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Legge

L.R. Abruzzo 14/2013

Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della L.R. 30 marzo 2007, n. 5 (Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione della costa teatina) e modifiche alla L.R. 2/2008 (Provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale) e alla L.R. 41/2011 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella citta' di L'Aquila e degli altri Comuni del cratere).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 14/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge interpreta in senso autentico il divieto di nuovi edifici nella Riserva della costa teatina, consente il 13/06/2013 un intervento su centrali di compressione a gas poi dichiarato incostituzionale, e sposta al 31/07/2013 un termine previsto per la L.R. 41/2011. Vigente dal 13/06/2013, ma l’art. 2 è stato espunto per incostituzionalità.

Interpretazione autentica e modifiche a norme regionali su costa teatina, centrali a gas e infrastrutture del cratere aquilano

Interpretazione autentica e modifiche a norme regionali

La legge della Regione Abruzzo interviene su tre distinti ambiti: tutela della costa teatina, localizzazione di centrali di compressione a gas e termine applicativo di una disciplina per le infrastrutture nell’area del cratere aquilano. La disciplina va letta tenendo conto che una delle disposizioni introdotte è stata successivamente dichiarata incostituzionale.

Tutela della costa teatina e divieto di nuovi edifici

La legge fornisce un’interpretazione autentica della L.R. 30 marzo 2007, n. 5, precisando che, all’interno della Riserva, il divieto previsto dalla lettera c) dell’articolo 11, comma 1, deve intendersi nel senso che non è consentita la costruzione di nuovi edifici. Resta salva l’eccezione già richiamata dalla lettera r), che continua dunque a operare come limite al divieto generale.

Centrali di compressione a gas: disciplina introdotta e successiva caducazione

La legge inseriva nella L.R. 10 marzo 2008, n. 2 una nuova disposizione che consentiva la localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas fuori dalle aree sismiche classificate di prima categoria, nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti e previo studio particolareggiato della risposta sismica locale mediante specifiche indagini geofisiche, sismiche e litologiche di dettaglio. Tale articolo è stato impugnato dal Consiglio dei ministri e, con sentenza n. 119 del 2014 della Corte costituzionale, è stato dichiarato illegittimo per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. Pertanto la previsione non ha più utilità applicativa.

Termine per le infrastrutture sportive e ricreative nel cratere aquilano

Per la L.R. 2 dicembre 2011, n. 41, la legge sostituisce il termine originario di “novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge” con la data fissa del 31 luglio 2013, riferita all’articolo 4, comma 2. Si tratta quindi di una modifica di tipo temporale, destinata a incidere sul solo termine previsto dalla disciplina regionale per l’adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per l’aggregazione sociale nella città di L’Aquila e negli altri Comuni del cratere.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 13 giugno 2013.

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