Circolare numero 144 del 12-12-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che la Banca Centrale Europea ha innalzato al 3,50% il tasso ufficiale di riferimento con decorrenza dal 13 dicembre 2006. Da tale data il tasso di differimento e di dilazione sui debiti contributivi sale al 9,50% (TUR + 6 punti). La modifica incide anche sulle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento, con indicazione delle diverse misure applicabili ai vari casi e con richiamo alle procedure concorsuali e al limite minimo degli interessi legali.
Variazione del tasso di differimento, dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi
Variazione del tasso di differimento, dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi
La circolare dell’INPS recepisce l’innalzamento del tasso ufficiale di riferimento disposto dalla Banca Centrale Europea e ne estende gli effetti al calcolo degli interessi di differimento e di dilazione, nonché delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento
La Banca Centrale Europea ha fissato il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 3,50% con decorrenza dal 13 dicembre 2006. Questo dato assume rilievo quale parametro base per la determinazione degli interessi applicabili ai debiti contributivi verso gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
Interesse di differimento e interesse di dilazione
L’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito nella legge n. 402 del 29 luglio 1996, risulta pertanto pari al 9,50% dal 13 dicembre 2006.
Per le rateazioni concesse dal 13 dicembre 2006, l’interesse di dilazione deve essere calcolato al medesimo tasso del 9,50%, che la Direzione competente inserirà nelle tabelle centrali.
I piani di ammortamento già emessi e notificati sulla base del tasso precedentemente vigente non vengono modificati.
Decorrenza per i differimenti autorizzati
Nei casi in cui sia autorizzato il differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 9,50% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2006.
Sanzioni civili per omesso o ritardato versamento
La circolare precisa che la variazione del tasso incide anche sulle somme aggiuntive dovute per inadempimenti contributivi.
In particolare, dal 13 dicembre 2006:
- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione civile è pari al TUR del 3,50% maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi al 9% annuo, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettere a) e b), secondo periodo, della legge n. 388/2000;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto dal 1° ottobre 2000, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000;
- per le inadempienze previste dal comma 10 del medesimo art. 116, la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti e quindi al 9% annuo.
Procedure concorsuali e richiamo al tasso ufficiale di riferimento
Per le procedure concorsuali, richiamate al punto 5 della circolare n. 88/2002, il riferimento al prime-rate deve intendersi sostituito dal tasso ufficiale di riferimento, cioè dal 3,50%.
La circolare ricorda inoltre che l’importo della sanzione ridotta, come da prospetto della circolare n. 88, non può comunque essere inferiore al limite fissato dalla legge, ossia agli interessi legali.
Punti principali
Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento
La Banca Centrale Europea ha fissato il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 3,50% a decorrere dal 13 dicembre 2006. Tale valore costituisce la base per il calcolo del tasso di differimento e di dilazione applicabile ai debiti contributivi verso gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
Interesse di differimento e di dilazione
L’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito nella legge n. 402 del 29 luglio 1996, diventa pari al 9,50% dal 13 dicembre 2006. Per le rateazioni concesse dal 13 dicembre 2006, l’interesse di dilazione deve essere calcolato al medesimo tasso del 9,50%, da inserire nelle tabelle centrali. I piani di ammortamento già emessi e notificati secondo il precedente tasso non subiscono modifiche.
Decorrenza per i differimenti di versamento
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 9,50% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2006.
Sanzioni civili per omesso o ritardato versamento
Dal 13 dicembre 2006 le sanzioni civili vengono aggiornate in funzione del nuovo TUR del 3,50%. Per le inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini o entro l’anno e pagate entro 30 giorni, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione è pari al 9% annuo. Per i contributi accertati dall’Istituto, denunciati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno e non pagati entro 30 giorni, la sanzione è pari al 30% annuo. Per le ipotesi previste dal comma 10 dell’art. 116 della legge n. 388/2000, la sanzione civile è anch’essa pari al 9% annuo.
Procedure concorsuali e limite minimo
Per le procedure concorsuali, il riferimento al prime-rate, richiamato nella circolare n. 88/2002, deve intendersi sostituito dal tasso ufficiale di riferimento del 3,50%. Viene inoltre ribadito che l’importo della sanzione ridotta non può mai essere inferiore al limite stabilito dalla legge, corrispondente agli interessi legali.
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