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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/784

Regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R0784

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un quadro uniforme dell’Unione per contrastare l’uso dei servizi di hosting a fini di diffusione di contenuti terroristici online. Prevede ordini di rimozione da eseguire entro un’ora, misure specifiche per i prestatori esposti al rischio, obblighi di conservazione, trasparenza, reclamo e ricorso effettivo. Il sistema è accompagnato da regole di cooperazione tra autorità competenti, Stati membri ed Europol e da salvaguardie a tutela della libertà di espressione, della protezione dei dati e della proporzionalità delle misure.

Contrasto della diffusione online di contenuti terroristici tramite obblighi di rimozione, misure specifiche, cooperazione tra autorità e prestatori di servizi di hosting e salvaguardie procedurali.

Ambito di applicazione

Si applica ai prestatori di servizi di hosting che offrono servizi nell’Unione e che diffondono informazioni al pubblico su richiesta del fornitore di contenuti, indipendentemente dal luogo dello stabilimento principale. Restano esclusi i servizi di mero trasporto, caching, i servizi di infrastruttura che non implicano memorizzazione su richiesta del fornitore di contenuti, i servizi di comunicazione interpersonale privata e, in linea generale, i servizi cloud o altri servizi indiretti non destinati alla diffusione al pubblico su richiesta diretta del fornitore di contenuti. Il regolamento non pregiudica la direttiva 2000/31/CE né la direttiva 2010/13/UE, che prevale per i servizi di media audiovisivi nei casi di conflitto; non si applica inoltre ai materiali diffusi per scopi educativi, giornalistici, artistici, di ricerca o di prevenzione/lotta al terrorismo, né alle opinioni polemiche o controverse nel dibattito pubblico, se effettivamente riconducibili a tali finalità.

Regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online

Il regolamento istituisce un sistema armonizzato per contrastare la diffusione al pubblico di contenuti terroristici tramite servizi di hosting, nell’ottica del buon funzionamento del mercato unico digitale e della sicurezza pubblica. La disciplina è costruita attorno a ordini di rimozione rapidi, misure specifiche per i prestatori esposti al rischio, obblighi di trasparenza e un articolato insieme di garanzie procedurali e sostanziali a tutela dei diritti fondamentali.

Finalità e rapporto con altri atti dell’Unione

Il regolamento mira a ridurre l’uso improprio dei servizi di hosting per finalità terroristiche, migliorando la certezza del diritto per i prestatori e la fiducia degli utenti. I considerando insistono sul fatto che il contrasto ai contenuti terroristici deve avvenire in modo complementare alla tutela della libertà di espressione, del pluralismo dei media, della protezione dei dati personali e della libertà d’impresa.

Il regolamento non pregiudica l’applicazione della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico. In caso di conflitto con la direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi, quest’ultima prevale per i servizi ivi definiti. La disciplina è inoltre costruita in coerenza con la direttiva (UE) 2017/541, che fornisce il riferimento per la nozione di reati di terrorismo.

Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

L’articolo 1 si applica ai prestatori di servizi di hosting che offrono servizi nell’Unione e che diffondono informazioni al pubblico, indipendentemente dal luogo dello stabilimento principale. La nozione di servizio rilevante è circoscritta a servizi che memorizzano informazioni fornite dal fornitore di contenuti su richiesta di quest’ultimo e che le rendono disponibili al pubblico.

Sono espressamente esclusi i servizi di mero trasporto, caching e altri servizi di infrastruttura internet che non comportano la memorizzazione su richiesta del fornitore di contenuti, nonché i servizi di comunicazione interpersonale privata. Il regolamento non si applica ai materiali diffusi per finalità educative, giornalistiche, artistiche, di ricerca o di prevenzione/lotta al terrorismo, né alle opinioni polemiche o controverse espresse nel dibattito pubblico, se effettivamente riconducibili a tali finalità.

