Cassazione Penale, Sentenza n. 22570/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti avevano proposto reclamo ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p. avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice di Pace di Enna il 26/08/2024. Il Tribunale di Enna dichiarò il reclamo inammissibile come tardivo, avendo computato il termine quindicinale a decorrere dalla data di notifica del decreto (26/08/2024). I ricorrenti contestavano tale computo sostenendo che la notifica era stata eseguita presso gli studi dei difensori a mezzo PEC durante il periodo di sospensione feriale (art. 1 legge n. 742/1969) e che, per effetto della sospensione, il termine per proporre reclamo doveva decorrere dal 1° settembre 2024, rendendo così tempestivo il deposito del reclamo del 14/09/2024. Hanno dedotto violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili ritenendo che il provvedimento impugnato (la decisione sul reclamo ex art. 410-bis c.p.p.) sia, per espressa previsione normativa, non impugnabile in sede di legittimità. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, se la parte non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento, il rimedio appropriato è la richiesta di revoca del provvedimento al medesimo giudice che lo ha pronunciato. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento; non è stata disposta ammenda in considerazione del fatto che era esistente il diritto di esperire un rimedio, pur essendo errata la scelta dello strumento impugnatorio. Va inoltre segnalato che il sostituto Procuratore generale aveva chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, ma la Corte ha comunque ritenuto inammissibili i ricorsi per la natura non impugnabile della decisione sul reclamo.
Norme richiamate
art. 410-bis cod. proc. pen.
Consente la presentazione di reclamo avverso il provvedimento di archiviazione ma dispone espressamente che la decisione sul reclamo non è impugnabile in Cassazione; pertanto la Corte non è competente a sindacare la decisione sul reclamo mediante ricorso per cassazione
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente come parametro di illegittimità per dedurre violazione di legge; la Corte osserva però che non può essere utilizzata per impugnare la decisione sul reclamo quando la stessa è dichiarata non impugnabile dall'art. 410-bis
art. 1 legge n. 742 del 1969
Prevede la sospensione feriale dei termini processuali dall'1 al 31 agosto e stabilisce che se un termine ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito alla fine del periodo; il ricorrente aveva fatto valere questo effetto sul computo del termine per il reclamo
art. 1, comma 33, legge n. 103 del 23/06/2017
Ha introdotto l'art. 410-bis c.p.p. (modificando il sistema delle impugnazioni rispetto alla previgente disciplina) e ha chiarito la non impugnabilità della decisione sul reclamo in Cassazione
previgente art. 409 c.p.p. comma 6 (abrogato)
Richiamato implicitamente per spiegare la riforma: la disciplina previgente è stata sostituita dall'introduzione di 410-bis, cambiando il regime di impugnabilità
Massime di principio
- La decisione sul reclamo avverso decreto di archiviazione resa ai sensi dell'art. 410-bis c.p.p. è espressamente non impugnabile in Cassazione: non è pertanto possibile censurarla con ricorso per cassazione per vizi di diritto.
- Se la parte ritiene che il giudice abbia errato nel computo dei termini (es. per effetto della sospensione feriale), il gravame in Cassazione sulla decisione del reclamo non è la via corretta quando la norma dichiara la decisione non impugnabile; occorre valutare rimedi alternativi.
- Quando la partecipazione effettiva della parte al procedimento è stata impedita o non realizzata, il rimedio corretto è la richiesta di revoca del provvedimento al medesimo giudice che lo ha emesso, potendo la parte chiedere la rinnovazione della decisione o la riapertura del contraddittorio.
- La sospensione feriale (legge n. 742/1969) differisce l'inizio dei termini che cadono nel periodo 1-31 agosto: in casi di contestazione del decorso dei termini, è opportuno documentare chiaramente la data di notifica e l'eventuale coincidenza con la sospensione per evitare dubbi procedurali.
- La scelta di uno strumento impugnatorio inadeguato può comportare la condanna alle spese processuali, anche se non sempre si applica una sanzione pecuniaria o ammenda quando sussiste una legittima ragione di esperire un rimedio.
- Prima di proporre impugnazioni in materie soggette a discipline speciali (come l'art. 410-bis), è consigliabile verificare l'effettiva impugnabilità del provvedimento nella fase di legittimità e considerare alternativi rimedi interni (es. revoca, istanza al giudice che ha deciso) ove la legge escluda la cassazione.
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