Circolare numero 145 del 13-12-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti operativi sulla ripresa della riscossione e sulle modalità di recupero dei contributi sospesi a seguito di diverse calamità naturali: sisma Sicilia 1990, alluvioni dell’autunno 2000, sisma Campobasso-Foggia 2002, eruzione Etna 2001 ed eruzione/sisma Etna 2002. Vengono confermati o precisati i termini di versamento, le decorrenze delle sospensioni, le rateazioni ammesse e alcuni aspetti specifici per soggetti, territori e fattispecie particolari. La circolare distingue inoltre i casi in cui la sospensione può essere recuperata in più rate da quelli in cui il pagamento deve avvenire in unica soluzione, ribadendo anche l’operatività del regime sanzionatorio e la disciplina delle procedure esecutive sospese.
Precisazioni sulle sospensioni contributive per calamità naturali tra il 1990 e il 2002
Precisazioni relative alle sospensioni contributive disposte a seguito di calamità naturali verificatesi tra il 1990 ed il 2002
La circolare fornisce chiarimenti applicativi in materia di sospensioni contributive concesse per eventi calamitosi verificatisi tra il 1990 e il 2002. L’obiettivo è coordinare le diverse discipline succedutesi nel tempo, specificando decorrenze, termini di ripresa della riscossione, modalità di rateazione e casi particolari relativi ai soggetti beneficiari.
Sisma Sicilia 1990
Per i contributi sospesi in seguito al sisma in Sicilia del 1990, viene ribadito quanto già indicato nella circolare n. 33/2006. La Finanziaria 2006 ha fissato al 30 settembre 2006 il termine per il versamento secondo la definizione automatica prevista dall’art. 9, comma 17, della L. 289/2002.
La definizione automatica consente il pagamento:
- delle sole somme dovute a titolo di capitale;
- al netto dei versamenti già eseguiti per capitale e interessi;
- con riduzione al 10%.
Il termine del 30 settembre 2006 è qualificato come perentorio. Per i soggetti che non hanno aderito alla definizione automatica, resta fermo il termine di ripresa della riscossione previsto dall’art. 1, comma 142, della L. 311/2004, cioè il 30 giugno 2006. In tale ipotesi, il debito contributivo è soggetto al regime sanzionatorio vigente a decorrere da quella data e per l’intero importo.
Alluvioni dell’autunno 2000 in varie regioni
La circolare riepiloga le sospensioni contributive disposte per gli eventi alluvionali che hanno interessato varie regioni tra settembre e novembre 2000, richiamando le circolari n. 195/2000, n. 42/2001 e n. 15/2003.
Viene precisato che, quando le ordinanze non indicano una data precisa di decorrenza della sospensione, questa decorre dalla dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio interessato. Sono riportate le principali decorrenze per regione e per ordinanza, tra cui:
- Calabria: decorrenza 9/9/2000, con territori indicati dal D.P.C.M. del 12/9/2000 e del 2/10/2000, ordinanza 3092/2000 art. 5, comma 1;
- Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta: decorrenza 13/10/2000, territori del 16/10/2000, ordinanza 3090/2000 art. 5, comma 1;
- Lombardia ed Emilia Romagna: decorrenza 13/10/2000, territori del 18/10/2000, ordinanza 3090/2000 art. 5, comma 1;
- Veneto: decorrenza 13/10/2000, territorio del 27/10/2000, ordinanza 3092/2000 art. 1, comma 1;
- Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte: decorrenza 10/11/2000, territori del 10/11/2000, ordinanza 3095/2000 art. 1, comma 1;
- Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Veneto: decorrenza 17/11/2000, territori del 17/11/2000, ordinanza 3095/2000 art. 1, comma 1;
- Provincia autonoma di Trento, Puglia, Toscana, Lombardia, Piemonte: decorrenza 23/11/2000, territori del 23/11/2000, ordinanza 3095/2000 art. 1, comma 1;
- Provincia autonoma di Bolzano: decorrenza 30/11/2000, territorio del 30/11/2000, ordinanza 3098/2000 art. 2, comma 1.