Definizione di contenuti terroristici

L’articolo 2 definisce in modo puntuale i "contenuti terroristici". Vi rientrano materiali che:

  • istigano alla commissione di reati di terrorismo, anche mediante apologia o incitamento;
  • sollecitano a commettere o a contribuire a commettere reati di terrorismo;
  • sollecitano a partecipare alle attività di un gruppo terroristico;
  • impartiscono istruzioni per fabbricare o usare esplosivi, armi o sostanze pericolose, ovvero altri metodi o tecniche specifici per commettere o contribuire a reati di terrorismo;
  • costituiscono una minaccia di commissione di reati di terrorismo.

Nel valutare se un contenuto rientri in tale definizione, occorre considerare natura, formulazione, contesto e potenziale dannoso del materiale. I materiali educativi, giornalistici, artistici o di sensibilizzazione contro il terrorismo non devono essere qualificati come terroristici.

Ordini di rimozione

L’asse portante del regolamento è l’ordine di rimozione di cui all’articolo 3. L’autorità competente di ogni Stato membro può imporre al prestatore di servizi di hosting la rimozione del contenuto terroristico o la disabilitazione dell’accesso in tutti gli Stati membri.

Il prestatore deve eseguire l’ordine entro un’ora dalla ricezione. Prima del primo ordine nei confronti di un dato prestatore, l’autorità competente deve informarlo delle procedure e dei termini applicabili almeno 12 ore prima, salvo casi di emergenza debitamente giustificati.

Gli ordini di rimozione devono utilizzare il modello dell’allegato I e contenere, tra l’altro:

  • identificazione e autenticazione dell’autorità emittente;
  • motivazione sufficientemente dettagliata;
  • URL esatto e, se necessario, ulteriori elementi di localizzazione;
  • base giuridica nel regolamento;
  • data, ora e firma elettronica;
  • informazioni sui mezzi di ricorso;
  • eventuale decisione di non divulgare l’intervento al fornitore di contenuti ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3.

Se il prestatore non può eseguire l’ordine per forza maggiore, impossibilità di fatto o ragioni tecniche/operative obiettivamente giustificabili, deve informare senza ritardo l’autorità emittente con il modello dell’allegato III. Lo stesso vale se l’ordine è viziato da errori manifesti o manca di informazioni sufficienti: in tal caso il prestatore chiede chiarimenti e il termine di un’ora decorre dalla ricezione dei chiarimenti.

L’ordine diventa definitivo allo scadere del termine di ricorso, se non è impugnato, o se è confermato in esito al ricorso.

Ordini di rimozione transfrontalieri

L’articolo 4 disciplina i casi in cui l’autorità emittente si trovi in uno Stato membro diverso da quello dello stabilimento principale o del rappresentante legale del prestatore. In tali ipotesi, una copia dell’ordine deve essere trasmessa contemporaneamente all’autorità dello Stato membro competente in base allo stabilimento o al rappresentante.

Questa autorità può esaminare l’ordine, entro 72 ore dal ricevimento, per verificare se esso violi in modo grave o manifesto il regolamento o i diritti fondamentali della Carta. Il prestatore e il fornitore di contenuti possono richiedere tale esame entro 48 ore dal ricevimento dell’ordine o delle informazioni dell’articolo 11, paragrafo 2. Se la violazione è accertata, l’ordine cessa di avere effetti giuridici e il prestatore deve ripristinare immediatamente i contenuti.

Misure specifiche per i prestatori esposti a contenuti terroristici

L’articolo 5 introduce un secondo livello di intervento, distinto dall’ordine di rimozione: le misure specifiche. Esse si applicano ai prestatori che siano stati qualificati come "esposti a contenuti terroristici" sulla base di una decisione dell’autorità competente fondata su elementi oggettivi, come il ricevimento di due o più ordini di rimozione definitivi nei 12 mesi precedenti.

Il prestatore, una volta ricevuta la decisione, deve comunicare entro tre mesi e poi annualmente le misure adottate e da adottare. L’autorità può imporre misure ulteriori se quelle già adottate risultano insufficienti.

