Circolare INAIL n. 47 del 08 luglio 1998
Accentramento delle posizioni assicurative modificazione allarticolo 12 delle modalità di applicazione della tariffa dei premi INAIL approvate con il decreto ministeriale 18 giugno 1988 articolo 11 delle predette modalità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il decentramento alle strutture territoriali INAIL delle autorizzazioni all’accentramento delle posizioni assicurative, a seguito della modifica dell’art. 12 delle Modalità tariffarie e richiamando anche l’art. 11 per i lavori a carattere temporaneo. Indica competenze, termini, documentazione, criteri istruttori, casi particolari (estensione, fusione, cambio sede o ragione sociale), ipotesi di rigetto e revoca, nonché gli adempimenti della Sede accentrante e delle Sedi accentrate. Prevede inoltre un flusso di monitoraggio trimestrale verso la Direzione centrale rischi.
Accentramento delle posizioni assicurative INAIL e modifiche alle modalità tariffarie
Accentramento delle posizioni assicurative INAIL e modifica dell’art. 12 delle Modalità tariffarie
La circolare n. 47 dell’8 luglio 1998 disciplina il nuovo assetto procedurale dell’accentramento delle posizioni assicurative INAIL, conseguente alla modifica dell’art. 12 delle Modalità di applicazione della tariffa dei premi. L’intervento sposta alle strutture territoriali la competenza istruttoria e decisionale, in un’ottica di decentramento amministrativo e di semplificazione dei procedimenti.
Quadro normativo e finalità della circolare
Il richiamo normativo principale è all’art. 13 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, al decreto 18 giugno 1988 e al decreto 24 febbraio 1998 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 1998. L’art. 13 del Testo unico sancisce il principio della competenza territoriale per denunce e comunicazioni all’Istituto, ma consente all’INAIL di autorizzare, in deroga, il datore di lavoro che operi in più luoghi a presentare la denuncia presso un’unica Sede.
La circolare chiarisce che la modifica dell’art. 12 nasce dalla necessità di rendere più rapido e vicino al territorio il rilascio dei provvedimenti di accentramento, coerentemente con la ristrutturazione in atto e con la normativa sulla semplificazione amministrativa.
Competenza territoriale e termini per la domanda
Per ottenere l’accentramento delle posizioni assicurative relative a lavori diversi da quelli temporanei, il datore di lavoro deve presentare una motivata istanza corredata dalla copia del provvedimento di autorizzazione all’accentramento della tenuta dei documenti di lavoro rilasciata dalla Direzione provinciale del lavoro competente per la Sede INAIL richiesta.
L’istanza deve essere presentata entro il 15 settembre dell’anno precedente a quello per cui si chiede l’accentramento. La competenza varia in base all’estensione territoriale:
- per accentramenti nazionali, interregionali o regionali è competente la Direzione regionale INAIL nel cui ambito si trova la sede legale, amministrativa o operativa dell’azienda;
- per accentramenti provinciali è competente la Sede provinciale presso cui l’accentramento è richiesto.
La decorrenza, salvo i casi formali, è fissata al 1° gennaio dell’anno successivo.
Contenuto dell’istanza e documentazione necessaria
L’istanza deve contenere tutti i lavori in atto e quelli cessati nel quadriennio antecedente, con i relativi numeri di posizione assicurativa e le corrispondenti Sedi INAIL. Ai fini istruttori, la struttura competente deve acquisire:
- codice fiscale e/o partita IVA della ditta;
- Sede INAIL presso la quale si chiede l’accentramento o l’estensione;
- copia di eventuali precedenti provvedimenti di accentramento;
- elenco di tutte le posizioni assicurative interessate, attive e cessate nel quadriennio, con data di cessazione e Sedi di riferimento;
- denuncia di esercizio aggiornata, con descrizione dettagliata delle lavorazioni;
- copia del provvedimento della Direzione provinciale del lavoro.
Se la documentazione è incompleta, la struttura deve richiedere tempestivamente le integrazioni necessarie.
Verifica dei presupposti e rilascio del provvedimento
Acquisiti i dati, la struttura territoriale verifica l’omogeneità classificativa delle lavorazioni, utilizzando le procedure informatiche di consultazione oppure richiedendo alle Sedi interessate le ultime denunce di esercizio. Se necessario, può avvalersi delle Consulenze tecniche regionali per l’accertamento dei rischi professionali e della prevenzione e protezione.
Quando le condizioni risultano soddisfatte, il provvedimento di accentramento deve essere notificato con la massima tempestività al datore di lavoro, invitandolo a contattare la Sede accentrante per gli adempimenti successivi. Contestualmente la struttura rilasciate deve trasmettere istruzioni alla Sede accentrante e, per conoscenza, alle Sedi accentrate e alla Consulenza statistico-attuariale.
