Cassazione Penale, Sentenza n. 16368/2026 del 06/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la decisione della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione e cessione di stupefacenti (art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309) e, in particolare, censurava il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria. Sosteneva violazione di norme procedurali e sostanziali (tra cui artt. 20-bis c.p., 545-bis e 546 c.p.p.) perché la Corte avrebbe illegittimamente basato il diniego sulla presenza di precedenti e sulla "inaffidabilità" del ricorrente, in contrasto con la riforma (d.lgs. n.150/2022 “Cartabia”) e con la giurisprudenza di legittimità che limita il valore automatico dei precedenti ai fini dell'esclusione delle pene sostitutive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la censura manifestamente infondata, affermando che il giudice di merito deve compiere un giudizio prognostico ai sensi dell'art. 58 legge n. 689/1981 (come riformulato dal d.lgs. n.150/2022) tenendo conto, fra gli altri criteri dell'art. 133 c.p., dell'efficacia della pena sostitutiva e della concreta possibilità di prevenire ulteriori reati. La Corte ha confermato che i precedenti penali non sono, di per sé, impossibili a fondare il rifiuto della pena sostitutiva se sono valutati nella prospettiva dell'idoneità della pena sostitutiva a promuovere la rieducazione e ad evitare il rischio di recidiva; nel caso concreto la Corte ha ritenuto congrua la considerazione della biografia criminale e dell'episodio commesso mentre l'imputato era sottoposto a misura custodiale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 58, legge 24 novembre 1981, n. 689
la pena detentiva non può essere sostituita quando: non assicura la prevenzione del pericolo di commissione di ulteriori reati; sussistano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato
La Corte interpreta l'art. 58 come norma che impone al giudice un giudizio prognostico sulla pericolosità e sulla concreta capacità del condannato di osservare le prescrizioni; tale valutazione può tenere conto dei precedenti ma non può limitarsi ad essi
art. 133 cod. pen.
criteri indicati dall'art. 133 del codice penale
L'art. 58, come novellato, rinvia ai criteri di individualizzazione della pena dell'art. 133 c.p.; il giudice deve dunque scegliere la pena più idonea alla rieducazione e valutare se prescrizioni opportune rendano la pena sostitutiva adeguata
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia)
La riforma ha modificato il rapporto tra art. 58 e art. 133 imponendo una valutazione di efficacia rieducativa della pena sostitutiva; non vieta che i precedenti influenzino la prognosi, purché la valutazione sia motivata e riferita all'idoneità della pena sostitutiva
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale che punisce la detenzione e la cessione di sostanze stupefacenti; era il reato oggetto del processo e della condanna impugnata
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme richiamate nel motivo di ricorso per dedurre violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto le doglianze infondate e il motivo manifestamente infondato
artt. 545-bis e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dal ricorrente in relazione al giudizio abbreviato condizionato e alla sostituzione della pena; il ricorso non ha dimostrato violazioni rilevanti di tali norme
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibile applicazione di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se il ricorso è inammissibile e ciò è dovuto a colpa del ricorrente; applicata nel provvedimento impugnato
Massime di principio
- Il giudice che valuta la sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva deve svolgere un giudizio prognostico sulla pericolosità e sulla concreta possibilità che il condannato osservi le prescrizioni; tale giudizio può tenere conto dei precedenti penali ma non può basarsene in modo esclusivo
- La riforma (d.lgs. n.150/2022) non elimina la possibilità di considerare i precedenti nella valutazione dell'idoneità della pena sostitutiva: va considerata l'efficacia della pena sostitutiva rispetto alla rieducazione e alla prevenzione di ulteriori reati (art. 133 c.p. richiamato dall'art. 58)
- Reati commessi mentre il soggetto è sottoposto a misure restrittive o prescrittive costituiscono un elemento probatorio particolarmente significativo della "inaffidabilità" e possono giustificare il rifiuto della sostituzione della pena
- Nel caso della pena pecuniaria la prescrizione principale è l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria, ma il giudice può valutare la probabilità che il condannato effettui il pagamento; se sussistono fondati motivi per dubitare dell'adempimento, la sostituzione può essere negata
- Un ricorso per cassazione manifestamente infondato o inammissibile può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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