Circolare INAIL n. 43 del 16 giugno 1998
Articolo 4 del decreto legislativo 23 marzo 1998 n 56 recante "modifiche alla normativa in materia di redditi di lavoro dipendente" indennità sostitutiva del servizio di vitto o di mensa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti dell’art. 4 del d.lgs. 23 marzo 1998, n. 56 sulla disciplina contributiva dell’indennità e della prestazione sostitutiva del servizio di vitto o di mensa. Viene confermato che il buono pasto resta esente fino a lire 10.240 giornaliere, mentre l’indennità sostitutiva mantiene l’esenzione solo per addetti a cantieri, strutture temporanee o unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione. Per tutti gli altri casi l’indennità concorre integralmente alla base imponibile previdenziale. La decorrenza è retroattiva al 1° gennaio 1998 e l’Istituto rinvia a eventuali ulteriori istruzioni dopo chiarimenti del Ministero delle Finanze.
Indennità sostitutiva del servizio di vitto o di mensa: nuova disciplina contributiva dal 1° gennaio 1998
Indennità sostitutiva del servizio di vitto o di mensa: modifica della disciplina contributiva
La circolare dell’INAIL - Direzione Centrale Rischi illustra gli effetti dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, che interviene sulla disciplina dei redditi di lavoro dipendente e, in particolare, sul trattamento fiscale e contributivo delle somme corrisposte in sostituzione del servizio di vitto o di mensa.
Quadro normativo di riferimento
Il documento si colloca nel solco della circolare n. 17 del 20 marzo 1998, con la quale erano già state fornite istruzioni sul regime contributivo introdotto dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, recante armonizzazione e razionalizzazione delle disposizioni fiscali e previdenziali sui redditi di lavoro dipendente.
In tale precedente intervento era stato chiarito che, dal 1° gennaio 1998, l’indennità e la prestazione sostitutiva del servizio di mensa erano esenti dalla base imponibile fino a lire 10.240 giornaliere.
Intervento del d.lgs. n. 56/1998
La pubblicazione del decreto legislativo n. 56/1998 sulla Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1998, n. 70, ha modificato l’articolo 48, comma 2, lettera c), del T.U.I.R., restringendo parzialmente il campo di applicazione della precedente esenzione.
Il nuovo testo normativo distingue tra:
- somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro;
- mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi;
- prestazioni e indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
Nuova disciplina dell’esenzione dal 1° gennaio 1998
La circolare riepiloga la disciplina applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1998:
- la prestazione sostitutiva del servizio di vitto o di mensa resta esente fino a lire 10.240 giornaliere;
- l’indennità sostitutiva del servizio di vitto o di mensa è esente fino a lire 10.240 solo se corrisposta agli addetti a strutture lavorative temporanee o ad unità produttive situate in aree prive di strutture o servizi di ristorazione.
Ne consegue che, al di fuori di tali casi, l’indennità sostitutiva di vitto e mensa concorre integralmente alla formazione dell’imponibile previdenziale.
Decorrenza retroattiva
L’articolo 7 del d.lgs. n. 56/1998 dispone che le nuove norme producano effetti dal 1° gennaio 1998. La circolare sottolinea dunque il carattere retroattivo della modifica, con applicazione anche ai trattamenti erogati a partire da tale data.
Chiarimenti futuri e definizione delle aree prive di ristorazione
L’Istituto manifesta una riserva di ulteriori istruzioni nel caso in cui il Ministero delle Finanze intervenga con chiarimenti interpretativi. Il punto più delicato è l’individuazione di criteri più precisi per definire la "mancanza di strutture o servizi di ristorazione", elemento decisivo per stabilire l’esenzione dell’indennità sostitutiva.
Allegato n. 1: somme e valori esclusi dal nuovo regime imponibile
La circolare segnala che l’allegato n. 1, denominato "Somme e valori esclusi dal nuovo regime imponibile ai fini fiscali e contributivi", sostituisce l’allegato n. 2 della circolare n. 17/1998.
L’allegato riporta una tabella comparativa delle principali voci disciplinate dall’articolo 48, commi 2-8, del T.U.I.R., evidenziando il passaggio dal regime previgente a quello introdotto dal 1998. Tra le fattispecie richiamate figurano, tra le altre:
- erogazioni liberali per festività o ricorrenze;
- sussidi occasionali;
- servizio di vitto o di mensa;
- indennità e prestazione sostitutiva del servizio di vitto o mensa;
- servizio di trasporto;
- compensi reversibili;
- erogazioni e spese per finalità sociali;
- azioni offerte ai dipendenti;
- mance dei croupiers;
- indennità ai trasfertisti e rimborsi di spese;
- indennità di navigazione e di volo;
- indennità di trasferimento, prima sistemazione ed equipollenti;
- assegni di sede e altre indennità per servizi prestati all’estero;
- altri compensi in natura.
La tabella specifica, per ciascuna voce, il trattamento di esenzione o imponibilità e, ove previsto, i relativi limiti monetari.
Punti principali
Oggetto della circolare e richiamo al quadro normativo
La circolare interviene dopo la pubblicazione del d.lgs. 23 marzo 1998, n. 56, che modifica l’art. 48, comma 2, lettera c), del T.U.I.R. in materia di redditi da lavoro dipendente. Il documento richiama anche la precedente circolare n. 17/1998, che aveva illustrato il regime contributivo introdotto dal d.lgs. 2 settembre 1997, n. 314.
Nuovo perimetro dell’esenzione per mensa e vitto
Dal 1° gennaio 1998 la prestazione sostitutiva del servizio di vitto o mensa (buono pasto) resta esente fino a lire 10.240 giornaliere. L’indennità sostitutiva, invece, è esente fino allo stesso limite solo se corrisposta agli addetti a strutture lavorative a carattere temporaneo, come i cantieri edili, o a unità produttive situate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.
Concorso all’imponibile previdenziale
Fuori dai casi espressamente previsti dalla norma, l’indennità sostitutiva di vitto e mensa concorre per intero a formare l’imponibile previdenziale. La modifica comporta quindi una restrizione della precedente ampiezza dell’esenzione, limitandola solo ad alcune fattispecie specifiche.
Decorrenza retroattiva e riserva di ulteriori istruzioni
L’art. 7 del d.lgs. n. 56/1998 stabilisce l’efficacia retroattiva delle disposizioni al 1° gennaio 1998. L’Istituto si riserva di emanare ulteriori istruzioni qualora il Ministero delle Finanze fornisca chiarimenti, soprattutto sulla definizione del concetto di "mancanza di strutture o servizi di ristorazione".
Aggiornamento dell’allegato sulle somme e valori esclusi
La circolare precisa che l’allegato n. 1, intitolato "Somme e valori esclusi dal nuovo regime imponibile ai fini fiscali e contributivi", sostituisce l’allegato n. 2 della circolare n. 17/1998. L’allegato riepiloga in forma comparativa le principali voci di esclusione o imponibilità nel passaggio dal regime fino al 1997 a quello applicabile dal 1998.
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