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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-152/19

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell'8 settembre 2021 (Estratti). — Brunswick Bowling Products LLC contro Commissione europea. — Tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e dei lavoratori – Direttiva 2006/42/CE – Clausola di salvaguardia – Misura nazionale di ritiro dal mercato e di divieto d’immissione sul mercato di un posizionatore di birilli e di un kit supplementare – Requisiti essenziali di salute e di sicurezza – Decisione della Commissione che dichiara la misura giustificata – Parità di trattamento. — Causa T-152/19

Giurisprudenza europea62019TJ0152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Brunswick Bowling Products contro la decisione con cui la Commissione aveva dichiarato giustificata la misura svedese di salvaguardia relativa a un posizionatore di birilli e a un kit supplementare. Ha ritenuto che i prodotti non rispettassero requisiti essenziali di sicurezza della direttiva macchine e che i rischi per la salute e la sicurezza delle persone giustificassero il divieto di immissione e il ritiro dal mercato. Ha inoltre escluso violazioni del principio di proporzionalità e ha considerato irrilevanti le circostanze sopravvenute dopo la decisione nazionale.

Impugnazione di una decisione della Commissione che, nell’ambito della clausola di salvaguardia della direttiva macchine, ha dichiarato giustificata la misura svedese di ritiro dal mercato e divieto di immissione sul mercato di un posizionatore di birilli e di un kit supplementare.

La questione giuridica

Se la Commissione abbia violato le norme procedurali della direttiva 2006/42/CE e dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 765/2008, nonché il principio di proporzionalità, nel dichiarare giustificata la misura svedese di ritiro e divieto; e se abbia errato nel ritenere non conformi i prodotti ai requisiti essenziali di salute e sicurezza dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE, in particolare per l’asserita errata applicazione di una norma armonizzata e per il mancato rispetto dello stato dell’arte.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che, nell’ambito dell’articolo 11 della direttiva 2006/42/CE, la Commissione dispone di un ampio margine di valutazione sugli accertamenti tecnici ma è sottoposta a un controllo giurisdizionale pieno sulla correttezza giuridica della decisione; la misura nazionale di ritiro e divieto è giustificata quando le macchine non rispettano i requisiti essenziali di salute e sicurezza e presentano rischi per la salute delle persone. La Commissione può fondare il proprio controllo solo sulle circostanze esistenti al momento della misura nazionale, non su sviluppi successivi, e il principio di proporzionalità non è violato se la misura è commisurata alla gravità del rischio e accompagnata, per il ritiro, da soluzioni alternative. Inoltre, se il fabbricante ha volontariamente richiamato una norma armonizzata nella dichiarazione di conformità, deve rispettarla integralmente; la sua errata applicazione legittima la constatazione di non conformità dei prodotti ai RESS.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 288 TFUE
  • Articolo 114, paragrafo 10, TFUE
  • Articolo 36 TFUE
  • Direttiva 2006/42/CE
  • Articolo 7 della direttiva 2006/42/CE
  • Articolo 9 della direttiva 2006/42/CE
  • Articolo 11 della direttiva 2006/42/CE
  • Regolamento (CE) n. 765/2008
  • Articolo 18 del regolamento (CE) n. 765/2008
  • Allegato I della direttiva 2006/42/CE
  • Allegato VII della direttiva 2006/42/CE
  • Norma armonizzata EN ISO 14122-2:2001

Impugnazione della decisione di esecuzione (UE) 2018/1960

La causa riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Brunswick Bowling Products LLC contro la decisione di esecuzione (UE) 2018/1960, con cui la Commissione ha dichiarato giustificata una misura di salvaguardia adottata dalla Svezia ai sensi della direttiva 2006/42/CE. La misura nazionale disponeva il divieto di immissione sul mercato e il ritiro dal mercato di un tipo di posizionatore di birilli e di un kit supplementare fabbricati dalla ricorrente.

Parti e svolgimento del procedimento

La ricorrente è la fabbricante dei prodotti controversi; la convenuta è la Commissione europea, sostenuta dal Regno di Svezia interveniente. Il Tribunale ricorda che la ricorrente era stata indicata nella decisione impugnata con la precedente denominazione sociale Brunswick Bowling & Billiards Corporation e che il procedimento ha compreso fase scritta, udienza, riapertura della fase orale e misure di organizzazione del procedimento.

Quadro normativo rilevante

La pronuncia si colloca nel sistema della clausola di salvaguardia previsto dall’articolo 11 della direttiva 2006/42/CE, letto in combinato disposto con gli articoli 114, paragrafo 10, TFUE e 36 TFUE. Il Tribunale richiama inoltre:

  • l’articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, sulla presunzione di conformità delle macchine munite di marcatura CE e dichiarazione CE di conformità;
  • l’articolo 9 della direttiva 2006/42/CE, sulle misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose;
  • l’allegato I della direttiva 2006/42/CE, contenente i requisiti essenziali di salute e sicurezza;
  • l’allegato VII della direttiva 2006/42/CE, relativo al fascicolo tecnico;
  • il regolamento (CE) n. 765/2008, in particolare l’articolo 18 sulla proporzionalità.

