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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-584/20

Judgment of the General Court (Second Chamber) of 8 September 2021. — Cara Therapeutics, Inc. v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Opposition proceedings – Application for the EU word mark KORSUVA – Earlier national word mark AROSUVA – Relative ground for refusal – Likelihood of confusion – Article 8(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001. — Case T-584/20

Giurisprudenza europea62020TJ0584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Cara Therapeutics contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Gebro Holding al marchio UE KORSUVA. Conferma che i prodotti farmaceutici rivendicati sono identici e che i segni KORSUVA e AROSUVA sono simili in misura almeno media sul piano visivo e fonetico. Ne deriva un rischio di confusione per il pubblico austriaco, nonostante l’attenzione elevata del pubblico destinatario.

Marchio dell’Unione europea KORSUVA: conferma del rischio di confusione con il marchio austriaco anteriore AROSUVA per prodotti farmaceutici identici ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001

La questione giuridica

Se, in un procedimento di opposizione, esista un rischio di confusione tra il segno verbale richiesto KORSUVA e il marchio anteriore austriaco AROSUVA, tenuto conto dell’identità dei prodotti in classe 5, del livello di attenzione del pubblico pertinente e del grado di somiglianza visiva e fonetica dei segni; in particolare, se la differenza nelle lettere iniziali e la maggiore attenzione del pubblico escludano il rischio di confusione.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, sussiste rischio di confusione quando i prodotti sono identici e i segni, valutati globalmente secondo l’impressione d’insieme, presentano una somiglianza visiva e fonetica almeno media, anche se differiscono nelle lettere iniziali e anche se il pubblico pertinente ha un livello di attenzione elevato; tale livello di attenzione non esclude di per sé il rischio di confusione, che va apprezzato congiuntamente a tutti i fattori del caso.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articoli 66-71 del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio dell’Unione europea KORSUVA e opposizione fondata sul marchio anteriore AROSUVA

La pronuncia riguarda un ricorso avverso una decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di opposizione alla registrazione di un marchio UE. Il Tribunale esamina l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 nel settore dei prodotti farmaceutici.

Fatti e procedimento amministrativo

Cara Therapeutics, Inc. aveva chiesto la registrazione del segno denominativo KORSUVA per prodotti di classe 5: preparati farmaceutici per il trattamento del prurito e del dolore. Gebro Holding GmbH aveva proposto opposizione sulla base del marchio austriaco anteriore AROSUVA, registrato per prodotti anch’essi di classe 5, tra cui farmaci e preparazioni mediche e veterinarie, integratori e sostanze dietetiche. L’opposizione era fondata sul rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b).

La divisione di opposizione aveva respinto l’opposizione, ritenendo identici i prodotti, ma solo debolmente simili i segni e insussistente il rischio di confusione. La commissione di ricorso ha invece annullato tale decisione, rilevando che i segni erano simili in misura media e che sussisteva rischio di confusione nel territorio rilevante, cioè l’Austria.

Questioni esaminate dal Tribunale

Il ricorrente contestava, con un unico motivo, la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), sostenendo in sostanza che la commissione di ricorso avesse sopravvalutato la somiglianza tra i segni e erroneamente escluso che le differenze tra KORSUVA e AROSUVA fossero sufficienti a evitare la confusione.

Normativa e criteri applicati

Il Tribunale richiama il contenuto dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001: il marchio richiesto non è registrabile se, per identità o somiglianza con un marchio anteriore e identità o somiglianza dei prodotti o servizi, esiste un rischio di confusione nel pubblico del territorio in cui il marchio anteriore è protetto. Ricorda inoltre la giurisprudenza consolidata secondo cui la valutazione deve essere globale e fondata sull’impressione complessiva prodotta dai segni, tenendo conto dell’interdipendenza tra somiglianza dei segni e dei prodotti.

Pubblico rilevante e prodotti

La commissione di ricorso aveva individuato il pubblico rilevante nel pubblico austriaco, composto sia dal consumatore medio sia dai professionisti del settore medico e farmaceutico, con un livello di attenzione elevato o superiore alla media, trattandosi di prodotti farmaceutici. Il Tribunale osserva che il ricorrente non contesta tale definizione e che dagli atti non emergono elementi idonei a metterla in dubbio.

Anche la constatazione dell’identità dei prodotti è confermata: entrambi i segni coprono prodotti farmaceutici di classe 5, e il ricorrente non la contesta.

Somiglianza visiva dei segni

Sul piano visivo, il Tribunale conferma che i segni hanno sette lettere, sei delle quali in comune, e che quattro lettere sono nella stessa sequenza. Le sole differenze riguardano l’inversione di due lettere centrali e la lettera iniziale, rispettivamente "a" e "k". Secondo il Tribunale, l’attenzione del consumatore non consente di attribuire un peso decisivo alla sola lettera iniziale, soprattutto perché il confronto tra marchi avviene sulla base di un ricordo imperfetto e non di una comparazione affiancata.

Ne consegue che la differenza iniziale non basta a neutralizzare la somiglianza visiva generata dal resto delle lettere comuni; la commissione di ricorso ha quindi correttamente concluso per una somiglianza visiva di grado medio.

Somiglianza fonetica dei segni

Anche sotto il profilo fonetico il Tribunale approva la valutazione della commissione di ricorso. I segni hanno una lunghezza simile e condividono sei lettere su sette; pronunciati, producono un ritmo e un’intonazione simili. La diversa struttura sillabica e l’inversione iniziale non sono sufficienti a escludere la somiglianza, poiché le sillabe finali "su-va" coincidono e la prima sillaba del marchio anteriore, costituita dalla sola vocale "a", ha un impatto limitato sull’impressione fonetica complessiva.

Assenza di somiglianza concettuale

La commissione di ricorso aveva escluso ogni somiglianza concettuale, poiché nessuno dei due segni aveva un significato per il pubblico austriaco. Il Tribunale conferma tale rilievo, non contestato dal ricorrente.

Valutazione globale del rischio di confusione

Nella valutazione complessiva, il Tribunale richiama il principio di interdipendenza tra i fattori: un alto grado di attenzione del pubblico non esclude automaticamente il rischio di confusione, se i prodotti sono identici e i segni sono almeno moderatamente simili. Nel caso di specie, la combinazione tra identità dei prodotti, somiglianza visiva e fonetica di grado medio e assenza di significato concettuale è sufficiente a far ritenere che il pubblico possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.

Il Tribunale sottolinea inoltre che il marchio anteriore possiede un normale grado di distintività intrinseca, poiché privo di significato rispetto ai prodotti interessati, e che ciò rafforza la conclusione della commissione di ricorso.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e conferma la decisione impugnata. Condanna Cara Therapeutics, Inc. alle spese del giudizio; quanto alle spese sostenute dall’interveniente dinanzi alla commissione di ricorso, osserva che la sorte delle spese segue quella della decisione impugnata, che resta valida nella parte relativa alle spese.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeaopposizione alla registrazionerischio di confusioneprodotti farmaceuticiprocedimento dinanzi al tribunale dell’unione europea

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