Sentenza del 20/01/2021 n. 358 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Imu - Ici - Avviso di accertamento in rettifica - Motivazione - Individuazione degli immobili con i dati catastali necessari per la quantificazione dell'aliquota - Sufficienza - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso contestava la presunta carenza di motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica relativo a tributi locali (Imu/Ici). Il ricorrente sosteneva che l'atto non fosse sufficientemente motivato per consentire la verifica della misura del tributo richiesto.
La decisione
Il giudice ha ritenuto che l'avviso fosse sufficientemente motivato: l'atto elencava gli immobili accertati mediante indirizzo civico, indicava i mesi di possesso (elemento necessario per la misura Ici/Imu), riportava tutti i dati catastali comprensivi di categoria e classe e la rendita catastale, da cui è stato desunto il valore catastale; inoltre l'avviso indicava l'aliquota applicata e il calcolo matematico dell'imposta. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e l'accertamento confermato.
Norme richiamate
D.P.R. 131/1986, art. 52
La norma è richiamata quale riferimento ai requisiti formali dell'atto impositivo; il giudice interpreta che l'indicazione dei dati catastali, della rendita e degli elementi usati per il calcolo soddisfa gli obblighi informativi richiesti per la motivazione dell'accertamento.
L. 241/1990, art. 3
Il principio generale del dovere di motivazione degli atti amministrativi è applicato anche all'avviso di accertamento: la motivazione è adeguata se permette al destinatario di conoscere le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato all'accertamento; nel caso in esame i dati e il calcolo presenti nell'atto sono ritenuti sufficienti.
Massime di principio
- Un avviso di accertamento in rettifica relativo a Imu/Ici è generalmente sufficientemente motivato se contiene l'identificazione degli immobili (indirizzo e dati catastali completi), i periodi di possesso rilevanti e la rendita catastale da cui desumere il valore imponibile.
- È importante che l'atto riporti l'aliquota applicata e il calcolo matematico dell'imposta: la presenza del calcolo esplicito rende più difficile la censura per insufficiente motivazione.
- La motivazione non richiede sempre una lunga esposizione argomentativa se i dati fattuali e il procedimento di calcolo sono chiari e verificabili; l'assenza di tali dati invece può giustificare l'annullamento.
- Per contestare efficacemente un avviso di accertamento, il contribuente dovrebbe focalizzarsi su elementi verificabili: correttezza della titolarità, esattezza dei dati catastali, corretta indicazione dei periodi di possesso e applicazione dell'aliquota.
- Se l'avviso contiene gli elementi formali indicati, il ricorso ha probabilità ridotte di successo salvo dimostrazione di errori materiali o di fatto nei dati utilizzati per il calcolo.
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