Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4725/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202601852

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego tacito di accesso documentale formatosi per il decorso di trenta giorni dalla richiesta del 18 febbraio 2026

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il diniego tacito di accesso documentale formatosi sull’istanza trasmessa al Comune di Casoria il 18 febbraio 2026, chiedendo l’annullamento del diniego e l’accertamento del diritto alla visione e all’estrazione dei documenti richiesti. Dopo il passaggio della causa in decisione, il Collegio ha rilevato d’ufficio dubbi sull’ammissibilità del ricorso, poiché esso risulta proposto nell’ambito di un procedimento già contrassegnato da altro numero di ruolo e definito con sentenza, mentre l’eventuale domanda di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. avrebbe dovuto essere introdotta mediante un autonomo ricorso, dando luogo a un giudizio distinto. Ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il Collegio ha sottoposto alle parti tale unica questione, senza esaminare nel merito la domanda di accesso.

La decisione

Il TAR non ha definito la controversia. Rilevata d’ufficio una possibile causa di inammissibilità relativa alla proposizione della domanda di ottemperanza nell’ambito di un giudizio già pendente o definito, ha assegnato alle parti quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare memorie sulla questione. Ha quindi fissato la discussione e la decisione all’udienza camerale del 6 ottobre 2026. L’ordinanza dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di altre persone citate, sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    L’eventuale ricorso in ottemperanza deve essere proposto mediante un autonomo ricorso introduttivo di un diverso e separato giudizio.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    "Quando rileva d'ufficio una questione, cui intende subordinare la decisione, il giudice, salvo che la questione sia di facile soluzione, assegna alle parti un termine non superiore a trenta giorni per il deposito di memorie"

    Il giudice che rileva d’ufficio una questione potenzialmente decisiva deve consentire alle parti di interloquire mediante memorie prima della decisione.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nel provvedimento diffuso.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all’oscuramento del provvedimento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale disciplina nazionale per l’oscuramento delle generalità e dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo rileva d’ufficio una questione potenzialmente decisiva e non di facile soluzione, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie, rinviando la decisione all’esito del contraddittorio sulla questione.
  • La domanda di ottemperanza ex art. 112 c.p.a. deve essere introdotta con un autonomo ricorso, dando luogo a un giudizio distinto rispetto al diverso procedimento nel quale la domanda sia stata eventualmente inserita.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleGiudizio di ottemperanza
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.