Primo motivo: presunte violazioni procedurali e del principio di proporzionalità

Il Tribunale ricorda che, nel sistema della direttiva macchine, spetta anzitutto alle autorità nazionali valutare se una macchina comprometta la salute o la sicurezza delle persone e adottare, se del caso, misure di ritiro o di divieto; alla Commissione spetta controllare se tali misure siano giustificate in fatto e in diritto. Tale controllo richiede valutazioni tecniche complesse, per le quali alla Commissione è riconosciuto un ampio potere discrezionale sui fatti, mentre il sindacato giurisdizionale sulle qualificazioni giuridiche resta pieno.

Quanto alla proporzionalità, il Tribunale osserva che la Commissione doveva valutare solo la giustificazione delle misure svedesi così come adottate e comunicate, sulla base delle circostanze esistenti al momento della decisione nazionale. Per questo motivo, i miglioramenti apportati successivamente ai prodotti e le osservazioni positive di uno studio indipendente su modifiche intervenute dopo la decisione dell’OSET sono stati ritenuti irrilevanti.

Sul piano sostanziale, il Tribunale ritiene che le violazioni dei requisiti essenziali di salute e sicurezza individuate nei considerando 9-13 della decisione impugnata — mancanza di visibilità della zona pericolosa, rischio di lesioni, rischio di caduta nella macchina, rischio derivante dagli elementi mobili e rischio di uso scorretto — fossero idonee a mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone. Ne consegue che la Commissione poteva legittimamente confermare la giustificazione del divieto di immissione sul mercato e del ritiro dal mercato.

Per il ritiro, la decisione impugnata aveva inoltre considerato soluzioni alternative, come la correzione dei difetti, la restituzione dei prodotti con sostituzione o con indennizzo. Il Tribunale ritiene che ciò dimostri un bilanciamento tra gravità del rischio e costo delle misure, in conformità all’articolo 18 del regolamento n. 765/2008. Le censure relative a un onere finanziario sproporzionato sono quindi respinte.

Il Tribunale respinge anche la doglianza secondo cui la decisione sarebbe stata insufficientemente motivata in punto di proporzionalità, rilevando che la Commissione aveva richiamato con precisione le giustificazioni svedesi e svolto un’analisi approfondita dei rischi.

Infine, il Tribunale esclude che l’articolo 9 della direttiva 2006/42/CE fosse applicabile al caso, poiché la controversia riguardava solo l’esame della misura di salvaguardia adottata per specifiche macchine, e non l’adozione di misure dell’Unione per categorie di macchine analoghe.

Terzo motivo: presunta violazione dei requisiti essenziali dell’allegato I

Il Tribunale affronta poi la censura relativa ai requisiti essenziali di salute e sicurezza dell’allegato I della direttiva 2006/42/CE. Ricorda che le macchine munite di marcatura CE e dichiarazione di conformità beneficiano di una presunzione di conformità e che l’uso di norme armonizzate rafforza tale presunzione. Tuttavia, quando il fabbricante sceglie di avvalersi di una norma armonizzata nella dichiarazione di conformità, deve applicarla correttamente; in caso contrario, non può invocare la presunzione di conformità.

Nel caso concreto, la ricorrente aveva fatto riferimento alla norma armonizzata EN ISO 14122-2:2001, relativa ai mezzi di accesso permanenti alla macchina. Poiché i passaggi delle macchine controverse avevano una larghezza di 190 mm, a fronte dei 500 mm previsti dalla norma, il Tribunale conclude che la norma non era stata rispettata. L’errata applicazione della norma armonizzata giustificava quindi la constatazione di non conformità ai requisiti essenziali di cui ai punti 1.1.6, 1.6.1 e 1.6.2 dell’allegato I.

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui la soluzione tecnica della ricorrente corrisponderebbe allo stato dell’arte. Osserva che la direttiva richiede di tener conto dello stato dell’arte nell’applicazione dei requisiti essenziali, ma non impone che la decisione dell’autorità nazionale o della Commissione contenga una specifica analisi autonoma di tale principio. Richiama inoltre la Guida all’applicazione della direttiva "Macchine" della Commissione, secondo cui le norme armonizzate forniscono una buona indicazione dello stato dell’arte al momento della loro adozione.

Ragionamento conclusivo e dispositivo

Il Tribunale conclude che la Commissione non ha violato il principio di proporzionalità e che ha correttamente ritenuto giustificate le misure svedesi di salvaguardia. Conferma inoltre che la ricorrente non aveva rispettato la norma armonizzata richiamata e che, pertanto, i prodotti non potevano beneficiare della presunzione di conformità.

Decisione

Il ricorso è integralmente respinto. La Brunswick Bowling Products LLC è condannata alle spese, mentre il Regno di Svezia sopporta le proprie spese.

Come è indicizzato

Materiesicurezza delle macchinelibera circolazione delle merciclausola di salvaguardiaproporzionalitànorme armonizzate

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