Le misure specifiche possono includere:

  • personale o mezzi tecnici per individuare e rimuovere rapidamente i contenuti terroristici;
  • meccanismi di segnalazione da parte degli utenti;
  • strumenti di moderazione o sensibilizzazione;
  • ogni altra misura idonea individuata dal prestatore.

Tali misure devono essere efficaci, mirate, proporzionate e non discriminatorie, tenendo conto della gravità dell’esposizione, delle capacità tecniche, della solidità finanziaria, del numero di utenti e del volume di contenuti ospitati. Se comportano l’uso di strumenti tecnici, devono essere accompagnate da salvaguardie adeguate, in particolare controlli umani, per evitare rimozioni errate di contenuti leciti.

Resta espressamente fermo che non sorge alcun obbligo generale di sorveglianza né un obbligo generale di ricerca attiva di fatti o circostanze illecite, ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2000/31/CE. Il regolamento non impone neppure l’obbligo di usare strumenti automatizzati.

Conservazione dei contenuti e dei dati

L’articolo 6 impone ai prestatori di conservare i contenuti terroristici rimossi o resi inaccessibili, nonché i dati necessari per:

  • i ricorsi amministrativi o giurisdizionali e i reclami;
  • la prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento dei reati di terrorismo.

Il periodo ordinario di conservazione è di sei mesi dalla rimozione o disabilitazione. Può essere prorogato, su richiesta dell’autorità competente o di un organo giurisdizionale, per il tempo necessario se pende un procedimento di ricorso. I contenuti conservati devono essere protetti da adeguate salvaguardie tecniche e organizzative e trattati solo per le finalità previste.

Trasparenza, ricorsi e reclami

Il regolamento costruisce un sistema di garanzie procedurali articolato.

Ai sensi dell’articolo 7, il prestatore deve chiarire nelle condizioni contrattuali la propria politica di contrasto ai contenuti terroristici, spiegando, ove applicabile, il funzionamento delle misure specifiche e degli strumenti automatizzati. Se adotta misure nell’anno civile, deve pubblicare una relazione sulla trasparenza entro il 1° marzo dell’anno successivo.

L’articolo 8 impone un corrispondente obbligo alle autorità competenti, che devono pubblicare relazioni annuali con dati su ordini di rimozione, misure specifiche, controlli e sanzioni, senza compromettere indagini o sicurezza nazionale.

Gli articoli 9 e 10 garantiscono il ricorso effettivo: il prestatore e il fornitore di contenuti possono impugnare gli ordini di rimozione e le decisioni sulle misure specifiche davanti agli organi giurisdizionali competenti. Inoltre, il prestatore deve offrire un meccanismo di reclamo semplice ed efficace per le rimozioni o disabilitazioni conseguenti a misure specifiche; deve decidere tempestivamente e rispondere entro due settimane. Se il reclamo è accolto, i contenuti vanno ripristinati senza indebito ritardo.

Informazione al fornitore di contenuti e segretezza temporanea

L’articolo 11 prevede, in via generale, che il prestatore informi il fornitore di contenuti quando rimuove o disabilita l’accesso. Su richiesta, deve indicare i motivi o fornire copia dell’ordine di rimozione.

Tuttavia, l’autorità competente può decidere che, per ragioni di pubblica sicurezza, la motivazione non sia divulgata per il tempo necessario, non oltre sei settimane, prorogabili di ulteriori sei settimane se la segretezza resta giustificata. In tal caso il prestatore deve astenersi dal divulgare qualsiasi informazione relativa alla rimozione o disabilitazione.

Autorità competenti, cooperazione e punti di contatto

Gli articoli 12, 13, 14 e 15 disciplinano l’architettura istituzionale del regolamento.

Ogni Stato membro deve designare una o più autorità competenti per:

  • emettere gli ordini di rimozione;
  • esaminare gli ordini di rimozione;
  • vigilare sull’attuazione delle misure specifiche;
  • irrogare sanzioni.

Deve inoltre essere istituito un punto di contatto presso l’autorità che emette gli ordini di rimozione, e le informazioni relative devono essere pubbliche. Gli Stati membri dovevano notificare le autorità competenti alla Commissione entro il 7 giugno 2022; la Commissione deve mantenere un registro online.

