Sentenza n. 1239/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanze sindacali n. 65 del 16 luglio 2025 e n. 90 del 27 ottobre 2025, nonché gli atti tecnici e di accertamento relativi alle misurazioni acustiche effettuate nell’abitazione dei controinteressati il 19 maggio 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il titolare di una macelleria attiva dal 1989 ha impugnato le ordinanze con cui il Comune gli ha contestato il superamento dei limiti acustici in zona classificata III e gli ha prescritto di adottare misure per eliminare le immissioni rumorose verso le abitazioni confinanti. Con il primo motivo ha dedotto la violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio, lamentando di non essere stato avvisato né coinvolto nelle misurazioni ARPAS; ha inoltre contestato i presupposti per l’uso del potere di ordinanza, sostenendo che la rumorosità era ordinaria e risalente, non imprevedibile né urgente. Con il secondo motivo ha denunciato l’erronea applicazione della normativa sull’inquinamento acustico, l’inidoneità dei tecnici ARPAS per mancata iscrizione all’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica, l’adozione di un metodo di misurazione non pertinente e vizi di presupposto, istruttoria, travisamento, illogicità e inosservanza delle regole tecniche. Ha sostenuto che si dovessero applicare i requisiti acustici passivi degli edifici previsti dal D.P.C.M. 5 dicembre 1997, anziché la disciplina delle emissioni e immissioni acustiche, e ha invocato la preesistenza dell’attività. Con il terzo motivo ha contestato l’ordinanza n. 90/2025 nella parte in cui avrebbe impedito l’accesso alle abitazioni confinanti per svolgere misurazioni di prova contraria.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti e tre i motivi e, conseguentemente, il ricorso. Ha ritenuto legittimo non comunicare preventivamente le misurazioni fonometriche, in quanto accertamenti ispettivi a sorpresa: il preavviso avrebbe potuto alterare le normali condizioni dell’attività e falsare i risultati. Ha escluso che la durata nel tempo delle immissioni impedisse l’adozione delle ordinanze: l’accertato superamento dei limiti acustici rende attuale l’esigenza di tutela della salute, anche quando il disturbo riguardi una sola famiglia. Ha ritenuto non necessaria l’iscrizione dei tecnici ARPAS all’ENTECA per l’attività istituzionale dell’Agenzia e, in ogni caso, ha considerato sufficiente che il direttore del servizio firmatario della relazione possedesse i requisiti. Ha giudicato corretti il quadro normativo e il criterio differenziale applicati: nella fattispecie il livello differenziale rilevato nell’abitazione arrivava a 22 dBA, a fronte del limite di 5 dBA nel periodo diurno; il ricorrente non aveva contestato puntualmente la misurazione, ma solo invocato un parametro diverso, relativo ai requisiti di isolamento acustico degli edifici. L’eventuale carenza fonoisolante della parete e la preesistenza dell’attività non esoneravano dal rispetto dei limiti di immissione. Infine, l’accesso alle abitazioni non era contemplato nel contenuto dispositivo dell’ordinanza e non poteva essere ordinato dal Sindaco; in giudizio il ricorrente aveva comunque potuto esercitare il diritto alla prova contraria, senza formulare contestazioni puntuali sui risultati delle misurazioni. Spese compensate per la complessità della fattispecie.
Norme richiamate
artt. 7 ss. l. 241/1990
La misurazione risulterebbe quindi falsata e perciò l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento è stato ritenuto recessivo rispetto alle necessità ispettive.
La comunicazione di avvio può essere esclusa per accertamenti fonometrici a sorpresa quando il preavviso comprometterebbe l’efficacia e l’attendibilità del controllo.
art. 50, comma 5, d.lgs. 267/2000
In particolare, la persistenza nel tempo della sua attività d’impresa (caratterizzata da una sua rumorosità intrinseca) permetterebbe di escludere il carattere imprevedibile e urgente della situazione di fatto affrontata con il ricorso al potere di ordinanza extra ordinem.
