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Circolare

Circolare numero 142 del 7-12-2006

Disposizioni in materia di gestione delle deleghe, riscossione e trasferimento all’Assopensionati dei contributi associativi.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica una convenzione nazionale stipulata il 19 luglio 2006 tra INPS e Associazione Pensionati Autonomi, ai sensi della legge n. 334/1968, per la riscossione dei contributi associativi sindacali dei lavoratori e datori di lavoro agricoli. Vengono richiamate le modalità operative già previste dalla circolare n. 85/1998, con indicazioni su riscossione congiunta ai contributi obbligatori, flussi telematici, presentazione delle deleghe e attività di convalida da parte delle strutture territoriali INPS.

Convenzione INPS-Associazione Pensionati Autonomi per la riscossione dei contributi associativi sindacali in ambito agricolo

Convenzione INPS-Associazione Pensionati Autonomi per la riscossione dei contributi associativi sindacali

La circolare dà notizia della convenzione nazionale stipulata il 19 luglio 2006 tra INPS e Associazione Pensionati Autonomi, in attuazione della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi sindacali relativi ai lavoratori agricoli e ai datori di lavoro agricoli. Le istruzioni operative rinviano alla circolare n. 85 del 20 aprile 1998 e disciplinano le modalità di trasmissione dei dati, di presentazione delle deleghe e di gestione dei flussi informativi tra Associazione e INPS.

Modalità di riscossione

Il contributo associativo viene riscosso congiuntamente ai contributi obbligatori e con le stesse modalità previste per questi ultimi. Nei modelli F24 predisposti per il pagamento dei contributi obbligatori deve essere riportato anche l’ammontare del contributo associativo, utilizzando la dicitura specifica "contributo associativo di assistenza sindacale".

La circolare precisa che la riscossione unificata non incide sulla natura volontaria del contributo associativo. Ne deriva che l’INPS non ha alcun obbligo di procedere all’esazione coattiva dello stesso.

Adempimenti dell’Associazione

L’Associazione deve trasmettere per via telematica alla Sede Centrale - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni - i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione delle deleghe. La trasmissione deve avvenire entro il 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 30 marzo di ciascun anno.

Contestualmente devono essere comunicati anche i nominativi degli associati che hanno revocato l’adesione oppure che hanno dichiarato di non voler più pagare la quota associativa.

Attività delle strutture INPS territoriali

La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni mette a disposizione delle strutture INPS territorialmente competenti il contenuto dei supporti informatici ricevuti, in modo che le sedi territoriali possano procedere alla convalida degli associati.

Le deleghe sottoscritte dai singoli soci, una volta controfirmate e timbrate dalla competente struttura dell’Assopensionati, devono essere presentate dall’Associazione alle strutture INPS competenti per territorio entro il 30 marzo.

Copie fotostatiche delle deleghe

Qualora venga prodotta una copia fotostatica della delega rilasciata dall’associato, essa deve essere controfirmata e timbrata dal rappresentante locale dell’Assopensionati. Tale formalità serve ad attestare la conformità della copia all’originale detenuto dall’Associazione.

Punti principali

Convenzione nazionale e ambito di applicazione

È stata stipulata il 19 luglio 2006 una convenzione nazionale tra INPS e Associazione Pensionati Autonomi, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 334, per la riscossione dei contributi associativi sindacali dei lavoratori agricoli e dei datori di lavoro agricoli.

Riscossione del contributo associativo

La riscossione del contributo avviene congiuntamente a quella dei contributi obbligatori e con le medesime modalità previste per questi ultimi. Nei modelli F24 predisposti per il pagamento dei contributi obbligatori deve essere indicato anche l’importo del contributo associativo, con la dicitura specifica "contributo associativo di assistenza sindacale".

Natura volontaria del contributo

La riscossione unificata non modifica la natura volontaria del contributo associativo. Di conseguenza, per l’INPS resta escluso qualsiasi obbligo di esazione coattiva di tale contributo.

Trasmissione telematica dei dati degli associati

L’Associazione deve trasmettere per via telematica alla Sede Centrale - Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni - i dati identificativi degli associati per i quali richiede la riscossione delle deleghe entro il 10 gennaio e, per la parte residua, entro il 30 marzo di ogni anno. Deve inoltre inviare i nominativi di coloro che hanno revocato l’adesione o hanno dichiarato di non pagare più la quota associativa.

Convalida da parte delle strutture territoriali INPS

La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Telecomunicazioni rende disponibili alle strutture INPS territorialmente competenti i contenuti dei supporti informatici, affinché queste procedano alla convalida degli associati.

Presentazione delle deleghe e copie fotostatiche

Le deleghe sottoscritte dai soci, controfirmate e timbrate dalla competente struttura dell’Assopensionati, devono essere presentate dall’Associazione alle strutture INPS competenti per territorio entro il 30 marzo. Se viene presentata una copia fotostatica della delega, essa deve essere controfirmata e timbrata dal rappresentante locale dell’Assopensionati per attestare la conformità all’originale conservato dall’Associazione.

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