Le autorità competenti devono operare in modo obiettivo, non discriminatorio e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, senza ricevere istruzioni da altri organismi, salva la supervisione costituzionale nazionale. Devono anche scambiarsi informazioni, coordinarsi e cooperare tra loro e, se del caso, con Europol, per evitare duplicazioni e interferenze con indagini in corso.

I prestatori di servizi di hosting devono designare un proprio punto di contatto per ricevere gli ordini di rimozione per via elettronica e trattarli rapidamente; le informazioni di contatto devono indicare le lingue utilizzabili e includere almeno una lingua ufficiale dello Stato membro di stabilimento o del rappresentante legale.

Giurisdizione e rappresentante legale per i prestatori extra-UE

L’articolo 16 stabilisce che, ai fini degli articoli 5, 18 e 21, è competente lo Stato membro in cui il prestatore ha lo stabilimento principale. Se il prestatore non ha stabilimento principale nell’Unione, la competenza spetta allo Stato membro in cui risiede o è stabilito il rappresentante legale.

Se il prestatore extra-UE non designa un rappresentante legale, tutti gli Stati membri sono competenti. L’articolo 17 impone ai prestatori privi di stabilimento principale nell’Unione di designare per iscritto un rappresentante legale nell’Unione, cui conferire poteri e risorse adeguati per ricevere, attuare ed eseguire ordini e decisioni. Il rappresentante legale può essere ritenuto responsabile per le violazioni del regolamento, senza escludere la responsabilità del prestatore.

Sanzioni

L’articolo 18 obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni per le violazioni del regolamento, limitatamente agli articoli e paragrafi ivi specificati, tra cui gli obblighi in materia di ordini di rimozione, misure specifiche, conservazione, trasparenza, cooperazione, punti di contatto e rappresentante legale.

Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Nell’individuazione della sanzione occorre valutare:

  • natura, gravità e durata della violazione;
  • dolo o colpa;
  • precedenti;
  • solidità finanziaria;
  • livello di cooperazione;
  • dimensioni del prestatore, con particolare attenzione a micro, piccole e medie imprese;
  • grado di colpa alla luce delle misure tecniche e organizzative adottate.

Per la inosservanza sistematica o persistente dell’obbligo di rimozione entro un’ora, le sanzioni pecuniarie possono arrivare fino al 4% del fatturato mondiale del precedente esercizio finanziario.

Atti delegati, monitoraggio, relazione e valutazione

Gli articoli 19 e 20 attribuiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per integrare i requisiti tecnici degli strumenti elettronici usati per trasmettere gli ordini di rimozione e per modificare gli allegati. La delega è conferita per un periodo indeterminato dal 7 giugno 2022 ed è revocabile dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

Gli articoli 21, 22 e 23 prevedono un sistema di monitoraggio e valutazione. Gli Stati membri devono trasmettere ogni anno alla Commissione, entro il 31 marzo, informazioni sulle misure adottate nell’anno precedente. La Commissione deve presentare una relazione sull’applicazione entro il 7 giugno 2023 e procedere a una valutazione entro il 7 giugno 2024, anche sull’efficacia delle salvaguardie e sull’impatto sui diritti fondamentali. È altresì prevista la valutazione della necessità e fattibilità di una piattaforma europea sui contenuti terroristici online.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 24 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applichi solo dal 7 giugno 2022. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e limiti del regolamento

L’articolo 1 stabilisce regole uniformi per contrastare l’uso improprio dei servizi di hosting per la diffusione al pubblico di contenuti terroristici online. Il regolamento mira sia a garantire la rapida rimozione o disabilitazione dell’accesso ai contenuti sia a facilitare la cooperazione tra autorità competenti, prestatori di servizi di hosting ed Europol, nel rispetto dei diritti fondamentali e fatti salvi la direttiva 2000/31/CE e, in caso di conflitto sui servizi di media audiovisivi, la direttiva 2010/13/UE.