Autorizzazioni con decorrenza e autorizzazioni formali
La circolare distingue tra due tipi di autorizzazione:
- autorizzazioni con decorrenza, che producono effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo alla domanda e implicano la cessazione, al 31 dicembre dell’anno precedente, delle posizioni da accorpare;
- autorizzazioni formali, che regolarizzano un accentramento già operato di fatto dalla ditta.
Nel caso di autorizzazione formale, prima del rilascio occorre verificare che tutte le posizioni e tutte le retribuzioni siano correttamente confluite nell’unica posizione in vigore, con controllo particolare delle denunce annuali e della distribuzione delle retribuzioni per singolo luogo di lavoro. Se le condizioni sono tutte presenti, non è necessario richiedere alla Consulenza statistico-attuariale la rideterminazione del tasso.
Estensione dell’accentramento
La circolare disciplina anche l’estensione dell’ambito territoriale di un accentramento già concesso, sempre con il supporto del provvedimento della Direzione provinciale del lavoro. Le estensioni possono essere:
- con decorrenza, quando la ditta ha aperto la posizione assicurativa per le nuove dipendenze; in questo caso decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo alla domanda;
- formali, quando il personale della nuova dipendenza è già incluso nelle posizioni accentrate, e l’estensione avviene alle condizioni del provvedimento già rilasciato, eventualmente integrato.
Sono previsti gli adempimenti delle nuove Sedi accentrate. Se la nuova dipendenza ricade già nell’ambito territoriale del provvedimento esistente, la comunicazione si limita a ribadire la validità dell’accentramento, lasciando alla Sede accentrante l’esecuzione degli ordinari adempimenti presso le Sedi interessate.
Fusione di aziende, modifica della sede accentrante e variazione della ragione sociale
In caso di fusione di una o più aziende, la circolare prevede più possibili assetti:
- prima richiesta di accentramento a nome della ditta incorporante;
- estensione dell’accentramento se questo è già in atto per una sola delle ditte coinvolte;
- estensione dell’accentramento se esso è già in atto per tutte le ditte interessate.
Il datore di lavoro deve indicare la data di fusione, allegando copia dell’atto, le posizioni assicurative in corso e cessate nell’ultimo quadriennio, compresa la posizione accentrante da cessare, e l’eventuale provvedimento della Direzione provinciale del lavoro in caso di variazione della ragione sociale dell’incorporante. La Sede accentrante deve inoltre curare il corretto collegamento delle sottoposizioni delle aziende oggetto di fusione.
Per la modifica della sede accentrante, il datore di lavoro deve allegare il provvedimento della Direzione provinciale del lavoro; la struttura competente emette un nuovo provvedimento e la Sede accentrante deve istituire una nuova posizione, cessare la precedente, agganciare le sottoposizioni esistenti e collegare la vecchia posizione accentrante alla nuova. In caso di variazione della ragione sociale, occorre il provvedimento della Direzione provinciale del lavoro intestato alla nuova ragione sociale e la successiva voltura dell’accentramento.
Rigetto e revoca dell’accentramento
La domanda deve essere respinta quando riguarda posizioni assicurative diversamente classificate. Prima del rigetto, però, la struttura competente deve verificare la correttezza della classificazione adottata.
La revoca può avvenire in due modi:
- d’ufficio, quando il datore di lavoro non fornisce le informazioni richieste dall’art. 12 o quando le attività accentrate si diversificano al punto da non consentire una classificazione unitaria;
- su richiesta del datore di lavoro, quando vengono meno i presupposti che avevano giustificato la domanda di accentramento.
La revoca richiesta dal datore di lavoro ha effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo, purché la domanda sia inviata entro il 15 settembre dell’anno precedente. Il relativo provvedimento deve essere notificato alla ditta e alle Sedi interessate con la massima tempestività.
Lavori a carattere temporaneo ex art. 11
Per i lavori a carattere temporaneo, disciplinati dall’art. 11 delle Modalità tariffarie, opera l’accentramento d’ufficio, purché i lavori siano classificabili alla medesima voce di tariffa e svolti dallo stesso datore di lavoro in più luoghi.
La circolare precisa che per lavori temporanei devono intendersi quelli limitati nel tempo e già dotati di una data di cessazione, anche se di lungo periodo; viene richiamato come esempio tipico il settore edile, anche per attività di lunga durata.
In tali casi:
- la ditta presenta la denuncia di ogni singolo lavoro e delle sue modificazioni alla Sede INAIL della sede legale;
- i lavori temporanei classificabili alla stessa voce confluiscono in un’unica posizione assicurativa;
- le Sedi accentrate istituiscono tante sottoposizioni quanti sono i luoghi di lavoro riconducibili alla medesima voce.
