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Sentenza

Sentenza del 09/03/2024 n. 7126 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento 2016 (a seguito di DOCFA del 2/5/2016) che aveva rideterminato la rendita catastale dell'area del parco eolico includendo nell'oggetto della stima l'intero aerogeneratore, e in particolare le torri di sostegno (cd. pali eolici). La contribuente deduceva che le torri sono parte integrante dell'impianto eolico e, in quanto componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, devono essere escluse dalla stima catastale ai sensi della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso (violazione della L. n. 208/2015, art. 1, comma 21), ritenendo che la torre di sostegno dell'aerogeneratore partecipi al processo di produzione di energia elettrica e, pertanto, costituisca componente impiantistica esclusa dalla determinazione della rendita catastale. Di conseguenza la sentenza di appello è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Basilicata in diversa composizione perché determini la rendita escludendo il valore delle torri; le altre censure sono state assorbite.

Norme richiamate

  • L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 21 (Legge di stabilità 2016)

    A decorrere dal 1 gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonchè degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    La Corte interpreta la norma nel senso che l'esclusione dalla stima catastale riguarda tutte le componenti impiantistiche 'funzionali allo specifico processo produttivo' indipendentemente dalla loro fisica connessione o fissità al suolo: la rilevanza catastale va valutata sulla base della funzione (strumentalità al processo produttivo) e non sulla base della fissità/struttura.

  • Circolare Agenzia Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016

    Quanto alle strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche, più che di semplici pali, trattasi di vere e proprie torri... portano ad annoverare le stesse tra le "costruzioni" e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.

    L'Amministrazione finanziaria sosteneva che le torri debbano essere incluse nella stima in quanto 'costruzioni' per caratteristiche strutturali. La Corte però ritiene non condivisibile tale approccio se basato solo sulla struttura: la funzione produttiva prevale sulla qualificazione meramente strutturale.

  • D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies (norma di interpretazione autentica)

    Norma che in precedenza ampliava la nozione di costruzione includendo anche elementi mobili necessari all'attività industriale; la Corte ricostruisce il contesto storico-normativo ma evidenzia che la L. 208/2015 ha poi modificato il criterio di valutazione sottraendo alle stime le componenti impiantistiche funzionali.

  • L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 244

    Richiamata nel testo per spiegare l'evoluzione giurisprudenziale e normativa che in parte aveva orientato all'inclusione delle componenti impiantistiche nell'oggetto della stima prima dell'intervento della L. 208/2015.

  • Circolare Agenzia del territorio n. 6 del 30 novembre 2012

    Richiamata come riferimento tecnico-estimativo antecedente alla L. 208/2015 che aveva influenzato la prassi di calcolo della rendita per fabbricati speciali; la Corte segnala come la nuova norma abbia cambiato il parametro di esclusione.

Massime di principio

  • Per determinare se una componente debba essere considerata ai fini della rendita catastale la valutazione principale è la sua funzionalità rispetto al processo produttivo: se il bene è 'funzionale allo specifico processo produttivo' va escluso dalla stima, indipendentemente dal fatto che sia infisso o stabilmente ancorato al suolo.
  • Nel caso di impianti eolici la torre di sostegno, per la sua partecipazione al funzionamento (contrasto delle forze del vento, consentire il funzionamento delle pale/rotore e la generazione di energia), è generalmente ritenuta componente impiantistica funzionale e quindi esclusa dalla rendita ai sensi della L. 208/2015, art. 1, comma 21, salvo comprovate e specifiche peculiarità costruttive che ne escludano tale partecipazione.
  • L'argomentazione amministrativa basata unicamente sulle caratteristiche strutturali (solidità, fissità, volumetria) non è sufficiente a includere automaticamente un elemento nella stima catastale se tale elemento è comunque strumentale al processo produttivo.
  • In controversie simili è strategico produrre (o contestare) elementi tecnici che dimostrino la funzione produttiva del componente (collegamento funzionale con navicella/rotore, ruolo nella produzione), oppure — se si vuole sostenere l'inclusione — dimostrare l'assenza di partecipazione reale al processo produttivo per fatti o caratteristiche specifiche dell'impianto.
  • Una volta che la componente viene qualificata come impiantistica funzionale, il giudice applicherà la L. 208/2015 e la sua esclusione dalla stima è obbligatoria; questioni procedurali o altre eccezioni non neutralizzano tale principio se non è provata l'eccezionalità della fattispecie.

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