disposizioni speciali escludevano o sospendevano l'obbligo al momento della notifica.
- La relata di notifica resa da messo comunale è assistita da fede pubblica; la qualifica del notificante va contestata con strumenti adeguati (es.: querela di falso). Per il notificante la notifica si perfeziona al momento dell'invio; quindi il rispetto dei termini è valutato rispetto alle attività poste in essere dall'Ufficio.
- Il contraddittorio endoprocedimentale di cui all'art. 12 L. 212/2000 si applica soltanto agli accertamenti derivanti da accessi/ispezioni nei locali; per accertamenti svolti a tavolino non è dovuto.
- Per accertamenti di esterovestizione è necessario dimostrare elementi concreti indicanti la reale gestione e amministrazione in Italia (sedi operative, flussi finanziari, clienti/fornitori, famiglia di controllo, utilizzo dei mezzi/beni), valutati secondo i criteri del TUIR (art. 73).
- In presenza di compagini societarie a base ristretta e familiare, sussiste una presunzione di distribuzione di utili non contabilizzati; il socio può superare la presunzione solo documentando accantonamenti, reinvestimenti o diversa destinazione dei maggiori ricavi.
- Onere probatorio: il contribuente deve produrre documentazione probante per costi e giustificare operazioni; le operazioni con soggetti in paesi a fiscalità privilegiata possono essere considerate non deducibili salvo prova contraria.
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