La decorrenza dipende dal tipo di situazione: dalla data dell’accentramento se si tratta di formalizzazione di una situazione di fatto, oppure dal 1° gennaio dell’anno successivo se le posizioni sono già in corso presso le Sedi accentrate.
Adempimenti della Sede accentrante
Ricevute le informazioni dalla struttura che concede l’accentramento, la Sede accentrante deve:
- richiedere alla Consulenza statistico-attuariale la rielaborazione del tasso applicabile, indicando le posizioni attive e cessate nel quadriennio e le Sedi competenti;
- protocollare una nuova posizione assicurativa di specie "1", per evidenziare la natura accentrante della posizione;
- comunicare tempestivamente alle Sedi accentrate il numero della posizione accentrante, il relativo codice di controllo, la ragione sociale e il codice fiscale o partita IVA;
- emettere la posizione accentrante non appena riceve il riscontro della Consulenza statistico-attuariale;
- verificare annualmente che la ditta trasmetta, con elenco separato allegato alla dichiarazione delle retribuzioni, i dati per ciascuna località di lavoro, compresi numero dei dipendenti, ore lavorate, retribuzioni e, se presenti, retribuzioni esposte a rischio silicosi;
- mantenere costantemente aggiornate le Sedi accentrate sulle variazioni intervenute;
- svolgere anche gli adempimenti propri delle Sedi accentrate quando la stessa Sede abbia funzione duplice di accentrante e accentrata.
Adempimenti delle Sedi accentrate e effetti degli agganci
Le Sedi accentrate, ricevute le informazioni necessarie, devono:
- cessare le posizioni assicurative in corso con effetto dal giorno precedente la decorrenza dell’accentramento;
- inserire l’aggancio tra la posizione accentrante e la sottoposizione numerata automaticamente dalla procedura;
- agganciare anche le posizioni cessate nel quadriennio precedente la decorrenza dell’accentramento;
- comunicare alla ditta il numero della sottoposizione e il luogo di lavoro a cui si riferisce, precisando che gli eventuali infortuni dovranno essere denunciati con quel numero;
- aggiornare gli archivi delle sottoposizioni e degli altri casi di accentramento al verificarsi di modifiche successive.
Gli agganci tra posizione accentrante e posizioni cessate consentono di ricondurre alla posizione accentrante gli eventi già denunciati, ai fini della corretta determinazione del tasso. Gli agganci tra posizione accentrante e sottoposizioni servono invece a ricondurre alla posizione unica gli eventi futuri, preservando la rilevazione della distribuzione territoriale del rischio.
Gestione delle pratiche pendenti e monitoraggio
Le pratiche già all’esame della Direzione centrale rischi, non ancora istruite o già istruite, devono essere trasmesse nel più breve tempo possibile alle Direzioni regionali competenti, poiché la Direzione generale non è più competente al rilascio delle autorizzazioni.
La Direzione centrale rischi resta comunque punto di riferimento per la risoluzione di eventuali controversie con i datori di lavoro. Per il monitoraggio del fenomeno, le Direzioni regionali devono inviare trimestralmente alla Direzione centrale rischi un prospetto riepilogativo dei casi definiti, con indicazione di:
- richieste accolte e respinte;
- struttura competente che ha emesso il provvedimento;
- tipo di posizione assicurativa, continuativa o temporanea;
- classificazione delle posizioni accentranti;
- Sede accentrante;
- numero delle Sedi accentrate.
Le scadenze fissate per la trasmissione sono: 10 aprile per il primo trimestre, 10 luglio per il secondo, 10 ottobre per il terzo e 10 gennaio per il quarto.
Punti principali
Modifica normativa e decentramento delle competenze
Il decreto ministeriale 24 febbraio 1998 ha modificato l’art. 12 delle Modalità di applicazione della tariffa dei premi INAIL, trasferendo alle strutture territoriali la fase istruttoria e decisionale delle istanze di accentramento, prima attribuita alla Direzione generale - Direzione centrale rischi. La scelta si inserisce nel processo di ristrutturazione e di semplificazione amministrativa, con riduzione delle fasi procedimentali e dei tempi di definizione.
Termini e contenuto dell’istanza di accentramento
Per i lavori diversi da quelli temporanei ex art. 11, il datore di lavoro deve presentare istanza motivata, corredata dal provvedimento della Direzione provinciale del lavoro sull’accentramento della tenuta dei documenti di lavoro. L’istanza va inoltrata entro il 15 settembre dell’anno precedente e deve indicare tutti i lavori in atto e quelli cessati nel quadriennio precedente, con i relativi numeri di posizione assicurativa e le Sedi INAIL corrispondenti. Le istanze producono effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Competenza delle strutture territoriali e istruttoria
Per accentramenti nazionali, interregionali o regionali è competente la Direzione regionale nel cui ambito si trova la sede legale, amministrativa o operativa dell’azienda; per quelli provinciali è competente la Sede provinciale presso cui si chiede l’accentramento. L’istruttoria richiede l’acquisizione di codice fiscale o partita IVA, Sede INAIL richiesta, eventuali precedenti provvedimenti, elenco delle posizioni interessate, denuncia di esercizio aggiornata e copia del provvedimento della Direzione provinciale del lavoro. Se la domanda è incompleta, la struttura deve chiedere rapidamente le integrazioni.
