Cassazione Penale, Sentenza n. 25203/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato il riesame del sequestro probatorio di supporti informatici (smartphone, computer, memoria cloud) in relazione a reati tra cui l'art. 319-quater c.p. e l'ipotesi di emissione di fatture false. I motivi: 1) violazione art. 253 c.p.p. per sequestro a carattere esplorativo e indiscriminato dell'intero contenuto dei dispositivi; 2) violazione art. 275 c.p.p. per mancato rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità (sequestro massivo, circa 8 TB su Dropbox + vari dispositivi, senza criteri di selezione, senza indicazione di parole-chiave e senza tempistica per estrazione e restituzione della copia dei dati non rilevanti); 3) violazione degli artt. 234 e 253 c.p.p. in relazione alla direttiva 2002/58/CE (come modificata) e alla giurisprudenza CJEU, con la tesi che l'acquisizione di contenuti di comunicazioni elettroniche richiede preventiva autorizzazione di un giudice terzo; 4) violazione art. 254 comma 2 c.p.p. perché il decreto non autorizzerebbe la polizia giudiziaria ad esaminare la corrispondenza e non rispetterebbe il divieto di aprire o alterare la corrispondenza sequestrata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i primi due motivi (inosservanza degli artt. 253 e 275 c.p.p. e violazione del principio di proporzionalità). Ha rilevato che il decreto di sequestro e l'ordinanza impugnata non motivano adeguatamente le specifiche finalità probatorie né indicano i criteri di selezione del materiale, il perimetro temporale, e i tempi per l'estrazione/creazione della copia-fine e la restituzione della copia integrale. Per tali ragioni ha annullato senza rinvio l'ordinanza del 24/12/2024 e il decreto di sequestro emesso il 26/11/2024, ordinando la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro. Le ulteriori questioni (direttive europee, rinvio pregiudiziale, art.254 c.p.p.) sono state assorbite e non decise nel merito.
Norme richiamate
art. 253 cod. proc. pen.
Norma richiamata per contestare il sequestro probatorio a carattere esplorativo; la Corte richiede che il decreto specifichi le concrete esigenze investigative e limiti la portata del sequestro evitando acquisizioni indiscriminate.
art. 275 cod. proc. pen.
Riferimento ai principi di adeguatezza e proporzionalità: la Corte ha ritenuto il sequestro sproporzionato per ampiezza quantitativa e qualitativa in assenza di criteri di selezione e tempistiche chiare.
art. 254, comma 2, cod. proc. pen.
Quando al sequestro procede un ufficiale di polizia giudiziaria, questi deve consegnare all'autorità giudiziaria gli oggetti di corrispondenz;, sequestrati, senza aprirli o alterarli e senza prendere altrimenti conoscenza del loro contenuto
Richiamata nella difesa del ricorrente per sostenere il divieto di esaminare la corrispondenza da parte della P.G.; la Corte ha però ritenuto i primi due motivi sufficienti e non ha approfondito la questione nel merito.
art. 319-quater cod. pen.
Norma penale indicata come uno dei capi d'imputazione connessi al sequestro; utilizzata solo per descrivere l'oggetto delle indagini.
Direttiva 2002/58/CE (e direttiva 2009/136/CE, art.15, par.1)
Invocata per sostenere che l'accesso ai dati delle comunicazioni potrebbe richiedere preventiva autorizzazione giudiziaria; la Corte ha preso atto dell'argomento ma ha risolto il ricorso sui profili nazionali di proporzionalità senza sollevare rinvio pregiudiziale.
Sentenza Corte di giustizia C-746/18 (Hk. C. Prokurantuur)
Citata dai difensori per estendere i principi di garanzia dell'accesso ai metadati anche ai contenuti delle comunicazioni elettroniche; la questione non è stata decisa dalla Corte nel merito essendo assorbita dai motivi sul sequestro indiscriminato.
Sentenza Corte Costituzionale n. 1780 del 2023
Richiamata per l'affermazione della natura di corrispondenza delle comunicazioni ricevute; i difensori l'hanno usata per sostenere limiti all'acquisizione senza autorizzazione giudiziaria, ma la Corte ha deciso sul vizio motivazionale del decreto di sequestro.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez.6, n. 34265 del 22/9/2020, Aleotti; Sez.6, n. 17312 del 15/2/2024, Corsico)
La Corte ha richiamato questi precedenti per delineare i requisiti motivazionali del sequestro probatorio informatico: necessità di indicare ragioni per il sequestro esteso, criteri di selezione, perimetro temporale e tempi per la selezione e restituzione della copia integrale.
Massime di principio
- Un decreto di sequestro probatorio su supporti informatici deve motivare specificamente le finalità investigative e non limitarsi a riferimenti generici ai reati contestati.
- Il sequestro massivo di interi archivi informatici è ammissibile solo se giustificato e deve essere accompagnato da criteri chiari per la selezione dei dati rilevanti (parole-chiave, perimetro temporale, criteri oggettivi).
- Il pubblico ministero non può trattenere la copia integrale (copia-mezzo) più del tempo strettamente necessario: deve prevedere tempi certi e una organizzazione per estrarre la copia-fine (solo i dati rilevanti) e restituire la copia integrale ai titolari quando opportuno.
- La mancanza di criteri di selezione e di tempistiche comporta la nullità del decreto di sequestro e dell'ordinanza che lo convalida, con conseguente restituzione dei materiali sequestrati.
- È necessario vigilare sul trattamento della corrispondenza e delle comunicazioni elettroniche: questioni di compatibilità con la normativa e la giurisprudenza europea possono richiedere, in casi specifici, interventi di garanzia (es. preventiva autorizzazione giudiziaria), anche se la Corte in questo caso ha deciso sui profili di proporzionalità senza approfondire il profilo europeo.
- Difensori e giudici devono prestare attenzione alla protezione dei dati estranei al reato (ossia dati di terzi) e prevedere misure che riducano al minimo l'accesso a informazioni non pertinenti alle indagini.
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