Cassazione Penale, Sentenza n. 02265/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso, proposto dal difensore Avv. Vincenzo Di Vaio nell'interesse di Giovanni Tessitore, articolava due motivi ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., deducendo la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli artt. 273 e 274 c.p.p. In sintesi si censurava la legittimità/formalità della misura cautelare della custodia in carcere e la relativa motivazione/irregolarità procedurali connesse all'applicazione della misura.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 589 c.p.p., rinuncia depositata il 4 dicembre 2025 e sottoscritta dal ricorrente con sottoscrizione autenticata dal suo difensore. Per effetto della sopravvenuta carenza di interesse la Corte ha escluso che la pronuncia di inammissibilità possa comportare condanna al pagamento delle spese processuali o il versamento in favore della Cassa per le ammende, non configurandosi ipotesi di soccombenza. Sono richiamati precedenti (Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025; Sez. 1, n. 15908 del 22/02/2024) a sostegno di tale indirizzo.
Norme richiamate
art. 589 cod. proc. pen.
La rinuncia al ricorso, validamente sottoscritta e autenticata, determina l'inammissibilità del ricorso; la rinuncia e la sopravvenuta carenza di interesse impediscono di ritenere il ricorrente soccombente e dunque l'imposizione delle spese processuali o il versamento alla Cassa per le ammende.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma che individua i motivi di impugnazione (tra cui la nullità dell'ordinanza per violazione di norme procedurali); nel caso di specie tali motivi sono stati articolati ma non sono stati esaminati nel merito a causa della rinuncia.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente quale norma la cui violazione avrebbe determinato la nullità dell'ordinanza; la Corte non si è pronunciata sul presunto vizio sostanziale/formale per effetto della rinuncia.
art. 274 cod. proc. pen.
Analogamente all'art. 273, richiamato come presunta fonte di nullità dell'atto cautelare; non è stata invece effettuata valutazione di merito in ragione dell'inammissibilità per rinuncia.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, se validamente sottoscritta dall'interessato e autenticata come previsto, determina l'inammissibilità del gravame e impedisce l'esame di merito dei motivi; pertanto i vizi sostanziali o formali denunciati restano non valutati.
- Se la rinuncia comporta una sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non può ritenere il rinunciante soccombente e quindi non può condannarlo al pagamento delle spese processuali né imporre il versamento alla Cassa per le ammende.
- Le conclusioni del Pubblico Ministero nella sede di Cassazione (es. istanza di inammissibilità) non sostituiscono la volontà dell'interessato: la rinuncia dall'interessato rende comunque inammissibile il ricorso.
- Quando si intendano far valere nullità di provvedimenti cautelari (es. per presunte violazioni di artt. 273 e 274 c.p.p.), è importante non rinunciare al gravame se si desidera che il giudice di legittimità esamini i motivi; la rinuncia elimina questa possibilità.
- Proceduralmente è fondamentale che la rinuncia sia formalizzata correttamente (sottoscrizione dell'interessato, eventuale autenticazione come previsto) per produrre gli effetti di inammissibilità richiamati dalla giurisprudenza.
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