La circolare chiarisce inoltre che i comuni danneggiati previsti dalle ordinanze 3095/2000 e 3098/2000 sono quelli in cui i sindaci hanno adottato provvedimenti di somma urgenza o ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare emergenze derivanti da alluvioni, dissesti idrogeologici o eventi atmosferici, in presenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 5 della L. 225/1992.
L’art. 5 dell’ordinanza 3095/2000 include tra i beneficiari anche le persone giuridiche la cui attività produttiva abbia sede operativa in comuni o frazioni rimasti isolati per oltre 30 giorni a causa degli eventi alluvionali.
Il termine finale della sospensione è fissato per tutti gli eventi al 31 dicembre 2001. Il recupero decorre dal 10 dicembre 2002, ai sensi dell’art. 11, comma 1, dell’ordinanza 3196/2002, e può avvenire:
- in unica soluzione;
- oppure in rate pari a otto volte il periodo di durata della sospensione.
Sono indicate anche le seguenti rateazioni massime:
- 128 rate per i comuni della Calabria;
- 120 rate per gli eventi del 13 ottobre in Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto;
- 112 rate per gli eventi di novembre in Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte, Lombardia, Veneto, Provincia autonoma di Trento, Puglia e Provincia autonoma di Bolzano.
Sisma Campobasso e Foggia 2002
Per il sisma del 2002 che ha colpito Campobasso e Foggia, la circolare richiama le numerose fonti già recepite: D.L. 245/2002 convertito dalla L. 286/2002 e le ordinanze n. 3253/2002, 3279/2003, 3300/2003, 3308/2003, 3344/2004, 3354/2004, 3496/2006 e 3507/2006. Viene anche ribadita la validità del messaggio n. 036939 dell’8 novembre 2005.
La circolare formula alcuni chiarimenti specifici.
Rateazione residua per chi è ancora in pagamento
I soggetti che abbiano ancora in corso il pagamento rateale previsto dall’art. 4 del D.L. 79/1997 devono versare le rate scadute in unica soluzione entro il 16 gennaio 2007, in conseguenza della proroga dei termini disposta dal DPCM 19 dicembre 2005 ai sensi dell’art. 4 del D.L. 245/2002. Le rate successive seguono le scadenze prestabilite.
Comune di Guardiaregia
Con Decreto del Presidente della Regione Molise, Commissario delegato, n. 29 del 9 marzo 2004, il comune di Guardiaregia (CB) è stato incluso nell’elenco dei comuni calamitati a decorrere dalla pubblicazione del decreto, cioè dal 1 aprile 2004. Il recupero decorre dal 16 marzo 2006, con una rateazione massima di 168 rate mensili.
Soggetti colpiti da più eventi
Alcuni soggetti già interessati dal sisma dell’ottobre 2002 sono stati successivamente colpiti dall’alluvione del gennaio 2003, per la quale è stata disposta una nuova sospensione contributiva con rateazione pari a 88 rate a decorrere dal 16 gennaio 2004. Per tali soggetti continuano ad applicarsi le modalità previste per il sisma dell’ottobre 2002.
Chi è stato colpito soltanto dall’alluvione del gennaio 2003 deve invece seguire la disciplina specifica prevista per quell’evento.
Sospensione delle procedure esecutive
La sospensione delle procedure esecutive disposta dall’art. 4 della L. 286/2002 comporta che, al termine del periodo di sospensione, gli atti devono essere tempestivamente riscossi e non possono essere compresi nel numero di rate previsto per la sospensione contributiva.
Dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro
I dipendenti che hanno usufruito della sola sospensione della quota a loro carico e che hanno cambiato datore di lavoro durante o dopo la sospensione devono versare le proprie quote al vecchio datore di lavoro, il quale provvede al versamento secondo le modalità indicate. In ogni caso, l’importo di ciascuna rata deve essere superiore a 12 euro.
