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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07457/2026 del 28/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una farmacia per il pagamento di una somma dovuta per prestazioni farmaceutiche rese sulla base di ricette mediche spedite in due mesi del 2007, con richiesta anche di interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002. L'azienda sanitaria ha proposto opposizione, contestando soprattutto la debenza degli interessi maggiori rispetto al tasso legale, sostenendo la prevalenza della disciplina pattizia speciale rispetto alla normativa sulle transazioni commerciali. Il tribunale ha rigettato l'opposizione, ma la corte d'appello ha accolto il gravame dell'azienda sanitaria: ha revocato il decreto ingiuntivo quanto agli interessi ex d.lgs. n. 231/2002, riconoscendo solo gli interessi legali, e ha però condannato la farmacia a rifondere le spese di entrambi i gradi. La farmacia ha quindi ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello dell'azienda sanitaria, ritenuto generico e non realmente diretto contro la sentenza di primo grado; 2) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. per errata interpretazione dell'atto di appello, che avrebbe impugnato una sentenza diversa; 3) nullità della sentenza per difetto di motivazione sulla ammissibilità dell'appello; 4) violazione degli artt. 88, 91 e 92 c.p.c. per avere la corte d'appello posto le spese a carico della farmacia, nonostante questa fosse sostanzialmente vittoriosa sul capitale ed avesse perso solo sulla questione degli interessi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo ammissibile l'appello dell'azienda sanitaria: l'atto, pur sintetico e con alcune imprecisioni materiali sull'indicazione del decreto ingiuntivo, consentiva comunque di individuare con certezza il provvedimento impugnato e le censure mosse alla sentenza di primo grado. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che, in caso di accoglimento solo parziale della domanda o dell'impugnazione su un unico capo, la parte che resta sostanzialmente vittoriosa non può essere condannata alle spese in favore della controparte, potendo al più subire una compensazione totale o parziale. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente al capo sulle spese e, decidendo nel merito, la Corte ha compensato per metà le spese del grado d'appello e del giudizio di cassazione, ponendo a carico dell'azienda sanitaria il rimborso della restante metà. Il credito capitale della farmacia è rimasto fermo; è stato confermato solo il diverso regime degli interessi, nei limiti già stabiliti dalla corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice; non sono richieste formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.

  • art. 434 c.p.c.

    Per il rito lavoristico, richiamato in via generale dalla Corte, vale il medesimo criterio di specificità del gravame: l'inammissibilità ricorre solo se l'atto non consente di individuare con certezza le censure contro la sentenza impugnata.

  • art. 1362 c.c.

    Nell'interpretazione degli atti processuali si applicano i criteri ermeneutici generali; l'atto di impugnazione va letto nel suo complesso per verificare la reale volontà della parte.

  • art. 1363 c.c.

    La lettura sistematica dell'atto processuale consente di superare discrasie formali quando il contenuto complessivo rende certo l'oggetto del gravame.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato nel motivo sulle spese, ma non fonda la decisione finale; la Corte decide il capo spese applicando i principi di soccombenza e compensazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Nel regime successivo alla l. n. 69/2009, la parte che risulti sostanzialmente vittoriosa non può essere condannata a rifondere le spese alla controparte per il solo fatto di un accoglimento parziale dell'altrui impugnazione su un unico capo.

  • art. 92 c.p.c.

    In caso di accoglimento parziale della domanda o dell'impugnazione, il giudice può disporre la compensazione totale o parziale delle spese, ma non la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese della parte soccombente.

  • art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.

    È il parametro di censura per la dedotta violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e, in generale, per errori di diritto nell'interpretazione degli atti.

  • art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.

    È il parametro richiamato per le censure di inammissibilità dell'appello e di nullità della sentenza per vizio di motivazione.

  • art. 645 c.p.c.

    La fase di opposizione a decreto ingiuntivo fa parte di un unico processo con la fase monitoria ai fini della regolazione globale delle spese.

  • d.lgs. n. 231/2002

    Richiamato come disciplina degli interessi moratori nelle transazioni commerciali; nel caso concreto la Corte territoriale ha ritenuto che non prevalesse sulla disciplina pattizia speciale invocata dall'azienda sanitaria quanto al quantum degli interessi, ma la Cassazione non ha riesaminato nel merito tale profilo perché il ricorso riguardava soprattutto le spese.

  • l. n. 69/2009

    Le modifiche all'art. 91 c.p.c. sono richiamate per ribadire che l'accoglimento parziale non comporta automaticamente soccombenza reciproca.

  • d.l. n. 83/2012

    Richiamato insieme alla legge di conversione per il nuovo testo degli artt. 342 e 434 c.p.c., interpretato in senso non formalistico.

  • L. n. 134/2012

    Legge di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata per il regime attuale della specificità dell'appello.

Massime di principio

  • L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ricorre solo quando, valutato l'atto nel suo complesso, non sia possibile individuare con certezza le questioni e i capi della sentenza impugnata, né le ragioni di critica; non sono richiesti formalismi particolari.
  • Nell'interpretazione degli atti processuali, le discrasie formali non determinano inammissibilità se il contenuto complessivo consente di ricostruire senza equivoci l'oggetto dell'impugnazione e la volontà della parte.
  • In materia di spese processuali, l'accoglimento solo parziale di una domanda unica o di un'impugnazione su un solo capo non configura reciproca soccombenza e non consente di condannare la parte sostanzialmente vittoriosa a rifondere le spese alla controparte; al più giustifica la compensazione, totale o parziale, se ne ricorrono i presupposti.
  • Nel procedimento monitorio, fase ingiuntiva e opposizione costituiscono un unico processo ai fini della regolazione globale delle spese, che va compiuta in base all'esito complessivo della lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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