Circolare INAIL n. 44 del 17 giugno 1998
Retribuzioni medie convenzionali valide per lerogazione dellindennità di temporanea in favore dei lavoratori agricoli a tempo determinato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce quali retribuzioni medie convenzionali devono essere utilizzate per il calcolo dell’indennità di temporanea spettante ai lavoratori agricoli a tempo determinato. Dopo i precedenti orientamenti del 1996 e del 1997, viene recepito il chiarimento del Ministero del Lavoro secondo cui, per le prestazioni temporanee relative al 1996 e agli anni successivi, occorre fare riferimento ai salari medi convenzionali fissati con il D.M. 1° luglio 1996. Ne consegue la riliquidazione delle indennità già erogate per infortuni occorsi nel 1996 e nel 1997, con successiva attivazione di specifici programmi informatici. È inoltre anticipato che saranno emanate ulteriori istruzioni per il 1998.
Retribuzioni medie convenzionali per l’indennità di temporanea dei lavoratori agricoli a tempo determinato
Retribuzioni medie convenzionali valide per l’erogazione dell’indennità di temporanea ai lavoratori agricoli a tempo determinato
La circolare interviene per chiarire il corretto parametro retributivo da utilizzare nel calcolo dell’indennità di temporanea spettante ai lavoratori agricoli a tempo determinato, alla luce di un’evoluzione normativa e di successivi chiarimenti ministeriali. L’obiettivo è uniformare i criteri di liquidazione e disporre la riliquidazione delle prestazioni già erogate per gli anni interessati.
Quadro normativo di riferimento
L’indennità di temporanea per i lavoratori agricoli a tempo determinato è, in via ordinaria, calcolata sulla base delle retribuzioni medie giornaliere determinate per singole province con decreto ministeriale, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488. In questa impostazione, la prestazione è parametrata ai valori retributivi fissati per l’anno cui i decreti si riferiscono.
Successivamente, l’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha stabilito che, nel settore agricolo e ai soli fini del calcolo delle prestazioni temporanee, restasse fermo il salario medio convenzionale rilevato nel 1995. Su tale base, l’Istituto aveva già fornito istruzioni operative con lettera del 18 luglio 1996.
Prime istruzioni applicative dell’Istituto
Con la lettera del 18 luglio 1996, l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato era stata indicata come liquidabile sulla base del salario convenzionale fissato per il 1995 dal D.M. 1° giugno 1995, pubblicato nella G.U. n. 136 del 13 giugno 1995.
Successivamente, con lettera Office Vision del 28 luglio 1997, l’Istituto aveva ribadito tale impostazione, precisando inoltre che, a decorrere dal 1° gennaio 1998, in applicazione dell’articolo 4 del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, le retribuzioni medie giornaliere fissate per il 1995 avrebbero costituito la base di calcolo fino a quando non fosse stato superato l’importo spettante in ciascuna provincia in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Chiarimento ministeriale e nuovo criterio di calcolo
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è poi intervenuto precisando che l’articolo 2, comma 17, della legge n. 549/1995 deve essere interpretato nel senso che i salari medi convenzionali da assumere a base per il calcolo delle prestazioni temporanee relative all’anno 1996 e successivi sono quelli fissati con il D.M. 1° luglio 1996, pubblicato nella G.U. n. 161 dell’11 luglio 1996.
Il chiarimento si fonda sull’assunto che la retribuzione rilevata nel 1995 richiamata dalla legge coincide con quella pubblicata nel decreto del 1° luglio 1996, poiché la rilevazione viene effettuata nel mese di novembre di ciascun anno.
Riliquidazione delle indennità per gli anni 1996 e 1997
Alla luce di tale interpretazione, la circolare dispone la riliquidazione delle indennità di temporanea già erogate ai lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano subito infortunio negli anni 1996 e 1997. La riliquidazione deve essere effettuata sulla base della tabella allegata al D.M. 1° luglio 1996, tabella che risulta disponibile anche nella procedura automatizzata.
Modalità operative e gestione informatica
La Direzione Centrale Servizi Informativi Automatizzati predisporrà specifici programmi informatici, separatamente per gli anni 1996 e 1997. Tali programmi dovranno essere attivati dalle unità operative secondo le procedure già in uso.
Indicazioni per il corrente anno
La circolare conclude anticipando che, in riferimento alla precedente lettera del 28 luglio 1997, saranno impartite a breve ulteriori istruzioni operative per il trattamento del corrente anno. Al momento, pertanto, il documento si limita a fissare il criterio da applicare per le riliquidazioni degli anni 1996 e 1997 e a rinviare a successive comunicazioni per l’anno in corso.
Punti principali
Regola generale di calcolo dell’indennità
L’indennità di temporanea per i lavoratori agricoli a tempo determinato è normalmente calcolata sulle retribuzioni medie giornaliere determinate per singole province con decreto ministeriale ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, prendendo come riferimento l’anno cui i decreti si riferiscono.
Intervento della legge n. 549/1995 e prime istruzioni INAIL
L’articolo 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 ha stabilito che, nel settore agricolo e ai soli fini del calcolo delle prestazioni temporanee, resta fermo il salario medio convenzionale rilevato nel 1995. In applicazione di tale norma, con lettera del 18 luglio 1996 l’Istituto aveva disposto che l’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato fosse liquidata sulla base del salario convenzionale fissato per il 1995 dal D.M. 1° giugno 1995, pubblicato nella G.U. n. 136 del 13 giugno 1995.
Precisazione del 1997 e decorrenza dal 1° gennaio 1998
Con lettera Office Vision del 28 luglio 1997 era stato ribadito l’orientamento precedente, aggiungendo che dal 1° gennaio 1998, ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 16 aprile 1997, n. 146, le retribuzioni medie giornaliere fissate per il 1995 avrebbero costituito la base del calcolo fino a quando non fossero superate da quelle spettanti in ciascuna provincia in base ai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
Chiarimento del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha successivamente precisato che l’articolo 2, comma 17, della legge n. 549/1995 va interpretato nel senso che i salari medi convenzionali da assumere per il calcolo delle prestazioni temporanee relative all’anno 1996 e successivi sono quelli fissati con il D.M. 1° luglio 1996, pubblicato nella G.U. n. 161 dell’11 luglio 1996. Ciò in quanto la retribuzione rilevata nel 1995 richiamata dalla legge coincide con quella pubblicata nel decreto del 1° luglio 1996, essendo la rilevazione effettuata nel mese di novembre di ciascun anno.
Riliquidazione delle prestazioni per il 1996 e 1997
In conseguenza del nuovo orientamento viene disposta la riliquidazione delle indennità di temporanea già erogate ai lavoratori agricoli a tempo determinato che abbiano subito infortunio negli anni 1996 e 1997, sulla base della tabella allegata al D.M. 1° luglio 1996, disponibile nella procedura automatizzata.
Adempimenti operativi e istruzioni future
La Direzione Centrale Servizi Informativi Automatizzati predisporrà programmi informatici specifici, distinti per gli anni 1996 e 1997, che le unità operative dovranno attivare secondo le procedure in uso. Viene inoltre anticipato che, a breve, saranno impartite ulteriori istruzioni per il trattamento del corrente anno in riferimento alla precedente lettera del 28 luglio 1997.
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