Operazioni societarie
In caso di cessione, scissione, fusione o incorporazione di azienda, non è decisivo che i lavoratori non abbiano subito cessazione del rapporto e liquidazione del TFR. Per beneficiare della sospensione è invece necessario che nell’atto sia espressamente previsto che la nuova azienda si accolli tutti i debiti e crediti contributivi.
Ordinanze 3496/2006 e 3507/2006
La circolare chiarisce che, con la circolare n. 67 del 5 maggio 2006, sono state fornite disposizioni attuative dell’ordinanza n. 3496 del 17 febbraio 2006 e dell’ordinanza n. 3507 del 5 aprile 2006.
L’ordinanza 3496/2006 prevede la sospensione dei contributi dovuti nell’anno 2006 dai datori di lavoro privati con sede legale o operativa in alcuni comuni calamitati delle province di Campobasso e Foggia espressamente elencati.
L’ordinanza 3507/2006 estende le disposizioni anche ai lavoratori, residenti nei medesimi comuni della sola provincia di Campobasso e limitatamente alla quota a proprio carico, dipendenti di datori di lavoro privati non destinatari del beneficio perché aventi sede legale od operativa altrove. Poiché l’ordinanza 3507 non richiama l’art. 4 dell’ordinanza 3496, che prevede la rateizzazione in 12 rate mensili, i contributi sospesi ai sensi dell’ordinanza 3507 devono essere versati in unica soluzione entro il 16 gennaio 2007.
Infine, per la provincia di Foggia, la circolare precisa che i benefici dell’ordinanza 3496/2006 spettano solo ai due comuni di Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino e solo ai datori di lavoro privati.
Eruzione vulcano Etna 2001
Per l’eruzione del vulcano Etna del 2001 la circolare richiama le precedenti istruzioni attuative delle ordinanze n. 3145/2001, n. 3196/2002 e n. 3315/2003.
La sospensione contributiva decorre dal 13 luglio 2001, data di inizio dei fenomeni eruttivi, e termina il 31 marzo 2005 per effetto delle proroghe dello stato di emergenza cui è collegata la durata della sospensione.
Eruzione e sisma vulcano Etna 2002
Per gli eventi del 2002 nella provincia di Catania, la circolare richiama le circolari applicative già emanate e le ordinanze n. 3254/2002, n. 3282/2003 e n. 3442/2005.
Per effetto della proroga dello stato di emergenza disposta dal DPCM 22 dicembre 2005, i soggetti residenti nei territori della provincia di Catania colpiti dall’eruzione del 29 ottobre 2002 e dai successivi eventi sismici che abbiano ancora in corso il pagamento rateale previsto dall’art. 4 del D.L. 79/1997 devono versare le rate scadute in unica soluzione entro il 16 gennaio 2007. Le rate successive continuano secondo le scadenze prestabilite.
La sospensione contributiva decorre dal 29 ottobre 2002 e termina il 31 marzo 2004, ai sensi dell’art. 5, comma 1, dell’ordinanza 3254/2002 e della proroga disposta dall’art. 14, comma 1, dell’ordinanza 3282/2003.
Di conseguenza, ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’ordinanza 3442/2005 e come già precisato nella circolare n. 26/2006, il recupero del debito residuo avviene in 17 rate mensili, pari al numero dei mesi interi di durata della sospensione.
Anche per questo evento viene infine confermato quanto già chiarito per il sisma Campobasso e Foggia in tema di sospensione delle procedure esecutive ex art. 4 della L. 286/2002.
Punti principali
Sisma Sicilia 1990
Per i contributi sospesi a seguito del sisma in Sicilia del 1990, la Finanziaria 2006 ha fissato al 30 settembre 2006 il termine per il versamento secondo la definizione automatica prevista dall’art. 9, comma 17, della L. 289/2002. Tale termine è perentorio e consente il pagamento delle sole somme dovute a titolo di capitale, al netto di quanto già versato per capitale e interessi, ridotte al 10%. Per chi non ha aderito alla definizione automatica, la ripresa della riscossione resta quella prevista dall’art. 1, comma 142, della L. 311/2004, cioè il 30 giugno 2006, con applicazione del regime sanzionatorio vigente dall’intero importo a decorrere da tale data.
