Ordinanza n. 2374/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sede di prima scelta (Medicina Palermo); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sede di prima scelta (Medicina Palermo); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sede di prima scelta (Medicina Palermo); - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Graduatorie nazionali e atti della procedura di ammissione a Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, inclusi i decreti ministeriali disciplinanti il semestre filtro, la formazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate nel gennaio 2026, i decreti ministeriali che hanno disciplinato le nuove modalità di accesso ai corsi di Medicina, la prova di ammissione, gli atti delle commissioni scientifiche e universitarie, i verbali di correzione e gli ulteriori atti della procedura. La candidata, pur avendo conseguito una valutazione sufficiente in uno solo degli insegnamenti del semestre filtro, è stata ammessa alla graduatoria e immatricolata presso una sede universitaria, ma non presso Medicina Palermo, indicata come prima preferenza. Ha dedotto l'illegittimità del sistema sopravvenuto di formazione della graduatoria, che consente l'inserimento anche con una sola sufficienza e valorizza, in determinati casi, votazioni inizialmente rifiutate; la violazione dei principi di par condicio, anonimato, trasparenza e ragionevolezza; l'illegittima mancata considerazione delle insufficienze nel punteggio complessivo; l'erronea assegnazione della sede, prospettando l'esistenza di posti vacanti e l'assegnazione successiva di tali posti a candidati con punteggio inferiore; l'illegittima mancata prosecuzione degli scorrimenti; l'eccesso di delega e la violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost. in relazione all'esclusione dalla riforma delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese; nonché vizi relativi alla predeterminazione delle risposte corrette, ai sinonimi ammessi nelle domande a completamento, alle procedure di correzione, al funzionamento del sistema informatico e ai criteri di valutazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora, riservando al merito le valutazioni più approfondite. Ha ritenuto, in via sommaria, che il D.M. n. 1115/2025 si inserisca nel quadro del d.lgs. n. 71/2025 e introduca legittimamente un sistema graduato per sezioni, fondato sul numero delle sufficienze e sulle modalità del loro conseguimento, con bonus di fascia idonei a preservare la priorità dei candidati che avevano rispettato le regole originarie. La scelta di distinguere tra voti accettati al primo appello e voti rifiutati, successivamente recuperati in caso di esito negativo del secondo appello, è stata ritenuta coerente con l'affidamento dei candidati e con la natura degli esami universitari. La ricorrente ha beneficiato proprio della disciplina sopravvenuta, poiché con una sola sufficienza sarebbe stata esclusa dalla graduatoria secondo il regime originario; pertanto, difetta di interesse concreto e attuale a ottenere l'annullamento della disciplina che le ha consentito l'accesso, non potendo pretendere di conservarne i benefici e contestualmente ottenerne la caducazione. Il TAR ha inoltre escluso che la comparazione con candidati assegnati successivamente alla sede preferita fosse omogenea, poiché tali assegnazioni derivavano da rinunce intervenute in un momento successivo. La mancata riapertura generalizzata delle opzioni e la destinazione dei posti residui anche a trasferimenti e passaggi sono state ritenute non manifestamente irragionevoli, in considerazione della necessità di assicurare la stabilità delle immatricolazioni e la continuità didattica del secondo semestre. La prospettata sommatoria di tutti i punteggi, comprese le insufficienze, è stata reputata incompatibile con la struttura per sezioni della graduatoria. Le censure relative alla trasparenza e alle modalità tecniche di correzione sono state invece ritenute bisognose di approfondimento istruttorio: il TAR ha ordinato al Ministero, al CINECA e alle Università intimate di depositare, entro 40 giorni, chiarimenti documentati sulla predeterminazione delle risposte corrette, sui sinonimi ammessi, sulle procedure di correzione, sul sistema informatico, sui criteri di valutazione e sui relativi verbali. Il giudice ha escluso, allo stato, violazioni del d.lgs. n. 71/2025 o eccesso di delega. Ha altresì ritenuto priva di adeguato fumus la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, escludendo rilevanza e non manifesta infondatezza rispetto alla posizione della ricorrente. Quanto al periculum, la ricorrente era già immatricolata e il pregiudizio consisteva soltanto nella mancata assegnazione della sede preferita, non qualificabile come grave e irreparabile. È stata ordinata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale, con pubblicazione sul sito del Ministero entro 20 giorni e deposito della prova entro ulteriori 10 giorni, a pena di improcedibilità. Le spese della fase cautelare, pari a 500 euro oltre accessori se dovuti, sono state poste a carico della ricorrente in favore delle amministrazioni resistenti.
