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Circolare

Circolare INAIL n. 51 del 20 luglio 1998

Rivalutazione dellimporto mensile dellassegno di incollocabilità a decorrere dal 1° luglio 1998.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica che, a seguito del decreto ministeriale del 10 giugno 1998, l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità è stato rivalutato in L. 356.000 con decorrenza 1° luglio 1998. La misura è stata approvata dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale sulla base dell'adeguamento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo tra 1996 e 1997, pari all'1,8%. Le operazioni di conguaglio saranno effettuate direttamente dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi Automatizzati dell'INAIL.

Rivalutazione dell'importo mensile dell'assegno di incollocabilità dal 1° luglio 1998

Rivalutazione dell'assegno di incollocabilità dal 1° luglio 1998

La circolare dell'INAIL - Direzione Centrale Prestazioni informa dell'aggiornamento dell'importo mensile dell'assegno di incollocabilità, disposto con decorrenza 1° luglio 1998. L'intervento consegue all'approvazione ministeriale della delibera adottata dall'Istituto e recepisce la rivalutazione legata all'andamento ISTAT dei prezzi al consumo.

Provvedimento ministeriale e approvazione della delibera INAIL

Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con decreto del 10 giugno 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 1998, ha approvato la delibera n. 372 del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, adottata nella seduta del 5 maggio 1998. Il decreto conferma la nuova misura dell'assegno e ne dispone l'efficacia dal 1° luglio 1998.

Nuova misura dell'assegno

A decorrere dalla data indicata, l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità è stabilito in L. 356.000. La circolare evidenzia che tale valore è stato determinato mediante il criterio di adeguamento alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo verificatasi tra il 1996 e il 1997, pari all'1,8%.

Conguagli

Le operazioni di conguaglio conseguenti alla nuova misura sono affidate direttamente alla Direzione Generale - Direzione Centrale per i Servizi Informativi Automatizzati dell'INAIL, senza ulteriori adempimenti indicati per le strutture periferiche o per i destinatari della prestazione.

Punti principali

Nuovo importo dell'assegno

Dal 1° luglio 1998 l'assegno di incollocabilità è fissato in L. 356.000 mensili, in sostituzione del precedente importo.

Base normativa e approvazione ministeriale

Il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, con decreto del 10 giugno 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 1998, ha approvato la delibera n. 372 del Consiglio di Amministrazione INAIL adottata il 5 maggio 1998.

Criterio di rivalutazione adottato

La determinazione del nuovo importo è stata effettuata rapportando l'assegno alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo intervenuta tra il 1996 e il 1997, pari all'1,8%, criterio espressamente condiviso dal Ministero.

Conguaglio delle prestazioni

Le operazioni di conguaglio relative al nuovo importo saranno svolte direttamente dalla Direzione Generale - Direzione Centrale per i Servizi Informativi Automatizzati dell'INAIL.

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