Alluvioni settembre-novembre 2000 in varie regioni
La circolare riepiloga le decorrenze delle sospensioni contributive disposte per gli eventi alluvionali dell’autunno 2000, richiamando le ordinanze del D.P.C.M. e chiarendo che, se l’ordinanza non indica una data specifica, la sospensione decorre dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Viene inoltre precisato che i comuni danneggiati di cui alle ordinanze 3095/2000 e 3098/2000 sono quelli nei quali i sindaci hanno adottato provvedimenti di somma urgenza o ordinanze contingibili e urgenti per emergenze da alluvioni, dissesti idrogeologici o eventi atmosferici. Sono inclusi tra i beneficiari anche soggetti con attività produttiva in comuni o frazioni rimasti isolati per oltre 30 giorni. Il termine finale della sospensione è fissato al 31 dicembre 2001; il recupero decorre dal 10 dicembre 2002, con pagamento in unica soluzione oppure in rate, per un numero pari a otto volte la durata della sospensione.
Sisma Campobasso e Foggia 2002
Per il sisma del 2002 la circolare richiama il quadro normativo già recepito con precedenti circolari e fornisce chiarimenti su casi particolari. I soggetti ancora in corso di rateazione ai sensi dell’art. 4 del D.L. 79/1997 devono versare le rate scadute in unica soluzione entro il 16 gennaio 2007, mentre le rate successive seguono le scadenze ordinarie. Il comune di Guardiaregia (CB) è incluso tra i comuni calamitati dal 1 aprile 2004, con recupero decorrente dal 16 marzo 2006 e rateazione massima di 168 rate mensili. I soggetti colpiti anche dall’alluvione del gennaio 2003 proseguono con le modalità previste per il sisma dell’ottobre 2002; chi è stato colpito solo dall’alluvione del gennaio 2003 segue invece la disciplina specifica di quell’evento. È inoltre chiarito che la sospensione delle procedure esecutive non consente di includere tali somme nel piano di rateazione. Per i lavoratori che hanno variato datore di lavoro durante o dopo la sospensione, la quota a loro carico deve essere versata al precedente datore, che provvede al pagamento; ogni rata deve essere superiore a 12 euro. In caso di cessione, scissione, fusione o incorporazione, il beneficio è subordinato all’espresso accollo di tutti i debiti e crediti contributivi da parte della nuova azienda. Per l’ordinanza 3496/2006 e l’ordinanza 3507/2006 viene precisato che i contributi sospesi ex ordinanza 3507 devono essere versati in unica soluzione entro il 16 gennaio 2007, perché non è prevista la rateazione in 12 mensilità. Infine, per la provincia di Foggia, i benefici dell’ordinanza 3496/2006 spettano solo ai due Comuni di Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino e solo ai datori di lavoro privati.
Eruzione vulcano Etna 2001
Per l’eruzione dell’Etna del 2001 la circolare conferma le disposizioni già impartite con precedenti circolari in attuazione delle ordinanze richiamate. La sospensione contributiva decorre dal 13 luglio 2001, data di inizio dei fenomeni eruttivi, e termina il 31 marzo 2005 in ragione delle proroghe dello stato di emergenza collegate alla durata della sospensione.
Eruzione e sisma vulcano Etna 2002
Per gli eventi del 2002 in provincia di Catania, la circolare richiama la normativa e le precedenti istruzioni applicative. I soggetti residenti nei territori colpiti che abbiano ancora in corso il pagamento rateale ai sensi dell’art. 4 del D.L. 79/1997 devono versare le rate scadute in unica soluzione entro il 16 gennaio 2007, continuando poi con le rate successive secondo le scadenze prestabilite. La sospensione contributiva decorre dal 29 ottobre 2002 e termina il 31 marzo 2004; di conseguenza, il recupero del debito residuo avviene in 17 rate mensili, corrispondenti ai mesi interi di durata della sospensione. Per la sospensione delle procedure esecutive si rinvia, infine, a quanto già precisato per il sisma Campobasso e Foggia.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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