Tribunale, Sentenza T-85/20
Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 8 September 2021. — Qx World Kft. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Invalidity proceedings – EU word mark EDUCTOR – Earlier non-registered mark EDUCTOR – Article 53(1)(b) of Regulation (EC) No 207/2009 (now Article 60(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001) – Article 8(3) of Regulation No 207/2009 (now Article 8(3) of Regulation 2017/1001) – Article 71(1) of Regulation 2017/1001 – Article 72(1) of Regulation 2017/1001 – Article 95(1) of Regulation 2017/1001 – Article 16(1) of Delegated Regulation (EU) 2018/625 – Article 6bis of the Paris Convention. — Case T-85/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale annulla la decisione della Commissione di ricorso dell’EUIPO in una controversia sul marchio EDUCTOR. La Corte afferma che il richiamo al carattere notorio del marchio anteriore non registrato non costituisce un nuovo motivo di nullità, ma rientra nel diritto anteriore invocato ex art. 8, par. 3. Resta fermo che chi chiede la nullità deve dimostrare, con riferimento al diritto nazionale, l’esistenza e la tutela del segno anteriore non registrato.
Marca UE EDUCTOR: la Corte annulla la decisione dell’EUIPO per errore nel ritenere inammissibile il richiamo al carattere notorio di un marchio anteriore non registrato nell’ambito dell’art. 8, par. 3, del regolamento marchio UE.
La questione giuridica
Nei procedimenti di nullità fondati sull’art. 53, par. 1, lett. b), del regolamento n. 207/2009 in combinato disposto con l’art. 8, par. 3, può il titolare dell’asserito diritto anteriore far valere, durante il procedimento, che il segno anteriore non registrato è anche marchio notorio ai sensi dell’art. 6bis della Convenzione di Parigi, oppure tale richiamo costituisce un nuovo motivo di nullità inammissibile? Inoltre, quali sono gli obblighi probatori del richiedente la nullità quanto all’esistenza, validità e tutela del diritto anteriore non registrato e il perimetro del sindacato dell’EUIPO ex art. 95, par. 1?
Principio di diritto
Nel procedimento di nullità fondato sull’art. 53, par. 1, lett. b), e sull’art. 8, par. 3, del regolamento marchio UE, il richiamo al carattere notorio del marchio anteriore non registrato ai sensi dell’art. 6bis della Convenzione di Parigi non integra un nuovo motivo di nullità, ma una precisazione del diritto anteriore già posto a base della domanda; pertanto può essere preso in considerazione durante la fase contraddittoria. Inoltre, l’istante in nullità deve provare l’esistenza, la validità e la portata di tutela del diritto anteriore secondo il diritto nazionale applicabile, e l’EUIPO deve verificare d’ufficio che tale onere probatorio sia stato assolto. Poiché la commissione di ricorso ha erroneamente escluso il rilievo del carattere notorio per asserita novità del motivo, la sua decisione va annullata.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 53, paragrafo 1, lettera b), regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 60, paragrafo 1, lettera b), regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 8, paragrafo 3, regolamento (CE) n. 207/2009
- Articolo 8, paragrafo 3, regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 71, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 72, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 95, paragrafo 1, regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 16, paragrafo 1, regolamento delegato (UE) 2018/625
- Articolo 6bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale
- Articolo 72, paragrafo 3, regolamento (UE) 2017/1001
Marchio UE EDUCTOR e nullità fondata su marchio anteriore non registrato
La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un marchio dell’Unione europea. Il contenzioso verte sul segno denominativo EDUCTOR e sull’utilizzo, quale diritto anteriore, di un marchio non registrato EDUCTOR asseritamente protetto in più Stati membri, incluso il richiamo successivo al suo carattere notorio ai sensi dell’articolo 6bis della Convenzione di Parigi.
Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo
Mandelay Magyarország Kereskedelmi Kft. aveva chiesto la registrazione del marchio UE EDUCTOR per prodotti e servizi nelle classi 10, 35 e 44. Successivamente Qx World Kft. aveva proposto domanda di dichiarazione di nullità per tutti i prodotti e servizi, deducendo un diritto anteriore non registrato EDUCTOR e invocando l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 3, dello stesso regolamento.
La divisione competente dell’EUIPO aveva respinto la domanda per mancata prova dell’esistenza del marchio anteriore non registrato. La Commissione di ricorso aveva confermato il rigetto, rilevando, tra l’altro, che il richiamo al carattere notorio del marchio costituiva un nuovo motivo di nullità non deducibile in corso di procedimento e che la ricorrente non aveva fornito elementi sul diritto nazionale applicabile né sulla portata della tutela del segno anteriore.
