Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 4820/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - della delibera n. 281/23/CONS, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2024 dai soggetti che operano nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale”, adottata dall'AGCOM in data 8 novembre 2023 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale n. 4 - Suppl. Ordinario n. 2 del 05 gennaio 2024, ivi inclusi i relativi allegati e in particolare l'Allegato A (Relazione Tecnico-Finanziaria); - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli impugnati; nonché per l'accertamento della non soggezione della Società al pagamento del contributo dovuto all'AGCOM ai sensi della delibera n. 281/23/CONS.

Giustizia amministrativa202402640

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera AGCOM che disciplina il contributo dovuto per l'anno 2024 dalle imprese operanti nel settore del video on demand

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ha impugnato la delibera AGCOM n. 281/23/CONS, inclusi i relativi allegati e la relazione tecnico-finanziaria, chiedendone l'annullamento e l'accertamento della non debenza del contributo. Il ricorso contesta l'obbligo contributivo imposto alle imprese del settore del video on demand ai sensi del d.lgs. 177/2021, in attuazione della direttiva (UE) 2019/790. Le censure sono sostanzialmente analoghe a quelle oggetto di altro giudizio nel quale il Consiglio di Stato ha sollevato una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, concernente la compatibilità con il diritto dell'Unione di una normativa nazionale che consenta ad AGCOM di imporre il contributo anche senza considerare l'intensità delle attività di regolazione e monitoraggio svolte in relazione alle diverse tipologie di servizi.

La decisione

Il TAR ha sospeso il giudizio sino alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla questione pregiudiziale già sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 714 del 28 gennaio 2026. La questione è stata ritenuta dirimente anche per il presente giudizio, pur riferito a una diversa annualità, poiché l'obbligo contributivo e le censure dedotte sono sostanzialmente analoghi. La sospensione è stata disposta in forma impropria, ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 295 c.p.c., in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata del processo e dei principi richiamati dall'Adunanza plenaria n. 28 del 2014. Non è stata adottata una decisione sul merito della legittimità della delibera né sulla debenza del contributo.

Norme richiamate

  • d.lgs. 8 novembre 2021, n. 177

    Costituisce la base normativa nazionale richiamata per la disciplina del contributo dovuto dalle imprese operanti nel settore del video on demand.

  • direttiva (UE) 2019/790

    È la direttiva europea in attuazione della quale è stato adottato il d.lgs. 177/2021; la compatibilità della disciplina nazionale con l'ordinamento dell'Unione è oggetto della questione pregiudiziale.

  • art. 79 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento processuale della sospensione del giudizio.

  • art. 295 c.p.c.

    È richiamato, unitamente all'art. 79 c.p.a., quale base della sospensione impropria del giudizio in presenza di una questione pregiudiziale pendente in altro processo.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può disporre la sospensione impropria del giudizio, ai sensi dell'art. 79 c.p.a. e dell'art. 295 c.p.c., quando la decisione della controversia dipende da una questione pregiudiziale già sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione europea in un diverso giudizio.
  • La sospensione impropria è giustificata quando il giudizio pendente presenta un oggetto normativo e censure sostanzialmente analoghi a quelli del giudizio nel quale è stato disposto il rinvio pregiudiziale europeo, anche se l'atto impugnato riguarda una diversa annualità.
  • La sospensione impropria risponde ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata del processo, evitando la decisione autonoma di una controversia dipendente dall'esito del rinvio pregiudiziale europeo.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti specialiRinvio pregiudiziale UE e questioni di costituzionalitàRegolazione dell'energia (ARERA)
RamiProcesso amministrativoAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.