Circolare INAIL n. 52 del 20 luglio 1998
Interesse di rateazione e di dilazione decreto del Ministero del Tesoro 11 giugno 1998.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, a seguito del decreto ministeriale 11 giugno 1998, il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei premi e degli accessori è fissato al 13,875% con decorrenza dal 22 giugno 1998. Il nuovo tasso si applica alle istanze presentate da tale data e, in base alle regole già richiamate dall’INAIL, anche alle istanze presentate prima del 22 giugno 1998 per le quali il piano di rateazione sia stato comunicato dalla Sede in data 22 giugno 1998 o successiva. La circolare precisa inoltre che la variazione del tasso deve essere considerata anche ai fini della determinazione delle sanzioni civili. In allegato è riportato il prospetto storico dei tassi in vigore dal 2 dicembre 1988.
Nuovo tasso di interesse per rateazioni e dilazioni contributive: 13,875% dal 22 giugno 1998
Interesse di rateazione e di dilazione: aggiornamento del tasso al 13,875%
La circolare informa dell’adeguamento del tasso di interesse applicabile alle rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e degli accessori dovuti dai datori di lavoro. L’aggiornamento discende dal decreto ministeriale 11 giugno 1998 e produce effetti dal 22 giugno 1998.
Base normativa e contenuto del decreto
Il provvedimento richiamato è il Decreto del Ministero del Tesoro 11 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998. Esso è adottato in attuazione:
- dell’articolo 13 del decreto-legge n. 402/1981, convertito nella legge n. 537/1981;
- dell’articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 318 del 14 giugno 1996, convertito nella legge n. 402 del 29 luglio 1996.
Il decreto fissa nella misura del 13,875% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei premi e degli accessori.
Decorrenza del nuovo tasso
La nuova misura del 13,875% decorre dal 22 giugno 1998. La circolare chiarisce che il tasso si applica ai datori di lavoro che abbiano presentato istanza di rateazione o dilazione a partire da tale data, secondo le consuete modalità operative.
Applicazione alle istanze già presentate
La circolare richiama espressamente quanto previsto dalla circolare n. 51/1982, pag. 2, terzo capoverso, per precisare che il nuovo tasso si applica anche alle istanze presentate anteriormente al 22 giugno 1998, qualora la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 22 giugno 1998 o successiva.
Riflessi sulle sanzioni civili
Viene inoltre precisato che la variazione del tasso di interesse di rateazione deve essere considerata anche ai fini della determinazione delle sanzioni civili richiamate dalla circolare n. 14/1998.
Prospetto dei tassi storici
In allegato alla circolare è riportato un prospetto riepilogativo dei tassi di interesse per rateazioni e dilazioni di debiti contributivi in vigore dal 2 dicembre 1988. Il prospetto elenca, per ciascun intervento, la data del decreto, la misura del tasso, la data di decorrenza e il riferimento alla relativa circolare INAIL, fino all’ultimo aggiornamento al 13,875% con decorrenza 22 giugno 1998.
Punti principali
Fissazione del nuovo tasso
Il Decreto Ministeriale 11 giugno 1998, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998, ha stabilito nella misura del 13,875% il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento di premi e accessori, in attuazione della normativa richiamata dalla circolare.
Decorrenza e ambito di applicazione
La misura del 13,875% decorre dal 22 giugno 1998. Il tasso si applica alle istanze di rateazione e dilazione presentate a partire da tale data secondo le consuete modalità.
Applicazione alle istanze anteriori
In conformità alla circolare INAIL n. 51/1982, il nuovo tasso è applicabile anche alle istanze presentate prima del 22 giugno 1998, purché la Sede abbia comunicato al datore di lavoro il piano di rateazione in data 22 giugno 1998 o successiva.
Effetti sulle sanzioni civili
La circolare precisa che la decorrenza della variazione del tasso di interesse di rateazione deve essere considerata anche ai fini della determinazione delle sanzioni civili richiamate dalla circolare n. 14/1998.
Prospetto riepilogativo dei tassi
È allegato il prospetto dei tassi di interesse per rateazioni e dilazioni dei debiti contributivi in vigore dal 2 dicembre 1988, con l’indicazione delle singole misure, delle date dei decreti e delle decorrenze applicative fino al nuovo tasso del 13,875%.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INAIL
- Circolare · 20 lug 1998Circolare INAIL n. 51 del 20 luglio 1998
- Circolare · 20 lug 1998Circolare INAIL n. 53 del 20 luglio 1998
- Circolare · 21 lug 1998Circolare INAIL n. 54 del 21 luglio 1998
- Circolare · 8 lug 1998Circolare INAIL n. 47 del 08 luglio 1998
- Circolare · 17 giu 1998Circolare INAIL n. 44 del 17 giugno 1998
- Circolare · 16 giu 1998Circolare INAIL n. 43 del 16 giugno 1998
Cerchi altro? Cerca gratis in INAIL →