Verifica dei requisiti e concessione del provvedimento
La struttura competente verifica l’omogeneità classificativa delle lavorazioni, eventualmente con il supporto delle Consulenze tecniche regionali e delle procedure informatiche o delle denunce di esercizio delle Sedi interessate. Se sussistono i presupposti, il provvedimento di accoglimento viene notificato con tempestività al datore di lavoro e comunicato alla Sede accentrante e alle Sedi accentrate, con istruzioni operative e invio alla Consulenza statistico-attuariale per la rielaborazione del tasso oscillato.
Autorizzazioni con decorrenza e autorizzazioni formali
Le autorizzazioni con decorrenza valgono dal 1° gennaio successivo alla domanda e comportano la cessazione al 31 dicembre precedente delle posizioni da accorpare e l’istituzione di una o più posizioni accentranti. Le autorizzazioni formali servono a regolarizzare un accentramento già attuato di fatto e richiedono la verifica che tutte le retribuzioni e i rapporti siano correttamente confluiti nella posizione unica, senza necessità di ricalcolo del tasso se sussistono tutte le condizioni.
Estensione dell’ambito territoriale e casi di fusione, modifica sede o ragione sociale
La circolare disciplina le estensioni dell’accentramento, sia con decorrenza sia formali, distinguendo i casi in cui la nuova dipendenza abbia già una propria posizione assicurativa da quelli in cui il personale sia già incluso nella posizione accentrante. Regola anche l’accentramento conseguente a fusione di aziende, la modifica della sede accentrante e la variazione della ragione sociale, richiedendo nei casi previsti il relativo provvedimento della Direzione provinciale del lavoro e l’emissione di un nuovo provvedimento di accentramento o di voltura.
Rigetto e revoca dell’accentramento
L’istanza va respinta se riguarda posizioni assicurative diversamente classificate, fermo restando l’accertamento preliminare della correttezza della classificazione. La revoca può essere disposta dall’INAIL, per mancata collaborazione del datore di lavoro o per diversificazione delle attività che impedisca una classificazione unitaria, oppure richiesta dal datore di lavoro quando vengano meno i presupposti dell’accentramento; in entrambi i casi la revoca produce effetti dal 1° gennaio dell’anno successivo se richiesta entro il 15 settembre.
Lavori a carattere temporaneo ex art. 11
Per i lavori temporanei, classificabili alla medesima voce di tariffa e svolti in più luoghi, opera l’accentramento d’ufficio. Sono considerati temporanei i lavori con durata limitata nel tempo e con data di cessazione già prevista, anche se lontana nel tempo, come in genere i lavori edili di lunga durata. In tali casi la denuncia va presentata alla Sede INAIL della sede legale dell’azienda e le Sedi accentrate devono istituire sottoposizioni per ciascun luogo di lavoro, con decorrenza dalla formalizzazione o dal 1° gennaio successivo secondo la situazione.
Adempimenti operativi di Sede accentrante e Sedi accentrate
La Sede accentrante deve chiedere alla Consulenza statistico-attuariale la rielaborazione del tasso, protocollare una nuova posizione di specie "1", informare tutte le Sedi accentrate dei dati essenziali e verificare annualmente che il datore di lavoro trasmetta, con la dichiarazione delle retribuzioni, i dati distinti per località di lavoro, dipendenti, ore e retribuzioni, comprese quelle esposte a rischio silicosi. Le Sedi accentrate devono cessare le posizioni in corso, agganciare la posizione accentrante alle sottoposizioni, comunicare i numeri di sottoposizione alla ditta e aggiornare costantemente gli archivi.
Monitoraggio trimestrale e gestione delle pratiche pendenti
Le Direzioni regionali devono trasmettere trimestralmente alla Direzione centrale rischi un prospetto riepilogativo dei casi definiti, indicando richieste accolte e respinte, struttura competente, tipo di posizione assicurativa, classificazione, Sede accentrante e numero delle Sedi accentrate. Per le pratiche già all’esame della Direzione centrale rischi, la documentazione deve essere trasferita alle Direzioni regionali competenti; la Direzione centrale rischi resta comunque punto di riferimento per eventuali controversie.
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