Deliberazione n. 111 del 27/02/2025
Provvedimento del 27 febbraio 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica nove provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di diverse piattaforme digitali, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso. Le misure disposte mirano a impedire la diffusione del materiale e, ove acquisito in chiaro, a conservarlo per finalità probatorie per dodici mesi con cautele idonee a evitare l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica di provvedimenti d’urgenza contro varie piattaforme per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di diverse piattaforme digitali. Il procedimento trae origine da una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso.
Origine della segnalazione e base normativa
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione rientrante nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo un intervento verso piattaforme di condivisione e servizi online indicati nella segnalazione. La norma attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni concernenti registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito che riguardano l’interessato, destinati a rimanere privati e suscettibili di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme digitali senza consenso.
Intervento urgente del dirigente competente
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice, che prevede la decisione del Garante entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione, e l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del dipartimento competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, salvo ratifica successiva.
A seguito della verifica di compatibilità della segnalazione con la previsione normativa, il dirigente ha adottato le determinazioni nn. 53-60 del 25 febbraio 2025 nei confronti di:
- Meta Platforms Ireland Limited
- Facebook Italy
- Telegram FZ-LLC
- Aylo Freesites Ltd
- MTCH Technology Services Limited
- Meetic S.A.S.
- Formatc LTD
- Fenix International Limited
- EXU (HK) Limited
Misure ingiunte alle piattaforme
Le determinazioni dirigenziali hanno imposto ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. La finalità è quella di prevenire la circolazione del contenuto segnalato nelle more della trattazione del caso.
Conservazione probatoria e cautele di riservatezza
Alle stesse società è stato altresì prescritto di conservare l’eventuale materiale che dovesse essere acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie. La conservazione deve durare dodici mesi dal ricevimento del provvedimento e deve avvenire mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati; la relativa informazione deve essere comunicata tempestivamente all’Autorità.
Ratifica finale
Preso atto delle note di trasmissione ai gestori delle piattaforme, delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e della documentazione in atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 53/2025-60/2025 adottati il 25 febbraio 2025. Il provvedimento conferma quindi le misure immediate di contrasto alla diffusione non consensuale del materiale segnalato.
Punti principali
Origine della segnalazione e ambito applicativo
Una persona interessata ha segnalato al Garante di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti di diverse piattaforme digitali indicate nominativamente. La segnalazione riguardava registrazioni audio, immagini o video, o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e suscettibili di diffusione senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, in via d’urgenza, i provvedimenti nn. 53-60 del 25 febbraio 2025. Tali provvedimenti hanno ingiunto a Meta Platforms Ireland Limited, Facebook Italy, Telegram FZ-LLC, Aylo Freesites Ltd, MTCH Technology Services Limited, Meetic S.A.S., Formatc LTD, Fenix International Limited ed EXU (HK) Limited di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione del materiale acquisito in chiaro
Alle medesime società è stato prescritto di conservare, solo per finalità probatorie, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle rispettive piattaforme. La conservazione deve durare dodici mesi a decorrere dal ricevimento del provvedimento e deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati il 25 febbraio 2025. La decisione conferma quindi le misure urgenti già disposte nei confronti dei gestori delle piattaforme coinvolte.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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