Cassazione Civile, Ordinanza n. 22776/2026 del 06/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dall’apertura, da parte del tribunale, della liquidazione giudiziale di una società su istanza di un creditore, dopo la dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo liquidatorio presentata dalla stessa società. La società ha impugnato sia il decreto di inammissibilità del concordato sia la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale; la corte d’appello ha accolto il reclamo, revocando l’apertura della liquidazione giudiziale e dichiarando ammissibile la proposta concordataria. Il curatore della liquidazione giudiziale ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità del giudizio per mancata partecipazione del pubblico ministero nel procedimento di impugnazione della sentenza di liquidazione giudiziale; 2) violazione di legge in tema di promessa di pagamento e di valutazione dell’impegno assunto da soggetti terzi a sostegno del piano concordatario, ritenuto dalla corte vincolante; 3) violazione delle norme sull’ammissibilità e fattibilità giuridica del concordato preventivo liquidatorio, contestando l’utilizzabilità dei fondi indicati nel piano e la documentazione prodotta; 4) violazione di legge sulla legittimazione del soggetto che avrebbe garantito il pagamento del piano, con contestazione dell’idoneità della deliberazione e della documentazione societaria a fondare l’impegno finanziario. Nel frattempo, nelle more del giudizio di cassazione, il concordato preventivo è stato aperto, approvato dalla maggioranza dei creditori e di tutte le classi, poi omologato con sentenza passata in giudicato e in fase di esecuzione, con conseguente ritorno in bonis della società.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i quattro motivi di ricorso, ritenendo che la sopravvenuta omologazione definitiva del concordato preventivo avesse reso inutile la decisione sulle questioni relative al rito dell’apertura della liquidazione giudiziale e alla fattibilità del concordato. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a una pronuncia, e ha compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre richiamato il principio delle Sezioni Unite sul contributo unificato, ma senza adottare una pronuncia di rigetto/inammissibilità/improcedibilità, proprio perché la decisione è stata di cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 47 CCII
reclamo contro decreto e sentenza relativi alla liquidazione giudiziale
richiamato come mezzo di impugnazione utilizzato dalla società per contestare sia l’inammissibilità del concordato sia l’apertura della liquidazione giudiziale.
art. 51 CCII
reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale
richiamato come norma processuale posta a fondamento dell’impugnazione della sentenza dichiarativa di liquidazione giudiziale.
art. 113 CCII
richiamato per indicare la chiusura della procedura di concordato preventivo e il ritorno in bonis della società.
art. 360 c.p.c.
richiamato per incardinare i motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e nullità processuale.
artt. 70, 158 e 161 c.p.c.
invocati nel primo motivo in relazione alla partecipazione del pubblico ministero al giudizio di impugnazione.
art. 1988 c.c.
invocato nel secondo motivo per contestare la qualificazione e la vincolatività dell’impegno assunto a sostegno del piano.
art. 47, comma 1, lett. a), CCII
richiamato nei motivi terzo e quarto in relazione ai presupposti di ammissibilità e fattibilità giuridica del concordato preventivo.
art. 47, comma 4, CCII
richiamato con riferimento alla possibilità di chiarimenti e integrazioni documentali nel giudizio di reclamo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato solo in relazione ai presupposti per il raddoppio del contributo unificato, esclusi dalla Corte in assenza di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di cassazione, sopravviene l’omologazione definitiva del concordato preventivo che rende incompatibile l’assetto dedotto nel ricorso, può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente.
- Se la vicenda concorsuale si conclude positivamente con omologazione definitiva e ritorno in bonis del debitore, vengono meno le utilità pratiche perseguibili con il ricorso avverso l’apertura della liquidazione giudiziale e contro la declaratoria di inammissibilità del concordato.
- La verifica del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 richiede una pronuncia di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità; in caso di cessazione della materia del contendere non va formulata l’attestazione negativa sull’insussistenza del presupposto.
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