La sentenza richiama la disposizione nel quadro del potere di ordinanza sindacale e respinge la censura fondata sulla durata dell’attività, ma il passaggio applicativo sviluppato riguarda specificamente il potere previsto dall’art. 9 della l. 447/1995.
art. 9, comma 1, l. 447/1995
Anche su tale aspetto, la giurisprudenza amministrativa ha già da tempo ricostruito i caratteri del potere di ordinanza di cui all’art. 9 della legge n. 447/1995, evidenziando come l’interesse pubblico alla tutela della salute pubblica imponga di intervenire non appena sia certificato il superamento dei limiti di tollerabilità prescritti dalla legge, non assumendo rilievo la preesistenza nel tempo di siffatte immissioni.
Il superamento accertato dei limiti acustici consente l’intervento con ordinanza a tutela della salute pubblica anche se le immissioni e l’attività che le produce sono risalenti.
artt. 1 e 2, comma 1, l. 447/1995
Sul punto, è sufficiente ribadire che il DPCM del 14.11.1997 disciplina l’accertamento dell’inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse che penetrano, disturbandolo, all’interno di un ambiente abitativo; l’art. 2, c. 1, della l. n. 447/1995 definisce testualmente l’inquinamento acustico come l’introduzione di rumore nell’ambiente abitativo o esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo e alle attività umane, pericolo per la salute e interferenza con le legittime fruizioni degli ambienti.
La disciplina dell’inquinamento acustico comprende il rumore che, prodotto da sorgenti fisse, penetra in un ambiente abitativo; in tale contesto è pertinente l’accertamento secondo il criterio differenziale, non la diversa verifica dei requisiti passivi dell’edificio.
D.P.C.M. 14 novembre 1997
Sul punto, è sufficiente ribadire che il DPCM del 14.11.1997 disciplina l’accertamento dell’inquinamento acustico prodotto da sorgenti fisse che penetrano, disturbandolo, all’interno di un ambiente abitativo;
Il decreto disciplina l’accertamento delle immissioni prodotte da sorgenti fisse che disturbano l’ambiente abitativo; la sentenza considera quindi pertinente il criterio differenziale applicato da ARPAS.
D.P.C.M. 5 dicembre 1997
Il ricorrente non ha contestato la correttezza di siffatta misurazione, limitandosi ad invocare l’applicazione di un diverso parametro scientifico e normativo di riferimento che, tuttavia, non è pertinente nel caso concreto, essendo riferibile al diverso ambito dei requisiti che gli edifici devono possedere per il loro isolamento acustico.
La disciplina dei requisiti acustici passivi degli edifici non sostituisce quella sulle immissioni quando l’accertamento riguarda rumori prodotti da un’attività che penetrano nelle abitazioni.
Massime di principio
- Le misurazioni fonometriche dirette ad accertare immissioni rumorose possono essere effettuate senza previo avviso al gestore quando la natura a sorpresa del controllo è necessaria per evitare che l’attività venga alterata e che il risultato sia falsato.
- L’accertato superamento dei limiti di tollerabilità acustica può giustificare l’adozione dell’ordinanza prevista dall’art. 9, comma 1, della l. 447/1995 a tutela della salute pubblica anche se le immissioni persistono da tempo e il disturbo riguarda una singola famiglia o persona.
- Quando il rumore prodotto da una sorgente fissa penetra in un ambiente abitativo, l’accertamento dell’inquinamento acustico può essere svolto secondo la disciplina delle immissioni e il criterio differenziale; i requisiti acustici passivi dell’edificio attengono a un diverso profilo e non esonerano il gestore dal rispetto dei limiti di immissione.
- L’eventuale insufficiente isolamento acustico dell’edificio non consente all’attività che produce rumore di superare i limiti legali di immissione; allo stesso modo, la preesistenza dell’attività non la sottrae all’applicazione della normativa di tutela dall’inquinamento acustico.
- La contestazione dell’esito di misurazioni tecniche non è adeguatamente sostanziata dalla sola invocazione di un diverso parametro scientifico o normativo, se non sono formulate contestazioni puntuali sui dati e sui risultati rilevati.
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