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Ordinanza

Ordinanza n. 1650/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - del Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, avente ad oggetto il “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria - a.a. 2025-2026”; - dell'allegato n. 1 “Procedure per l'iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato n. 2 “Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus Chimica e Propedeutica Biochimica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus_BIOLOGIA” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025; - dell'allegato “Syllabus_fisica” al Decreto Ministeriale n. 418 del 30-05-2025, comprensivo di “errata corrige” del 24.06.2025; - del Decreto Ministeriale n. 557 del 04-08-2025 recante ad oggetto “Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”, a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell'articolo 6, comma 1, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418; - del D.M. n. 754, del 20 ottobre 2025, recante “Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418”; - del Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026”; - dell'allegato al Decreto Ministeriale n. 431 del 20-06-2025 recante ad oggetto “Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016); - del Decreto Ministeriale n. 447 dell'11 -7-2025, avente ad oggetto le “Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025”; - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”; - dell'allegato 1 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell'allegato 2 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero”; - dell'allegato 3 al Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025, avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - del Decreto ministeriale n. 599 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese - a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l'ammissione a tali corsi”; - del Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025, avente ad oggetto “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al Decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto: “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”; - dell'allegato 1 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell'allegato 2 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all'estero”; - dell'allegato 3 del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22-12-2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all'art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all'art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - dell'Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la “Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE”; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 16 ottobre 2025; - degli Esiti delle prove del semestre aperto sostenute da parte ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi; - della Nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 21 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della Graduatoria nazionale nominativa dei corsi affini, pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; -delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; di tutti i comportamenti e atti (mail, lettere formali etc.) inoltrati all'istante e censurati nel presente atto e del bando resistente e di tutta la documentazione universitaria e ministeriale in atti sulla peculiare situazione di parte ricorrente; - di ogni ulteriore graduatoria nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi e comunque rimessa in atti e da intendersi impugnata; - del Provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione e comunque di diniego di ammissione opposto a parte ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione di parte al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo; - del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - dei criteri di valutazione delle c.d. risposte a completamento adottati dall'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione; - dei verbali di correzione dei compiti; - dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula; - del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - dell'elenco delle sedi rimaste vacanti all'esito della prima assegnazione reso noto sul sito universitaly in data 16 gennaio 2026; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo, ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa. per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Giustizia amministrativa202601782

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: disciplina ministeriale del semestre filtro e della graduatoria nazionale per l’accesso ai corsi di Medicina, esiti delle prove, graduatorie nazionali e mancata ammissione al secondo semestre

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato numerosi decreti ministeriali, allegati, graduatorie, esiti delle prove del semestre filtro, atti di assegnazione delle sedi e il provvedimento di mancata ammissione al secondo semestre del corso di Medicina e Chirurgia, chiedendo anche l’ammissione in forma specifica e, in subordine, il risarcimento del danno. Ha contestato, in particolare, la disciplina introdotta dal d.m. n. 1115/2025, sostenendo l’illegittimità della suddivisione della graduatoria in sezioni e dei bonus di fascia, la violazione dei principi di par condicio, ragionevolezza e affidamento per il mutamento sopravvenuto delle regole, l’erronea valorizzazione dei voti rifiutati e la mancata formazione della graduatoria sulla base della mera sommatoria dei punteggi. Ha inoltre censurato la mancata redistribuzione dei posti vacanti, il regime di assegnazione delle sedi e delle decadenze, la violazione del principio di anonimato delle prove, l’asserito eccesso di delega del d.m. n. 1115/2025, nonché la compatibilità della disciplina con gli artt. 3 e 34 Cost. e con il diritto dell’Unione europea. La ricorrente, collocata nell’ottava sezione della graduatoria perché ammessa mediante il recupero di due votazioni originariamente rifiutate, ha sostenuto di dover essere collocata diversamente rispetto ai candidati della settima sezione.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per assenza di una prognosi favorevole sulle censure. Ha ritenuto che il d.m. n. 1115/2025 si inserisca nel quadro del d.lgs. n. 71/2025 e possa articolare la graduatoria in sezioni, distinguendo i candidati in base al numero delle sufficienze e alle modalità con cui sono state conseguite. Il sistema, secondo il giudice, bilancia l’esigenza di coprire i posti disponibili con la tutela dell’affidamento dei candidati che hanno rispettato le regole originarie, assicurando la prevalenza di questi ultimi rispetto a chi è stato incluso grazie alla disciplina sopravvenuta. È stata ritenuta coerente la preferenza accordata ai candidati che avevano accettato il voto sufficiente al primo appello rispetto a quelli che lo avevano rifiutato e lo hanno recuperato dopo un esito non utile al secondo appello; l’esito positivo del secondo appello sostituisce il voto precedente non accettato. Il punteggio rileva all’interno della singola sezione, mentre i bonus di fascia servono a preservare la progressione tra categorie di candidati. La ricorrente è stata ammessa alla graduatoria proprio grazie alla disciplina sopravvenuta e la sua collocazione nell’ottava sezione non è apparsa manifestamente irragionevole. La censura sulla mancata redistribuzione dei posti vacanti è stata ritenuta carente di interesse per difetto della prova di resistenza, non avendo la ricorrente dimostrato di possedere un punteggio sufficiente alla riassegnazione. Sono state ritenute ragionevoli le regole su assegnazione delle sedi e decadenza, in funzione della tempestiva stabilizzazione delle immatricolazioni e della continuità didattica. La mancata assegnazione immediata di tutti i posti non determina di per sé l’illegittimità del sistema, potendo i posti residui essere destinati anche a trasferimenti, passaggi e iscrizioni agli anni successivi. Quanto all’anonimato, il TAR ha escluso, allo stato degli atti, una violazione effettiva delle garanzie di segretezza, rilevando il carattere meramente ipotetico delle doglianze. Non è stato ravvisato un eccesso di delega, poiché la disciplina ministeriale regola le modalità di formazione della graduatoria e il recupero dei crediti senza alterare i presupposti sostanziali legislativi per l’accesso al secondo semestre. Le questioni costituzionali sono state ritenute prive di sufficiente fumus, in quanto il sistema si fonda su criteri oggettivi e non discriminatori e la regolazione dell’accesso ai corsi a numero programmato rientra nell’ampia discrezionalità legislativa. Le censure europee sono state considerate generiche; la direttiva 2005/36/CE riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali e non disciplina direttamente l’accesso ai corsi universitari medici. Il TAR ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria nazionale mediante pubblici proclami sul sito del Ministero, con indicazione nominativa dei controinteressati e rispetto dei termini perentori fissati, a pena di improcedibilità. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, quantificate in euro 500 per ciascuna delle amministrazioni vittoriose, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e ha rigettato l’istanza cautelare.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente per ottenere la condanna in forma specifica all’ammissione al corso e, in subordine, il risarcimento del danno; la domanda non è stata accolta nella fase cautelare.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    Attribuisce alla disciplina ministeriale il compito di regolare la rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Costituisce il quadro normativo primario dell’ammissione al secondo semestre, subordinata al conseguimento dei crediti formativi previsti e alla collocazione utile nella graduatoria nazionale; consente la disciplina ministeriale delle modalità di formazione della graduatoria.