Normativa rilevante e regime temporale applicabile
Il Tribunale precisa dapprima che, poiché la domanda di registrazione era stata depositata il 24 ottobre 2013, la normativa sostanziale applicabile è il regolamento n. 207/2009, mentre le regole procedurali applicabili sono quelle del regolamento n. 2017/1001 e del regolamento delegato 2018/625. Viene richiamato, in particolare, l’articolo 71, paragrafo 1, sul potere della Commissione di ricorso, l’articolo 95, paragrafo 1, sul perimetro dell’esame da parte dell’EUIPO, e l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato 2018/625, che disciplina gli elementi di prova nelle procedure di nullità.
Esame del primo motivo: qualificazione del richiamo al marchio notorio
La questione centrale è se la successiva affermazione che il marchio anteriore non registrato fosse anche notorio integri un nuovo motivo di nullità. Il Tribunale ricorda che l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009 tutela in modo ampio i marchi del titolare nei confronti del deposito abusivo effettuato da un agente o rappresentante senza consenso, e che nella nozione di "marchi" rientrano anche i marchi non registrati e i marchi notori ai sensi dell’articolo 6bis della Convenzione di Parigi.
Ne deriva che il richiamo al carattere notorio del marchio anteriore non introduce un nuovo fondamento di nullità autonomo, bensì specifica la natura del diritto anteriore già posto a base della domanda. La Commissione di ricorso ha quindi commesso un errore di diritto nel qualificare tale argomento come nuovo motivo inammissibile. Il Tribunale osserva inoltre che il regolamento delegato 2018/625 consente di sviluppare fatti, prove e argomenti fino alla chiusura della fase contraddittoria del procedimento di nullità, il che rende possibile l’integrazione difensiva della domanda.
Obblighi probatori sul diritto anteriore non registrato
Il Tribunale ribadisce che, nei procedimenti ex articolo 53, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009, il richiedente la nullità deve fornire prove dell’esistenza, della validità e della portata di tutela del diritto anteriore, nonché della propria legittimazione ad agire. In particolare, quando il diritto anteriore è un segno non registrato, occorre indicare il contenuto del diritto nazionale invocato, i presupposti di acquisto della protezione e la misura in cui esso consenta di vietare l’uso di un marchio successivo.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’EUIPO non si limita a una mera verifica formale, ma deve accertare il contenuto, le condizioni di applicazione e la portata della norma nazionale richiamata, al fine di applicare correttamente il diritto dell’Unione. Da qui discende che l’istituto può e deve verificare d’ufficio se l’istante abbia effettivamente assolto il relativo onere probatorio.
Esame del secondo motivo: diritto al contraddittorio e tutela giurisdizionale effettiva
Quanto al preteso vulnus del diritto a un ricorso effettivo e del diritto di essere ascoltata, il Tribunale respinge le censure. La Commissione di ricorso, in forza dell’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento n. 2017/1001, è tenuta a riesaminare integralmente la controversia in fatto e in diritto e può confermare la valutazione della divisione competente. Inoltre, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 1, l’EUIPO resta vincolato agli elementi di fatto e di prova prodotti dalle parti, ma non è impedito dal dover esaminare le questioni di diritto necessarie per applicare correttamente il regolamento.
Il Tribunale ritiene quindi legittimo che la Commissione di ricorso abbia verificato se la domanda fosse stata adeguatamente suffragata, anche se le parti discutevano in parte sulla sussistenza del marchio anteriore. Rimane invece irrilevante, nel ricorso al Tribunale, la censura diretta contro la decisione della divisione competente, poiché il controllo giurisdizionale riguarda solo la decisione della Commissione di ricorso.
Dispositivo e conseguenze
Il Tribunale accoglie il primo motivo di ricorso, annulla la decisione della Quinta Commissione di ricorso dell’EUIPO del 2 dicembre 2019 e respinge la domanda di riforma/alterazione che mirava a ottenere direttamente una decisione nel merito sulla base del carattere notorio del marchio anteriore. Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie, poiché la ricorrente non aveva chiesto la condanna alle spese delle controparti.
Principi ricavabili per la pratica
La pronuncia chiarisce che, nei procedimenti di nullità basati sull’articolo 8, paragrafo 3, il carattere notorio del segno anteriore può essere dedotto come precisazione del diritto anteriore e non come nuovo motivo autonomo. Per gli operatori, ciò implica che la strategia difensiva deve sempre accompagnare la domanda di nullità con una compiuta prova del diritto nazionale rilevante, della sua tutela e dei presupposti di protezione, perché l’EUIPO non può supplire a lacune probatorie essenziali.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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