Ordinanza n. 4725/2026 - Napoli, Sezione 9
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego tacito di accesso documentale formatosi per il decorso di trenta giorni dalla richiesta del 18 febbraio 2026
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il diniego tacito di accesso documentale formatosi sull’istanza trasmessa al Comune di Casoria il 18 febbraio 2026, chiedendo l’annullamento del diniego e l’accertamento del diritto alla visione e all’estrazione dei documenti richiesti. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio dubbi sull’ammissibilità del ricorso, poiché esso risulta proposto nell’ambito di un procedimento già contrassegnato da altro numero di ruolo e definito con sentenza, mentre l’eventuale domanda di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. avrebbe dovuto essere introdotta mediante un autonomo ricorso, dando luogo a un giudizio distinto. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha sottoposto alle parti tale unica questione, senza esaminare nel merito la domanda di accesso.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia. Rilevata d’ufficio una possibile causa di inammissibilità relativa alla proposizione della domanda di ottemperanza nell’ambito di un giudizio già pendente o definito, ha assegnato alle parti quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie sulla questione. Ha quindi fissato la discussione e la decisione all’udienza camerale del 6 ottobre 2026. L’ordinanza dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate, sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
L’eventuale ricorso in ottemperanza deve essere proposto mediante un autonomo ricorso introduttivo di un diverso e separato giudizio.
art. 73, comma 3, c.p.a.
"Quando rileva d'ufficio una questione, cui intende subordinare la decisione, il giudice, salvo che la questione sia di facile soluzione, assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie"
Il giudice che rileva d’ufficio una questione potenzialmente decisiva deve consentire alle parti di interloquire mediante memorie prima della decisione.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nel provvedimento diffuso.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento del provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale disciplina nazionale per l’oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio una questione potenzialmente decisiva e non di facile soluzione, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie, rinviando la decisione all’esito del contraddittorio sulla questione.
- La domanda di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. deve essere introdotta con un autonomo ricorso, dando luogo a un giudizio distinto rispetto al diverso procedimento nel quale la domanda sia stata eventualmente inserita.
Come è indicizzato
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