Circolare numero 16 del 14-12-2006 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce la decisione della BCE del 7 dicembre 2006 che fissa il tasso ufficiale di riferimento al 3,50% con decorrenza 13 dicembre 2006. Da tale data l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi ENPALS è determinato nel 9,50% annuo. Vengono inoltre aggiornate le sanzioni civili, che risultano pari al 9% annuo in alcune ipotesi di mancato o ritardato pagamento e al 30% annuo nei casi di evasione contributiva o di regolarizzazione tardiva non seguita dal pagamento nei termini.
Aggiornamento del tasso di riferimento BCE e conseguente nuova misura di interesse di differimento, dilazione e sanzioni civili
Aggiornamento del tasso di riferimento BCE e riflessi su interessi e sanzioni civili
La circolare dell’ENPALS disciplina gli effetti della decisione del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea del 7 dicembre 2006, con cui il tasso ufficiale di riferimento è stato fissato al 3,50% a decorrere dal 13 dicembre 2006. Il documento interviene sulla misura dell’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi e sulla conseguente quantificazione delle sanzioni civili.
Presupposto normativo e decorrenza del nuovo tasso
La circolare ricorda che, dal 1 gennaio 2004, non è più necessaria la determinazione periodica del tasso ufficiale di riferimento da parte della Banca d’Italia per rendere efficace il tasso stabilito dalla BCE. Pertanto, la fissazione del TUR da parte della BCE opera immediatamente e assume rilievo dal 13 dicembre 2006.
Interesse di differimento e di dilazione
A decorrere dal 13 dicembre 2006, l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge è determinato nella misura del 9,50% annuo. Tale aliquota deriva dall’applicazione del tasso ufficiale di riferimento del 3,50% maggiorato di 6 punti percentuali, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96, convertito nella legge n. 402/96.
La nuova misura si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate dal 13 dicembre 2006 in avanti.
Sanzioni civili: misure e casistiche
La circolare precisa che l’aggiornamento del tasso comporta anche l’adeguamento dell’aliquota di calcolo delle sanzioni civili, in applicazione del regime sanzionatorio introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Le sanzioni sono determinate come segue:
- 9% annuo nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui importo risulti dalle denunce o registrazioni obbligatorie, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a);
- 9% annuo nei casi di denuncia spontanea della situazione debitoria, presentata prima di contestazioni o richieste dell’Ente entro dodici mesi dal termine di pagamento, purché il versamento avvenga entro 30 giorni dalla denuncia, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), secondo periodo;
- 9% annuo anche nei casi di mancato o ritardato pagamento dovuti a oggettive incertezze interpretative, connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sull’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento sia effettuato entro il termine fissato dall’Ente, ai sensi dell’art. 116, comma 10;
- 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente;
- 30% annuo nei casi di denuncia della situazione debitoria effettuata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento;
- 30% annuo nei casi di denuncia della contribuzione dovuta entro dodici mesi dalla scadenza, ma senza pagamento entro i 30 giorni successivi alla denuncia.
Riferimenti richiamati
La circolare richiama il D.L. n. 318/96, convertito nella legge n. 402/96, per la determinazione dell’interesse di differimento e di dilazione, e la legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento all’art. 116, per il nuovo regime delle sanzioni civili. Viene inoltre citata la circolare n. 14 dell’1 giugno 2001, quale precedente di riferimento per l’applicazione del regime sanzionatorio.
Punti principali
Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento
La BCE, con decisione del 7 dicembre 2006, ha fissato il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 3,50% con decorrenza dal 13 dicembre 2006. La circolare ricorda che, dal 1 gennaio 2004, la determinazione periodica del TUR da parte della Banca d’Italia non è più necessaria per rendere efficace il tasso fissato dalla BCE, con conseguente efficacia immediata della decisione.
Interesse di differimento e di dilazione
Dal 13 dicembre 2006 l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge è fissato al 9,50% annuo, calcolato come tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti percentuali ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96, convertito nella legge n. 402/96. La nuova misura si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire da tale data.
Sanzioni civili: casi con aliquota al 9%
L’adeguamento del tasso di differimento comporta anche l’aggiornamento delle sanzioni civili. In attuazione della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e della circolare n. 14 dell’1 giugno 2001, le sanzioni civili sono pari al 9% annuo, cioè al TUR del 3,50% maggiorato di 5,5 punti, nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi risultanti da denunce o registrazioni obbligatorie, nonché nei casi di denuncia spontanea della situazione debitoria entro dodici mesi dalla scadenza e con pagamento entro 30 giorni dalla denuncia.
Sanzioni civili: casi di incertezza normativa o giurisprudenziale
La misura del 9% annuo si applica anche ai casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi derivanti da oggettive incertezze dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sull’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, a condizione che il versamento della contribuzione sia effettuato entro il termine fissato dall’Ente, ai sensi dell’art. 116, comma 10, della legge n. 388/2000.
Sanzioni civili: evasione contributiva e regolarizzazione tardiva
Le sanzioni civili sono pari al 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, di denuncia della situazione debitoria presentata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure di denuncia presentata entro dodici mesi dalla scadenza ma senza pagamento nei 30 giorni successivi alla denuncia stessa, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000.
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