Norme richiamate
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
rimette alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale
La disposizione costituisce base normativa per la disciplina ministeriale relativa al recupero e alla valorizzazione dei voti rifiutati.
d.lgs. n. 71/2025
l'ammissione al secondo semestre ... è subordinata al conseguimento dei crediti formativi universitari previsti per gli insegnamenti del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale di merito
La normativa primaria rimette alla disciplina ministeriale attuativa la definizione delle modalità di formazione della graduatoria e dei criteri uniformi per il conseguimento dei crediti formativi, senza impedire un'articolazione della graduatoria in sezioni e fasce.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
esclude dall'applicazione della riforma le università non statali legalmente riconosciute e i corsi di laurea erogati in lingua inglese
La questione di costituzionalità prospettata è stata ritenuta priva, allo stato, dei requisiti di rilevanza e non manifesta infondatezza.
art. 76 Cost.
La legge delega non imponeva l'applicazione immediata e uniforme del nuovo sistema a tutte le tipologie di corsi e di atenei; l'applicazione graduale è stata quindi ritenuta astrattamente compatibile con la delega.
art. 3 Cost.
La differenziazione temporanea tra sistemi di accesso è stata ritenuta giustificata da ragioni oggettive, organizzative e dalla necessità di una transizione ordinata.
art. 34 Cost.
violazione dedotta dalla ricorrente
La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e priva di concreta incidenza sulla posizione della ricorrente.
art. 97 Cost.
violazione dedotta dalla ricorrente
La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e priva di concreta incidenza sulla posizione della ricorrente.
art. 55 c.p.a.
domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora ed è stata rigettata.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
notificazione per pubblici proclami
Consentono l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami quando il numero dei controinteressati rende sommamente difficile la notificazione ordinaria, imponendo comunque l'indicazione nominativa dei destinatari.
punto 15 dell'Allegato 1 al D.M. n. 1115/2025
posti residui ... utilizzati ... per trasferimenti di sede per gravi motivi, passaggi tra corsi di studio e iscrizione agli anni successivi al primo
La destinazione dei posti residui a finalità ulteriori rispetto allo scorrimento non è stata ritenuta, di per sé, illegittima.
D.M. n. 1115/2025
attribuzione di specifici bonus di fascia (600, 500, 400, 300, 200, 100 punti)
Il decreto introduce una graduatoria articolata in sezioni e fasce, attribuendo ai candidati una posizione progressiva in relazione al numero delle sufficienze e alle modalità del loro conseguimento, con funzione di tutela dell'affidamento e della parità di trattamento.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta amplia la platea dei candidati ammessi a una graduatoria rispetto alle regole originarie, può legittimamente articolare la graduatoria in sezioni e fasce differenziate, valorizzando il grado di prossimità di ciascun candidato ai requisiti originariamente previsti, al fine di tutelare l'affidamento maturato e preservare la par condicio.
- La parte che ha ottenuto l'ammissione e l'immatricolazione proprio in applicazione della disciplina impugnata non ha, di regola, un interesse concreto e attuale a chiederne l'annullamento quando la caducazione dell'atto determinerebbe la perdita del beneficio conseguito; non è ammissibile pretendere di conservare selettivamente gli effetti favorevoli della disciplina e, insieme, ottenerne l'eliminazione.
- Nelle graduatorie articolate in sezioni non omogenee, l'asserito scavalcamento da parte di candidati con punteggio inferiore deve essere dimostrato mediante una comparazione tra candidati appartenenti alla medesima sezione e secondo le regole proprie di quella sezione; la mera comparazione dei punteggi numerici complessivi tra sezioni diverse non è sufficiente.
- L'assegnazione successiva di una sede universitaria a candidati inizialmente collocati in posizione deteriore, quando derivi da rinunce o da posti resisi disponibili in un momento successivo, non costituisce automaticamente prova di illegittimità dell'originaria assegnazione, poiché le situazioni temporali non sono omogenee e la riassegnazione generalizzata potrebbe richiedere una complessiva riedizione delle posizioni di tutti i candidati.
- La scelta amministrativa di non prolungare indefinitamente gli scorrimenti e di destinare i posti residui anche a trasferimenti, passaggi o altre esigenze della programmazione universitaria può essere ritenuta non manifestamente irragionevole quando il nuovo sistema preveda l'iscrizione e lo svolgimento di attività didattiche già nel primo semestre e imponga di garantire la continuità del percorso formativo nel semestre successivo.
- In sede cautelare, le contestazioni tecniche sulle procedure di correzione, sui criteri di validazione dei quesiti, sui sinonimi ammessi e sul funzionamento dei sistemi informatici possono giustificare incombenti istruttori, ma non comportano necessariamente la concessione della sospensione quando non sia dimostrata, con gli elementi disponibili, l'incidenza concreta dei vizi sulla posizione del ricorrente.
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