  • d.m. n. 1115/2025

    Introduce un sistema articolato in sezioni della graduatoria, con fasce e bonus differenziati, includendo anche candidati privi di tutte le sufficienze originarie e regolando il recupero delle votazioni rifiutate.

  • artt. 3 e 34 Cost.

    Le questioni di legittimità costituzionale prospettate sono state ritenute prive di sufficiente fumus, poiché i criteri di selezione sono oggettivi e non discriminatori e l’accesso ai corsi a numero programmato rientra nell’ampia discrezionalità legislativa.

  • direttiva 2005/36/CE

    Riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali e non contiene disposizioni direttamente incidenti sulle modalità di accesso ai corsi universitari di formazione medica.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami quando la notificazione ordinaria a un numero elevato di controinteressati sia sommamente difficile, imponendo comunque l’indicazione nominativa dei destinatari.

Massime di principio

  • Nella formazione di una graduatoria nazionale per l’accesso a corsi universitari a numero programmato, l’amministrazione può articolare i candidati in sezioni o fasce differenziate in base al numero delle sufficienze e alle modalità con cui sono state conseguite, purché il punteggio continui a operare all’interno delle singole sezioni e il sistema rispetti criteri oggettivi e ragionevoli.
  • Quando una disciplina sopravvenuta amplia la platea dei candidati ammissibili alla graduatoria, è ragionevole collocare in posizione deteriore coloro che beneficiano della nuova disciplina rispetto ai candidati che avevano conseguito i requisiti secondo le regole originarie, al fine di tutelare l’affidamento e la par condicio.
  • In un sistema di esami universitari, il voto positivo conseguito al secondo appello può sostituire il voto precedentemente conseguito e rifiutato, quando la disciplina applicabile assimila le prove a esami di profitto rilevanti per la carriera accademica.
  • La censura relativa alla mancata redistribuzione di posti vacanti è assistita da interesse concreto solo se il candidato dimostra, mediante la prova di resistenza, che il proprio punteggio avrebbe consentito l’assegnazione del posto o della sede contestata.
  • La violazione del principio di anonimato nelle prove selettive non può essere affermata sulla base di mere irregolarità formali o ricostruzioni ipotetiche: occorre dimostrare una concreta possibilità di collegare l’elaborato all’identità del candidato nella fase di correzione.
  • L’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami è ammissibile quando l’elevato numero dei controinteressati renda sommamente difficile la notificazione ordinaria, ma la pubblicazione deve comunque consentire l’identificazione nominativa dei destinatari e deve essere eseguita nei termini stabiliti dal giudice, a pena di improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiDecisione e riti specialiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoTutela cautelare

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