L.R. Abruzzo 16/2013
Interventi a sostegno del reddito minimo garantito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Abruzzo n. 16/2013 afferma il sostegno al reddito minimo garantito come priorità di contrasto a povertà ed esclusione sociale. Impegna la Regione a partecipare alle iniziative europee e, entro 90 giorni dall’approvazione, a predisporre una proposta di legge alle Camere. Non prevede oneri per il bilancio regionale.
Interventi regionali sul reddito minimo garantito e proposta di legge statale
Interventi a sostegno del reddito minimo garantito
La legge della Regione Abruzzo qualifica l’introduzione del reddito minimo garantito come priorità dell’azione amministrativa pubblica, in chiave di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale. Il provvedimento ha natura programmatica e di indirizzo, riferita esclusivamente al territorio abruzzese.
Finalità e principi ispiratori
La Regione orienta la propria azione alla riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio derivanti da reddito insufficiente, difficoltà sociali e non autonomia personale. Il riferimento espresso è agli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione, a conferma del collegamento con i diritti fondamentali della persona e con i doveri di solidarietà.
Rapporti con l’Unione europea e iniziativa regionale
La Regione Abruzzo condivide la risoluzione del Parlamento europeo 2010/2039 del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta alla povertà e nella promozione di una società inclusiva. Si impegna inoltre a partecipare alla formazione di atti europei in materia secondo le procedure previste dalla legge regionale Abruzzo 30 ottobre 2009, n. 22, dedicata alla partecipazione regionale ai processi normativi dell’Unione europea.
Proposta di legge alle Camere
In attuazione delle finalità dichiarate, la Regione Abruzzo deve predisporre una proposta di legge alle Camere, ai sensi dell’articolo 121, secondo comma, della Costituzione, per l’introduzione del reddito minimo garantito. Il termine previsto è di 90 giorni dall’approvazione in Consiglio regionale della legge.
Aspetti finanziari
La legge dichiara espressamente che non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 27 giugno 2013.
Attualità della disciplina
Si tratta di una legge essenzialmente programmatica e a effetto puntuale, con un termine di 90 giorni per la predisposizione della proposta di legge statale. Per il suo contenuto, privo di una disciplina applicativa concreta e riferito a un adempimento ormai scaduto, il provvedimento è oggi sostanzialmente privo di utilità pratica applicativa.
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