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, prestatore di servizi di hosting, fornitore di contenuti, diffusione al pubblico, offerta di servizi nell’Unione, collegamento sostanziale, reati di terrorismo, contenuti terroristici, condizioni contrattuali e stabilimento principale. La nozione di contenuti terroristici include, in sintesi, materiale che istiga, sollecita, incoraggia, istruisce o minaccia la commissione di reati di terrorismo di cui alla direttiva (UE) 2017/541.

Ordini di rimozione

L’articolo 3 attribuisce alle autorità competenti degli Stati membri il potere di emettere ordini di rimozione per imporre la rimozione o la disabilitazione dell’accesso ai contenuti terroristici in tutti gli Stati membri. Il prestatore di servizi di hosting deve eseguire l’ordine il prima possibile e comunque entro un’ora dalla ricezione. Gli ordini devono usare il modello dell’allegato I e contenere motivazione, URL esatto, base giuridica, data/ora/firma elettronica e indicazioni sui rimedi; l’autorità può differire la divulgazione al fornitore di contenuti per motivi di pubblica sicurezza nei limiti di cui all’articolo 11, paragrafo 3. Sono disciplinati anche i casi di forza maggiore, di impossibilità di fatto e di errori manifesti o informazioni insufficienti, con utilizzo dei modelli di cui agli allegati II e III.

Ordini di rimozione transfrontalieri e controllo dell’ordine

L’articolo 4 disciplina gli ordini emessi verso prestatori stabiliti o rappresentati in un altro Stato membro: l’autorità emittente deve trasmetterne copia all’autorità del luogo di stabilimento/rappresentanza. Quest’ultima può esaminare l’ordine entro 72 ore se vi sia una violazione grave o manifesta del regolamento o dei diritti fondamentali; il prestatore e il fornitore di contenuti possono chiedere l’esame entro 48 ore. Se la violazione è accertata, l’ordine cessa di produrre effetti giuridici e i contenuti vanno ripristinati immediatamente.

Misure specifiche per i prestatori esposti a contenuti terroristici

L’articolo 5 impone ai prestatori esposti a contenuti terroristici l’adozione di misure specifiche, da inserire ove applicabile nelle condizioni contrattuali, in modo diligente, proporzionato e non discriminatorio. Le misure possono includere risorse tecniche/operative, strumenti di segnalazione degli utenti, meccanismi di sensibilizzazione e altre soluzioni idonee. L’esposizione è accertata con decisione dell’autorità competente sulla base di fattori oggettivi, ad esempio due o più ordini di rimozione definitivi nei 12 mesi precedenti; il prestatore presenta relazioni entro tre mesi e poi annualmente. L’autorità può imporre ulteriori misure se quelle adottate sono insufficienti; resta escluso qualsiasi obbligo generale di sorveglianza o uso obbligatorio di strumenti automatizzati.

Conservazione dei contenuti e dei dati correlati

L’articolo 6 impone la conservazione dei contenuti terroristici rimossi o resi inaccessibili e dei dati necessari per i ricorsi amministrativi o giurisdizionali e per la prevenzione, l’accertamento, l’indagine o il perseguimento dei reati di terrorismo. Il periodo ordinario è di sei mesi dalla rimozione o disabilitazione; può essere prorogato, su richiesta dell’autorità competente o di un organo giurisdizionale, per il tempo necessario ai procedimenti in corso. Devono essere adottate adeguate salvaguardie tecniche e organizzative per garantire sicurezza e limitare l’accesso alle sole finalità previste.

Trasparenza dei prestatori di servizi di hosting

L’articolo 7 impone di definire chiaramente nelle condizioni contrattuali la politica di contrasto ai contenuti terroristici, compreso l’eventuale uso di strumenti automatizzati. Se il prestatore ha adottato misure nel corso di un anno civile o era tenuto ad adottarle, deve pubblicare una relazione annuale sulla trasparenza entro il 1° marzo dell’anno successivo, con dati su rimozioni, disabilitazioni, prevenzione della ricomparsa, reclami, ricorsi e ripristini.

Trasparenza delle autorità competenti

L’articolo 8 impone alle autorità competenti una relazione annuale sulla trasparenza, con indicazione del numero di ordini di rimozione, ordini esaminati, decisioni sulle misure specifiche, procedimenti di controllo e sanzioni irrogate. Le relazioni non devono contenere informazioni idonee a pregiudicare indagini o interessi di sicurezza nazionale.

Ricorso effettivo e meccanismi di reclamo

Gli articoli 9 e 10 garantiscono il ricorso effettivo per prestatori di servizi di hosting e fornitori di contenuti contro gli ordini di rimozione e contro le decisioni adottate in materia di controllo transfrontaliero e misure specifiche. I prestatori devono anche predisporre un meccanismo di reclamo accessibile per le rimozioni/disabilitazioni conseguenti a misure specifiche, decidere tempestivamente e rispondere entro due settimane; se il reclamo è accolto, i contenuti vanno ripristinati senza indebito ritardo.

Informazioni al fornitore di contenuti e riserve di segretezza

L’articolo 11 prevede che, in caso di rimozione o disabilitazione, il prestatore informi il fornitore di contenuti e, su richiesta, gli comunichi i motivi o gli trasmetta copia dell’ordine. L’obbligo può essere sospeso, per motivi di pubblica sicurezza, con decisione dell’autorità competente per un periodo iniziale non superiore a sei settimane, prorogabile di altre sei settimane.

Autorità competenti, punti di contatto e cooperazione

Gli articoli 12, 13, 14 e 15 disciplinano la designazione delle autorità competenti e dei punti di contatto, i loro poteri e risorse, la loro indipendenza funzionale e la cooperazione reciproca con Europol e con i prestatori di servizi di hosting. Gli Stati membri devono notificare le autorità alla Commissione entro il 7 giugno 2022, e la Commissione istituisce un registro online. È prevista la cooperazione e lo scambio di informazioni per evitare duplicazioni e interferenze con indagini, nonché l’uso di strumenti elettronici autenticati e canali sicuri. I prestatori non stabiliti nell’Unione devono designare un rappresentante legale nell’Unione.

Giurisdizione, rappresentante legale e responsabilità

L’articolo 16 attribuisce la competenza allo Stato membro di stabilimento principale, oppure, per i prestatori extra-UE, allo Stato membro in cui risiede o è stabilito il rappresentante legale; in mancanza di tale designazione, sono competenti tutti gli Stati membri. L’articolo 17 impone ai prestatori extra-UE di designare per iscritto un rappresentante legale nell’Unione, dotato di poteri e risorse adeguati e potenzialmente responsabile per le violazioni, senza pregiudizio per la responsabilità del prestatore.

Sanzioni

L’articolo 18 impone agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per la violazione di specifici obblighi del regolamento, con notifica alla Commissione entro il 7 giugno 2022. Nella determinazione della sanzione devono essere considerati natura, gravità, durata, dolo/colpa, precedenti, solidità finanziaria, cooperazione e dimensioni del prestatore, in particolare se micro, piccola o media impresa. La inosservanza sistematica o persistente dell’obbligo di eseguire l’ordine di rimozione entro un’ora può essere punita con sanzioni pecuniarie fino al 4% del fatturato mondiale dell’esercizio precedente.

Atti delegati, monitoraggio, relazione e valutazione

Gli articoli 19 e 20 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati, a tempo indeterminato dal 7 giugno 2022, per integrare requisiti tecnici degli strumenti elettronici e modificare gli allegati. Gli articoli 21, 22 e 23 prevedono monitoraggio annuale da parte degli Stati membri, relazione della Commissione entro il 7 giugno 2023 e valutazione entro il 7 giugno 2024, con attenzione al funzionamento delle salvaguardie, all’impatto sui diritti fondamentali e al contributo alla sicurezza pubblica, nonché alla possibile istituzione di una piattaforma europea sui contenuti terroristici online.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 24 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 7 giugno 2022. Si tratta di un regolamento direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza pubblicaservizi della società dell'informazionemercato internodiritti fondamentalicontrasto al terrorismo

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