Circolare numero 15 del 14-12-2006 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina l’attribuzione, per l’anno 2006, dell’importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dall’art. 70 della legge n. 388/2000 per i titolari di pensioni con determinati requisiti reddituali. Vengono indicati i soggetti esclusi, le modalità di calcolo per le pensioni con decorrenza infrannuale, i limiti di reddito personali e coniugali, nonché le soglie di importo complessivo delle pensioni che consentono l’erogazione totale o parziale. L’erogazione avviene con la rata di dicembre 2006, in via provvisoria sulla base dei redditi presenti in archivio, con successiva verifica nell’anno 2007.
Importo aggiuntivo di 154,94 euro per i pensionati nel 2006
Importo aggiuntivo di 154,94 euro per i pensionati nel 2006
La circolare disciplina l’erogazione dell’importo aggiuntivo previsto dall’art. 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento all’anno 2006. L’ente precisa le categorie di pensioni interessate, i casi di esclusione, i limiti reddituali da rispettare e le modalità di pagamento, evidenziando che l’attribuzione avviene sulla base dei redditi presenti in archivio e con carattere provvisorio, in attesa della verifica definitiva nel 2007.
Quadro normativo e finalità dell’istituto
L’importo aggiuntivo, pari a 154,94 euro, è stato introdotto a decorrere dal 2001 per i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della stessa, nonché delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e successive modificazioni. Il beneficio spetta soltanto ai soggetti il cui importo complessivo annuo delle pensioni, al netto dei trattamenti di famiglia, non superi il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e che rispettino le condizioni reddituali previste.
Pensioni interessate ed esclusioni
Per il 2006 l’attribuzione dell’importo aggiuntivo riguarda tutte le categorie pensionistiche considerate, con alcune esclusioni espresse:
- pensioni eliminate dai ruoli di pagamento;
- pensioni supplementari;
- pensioni detassate per convenzione contro la doppia imposizione;
- pensioni con importo mensile di dicembre 2006 pari a zero;
- pensioni gestite dal Casellario centrale dei pensionati, in attesa dell’individuazione dell’Ente tenuto all’erogazione.
Per i pensionati residenti all’estero, l’importo aggiuntivo per il 2006 è attribuito provvisoriamente.
Modalità di calcolo per le pensioni infrannuali
Per le pensioni con decorrenza infrannuale l’importo aggiuntivo è riconosciuto in dodicesimi, così come il limite di reddito viene rapportato ai mesi di effettiva percezione della pensione. Se la pensione infrannuale è abbinata a un’altra pensione con decorrenza anteriore, il beneficio può essere riconosciuto per intero, nei limiti annuali previsti. Il pagamento avviene normalmente in sede di erogazione della tredicesima mensilità; in assenza di tredicesima, l’importo è corrisposto con l’ultima mensilità erogata nell’anno. Le eventuali domande o situazioni non elaborate devono essere trattate mediante la procedura di ricostituzione, che consente l’attribuzione dell’importo nell’Area pensioni dei crediti e debiti.
Requisiti reddituali individuali e coniugali
L’importo aggiuntivo spetta solo in presenza dei requisiti reddituali previsti dalla legge:
- il soggetto non coniugato non deve possedere un reddito complessivo individuale assoggettabile a IRPEF per l’anno di riferimento superiore a una volta e mezza il trattamento minimo;
- il soggetto coniugato non deve superare il medesimo limite reddituale individuale e, sommando i redditi del coniuge, non deve oltrepassare tre volte il trattamento minimo;
- non si procede al cumulo dei redditi con il coniuge legalmente ed effettivamente separato.
La circolare richiama inoltre i limiti operativi utilizzati per la verifica dell’anno 2006: il reddito individuale del pensionato non coniugato non deve superare 8.337,81 euro; per il pensionato coniugato il limite personale resta 8.337,81 euro e il reddito cumulato con quello del coniuge non deve superare 16.675,62 euro.
Controllo sull’importo complessivo delle pensioni
La procedura effettua anche il controllo sull’ammontare complessivo delle pensioni percepite nell’anno 2006. Ai fini della determinazione dell’agevolazione:
- se l’importo complessivo degli imponibili pensionistici, comprensivo di maggiorazioni sociali e dell’aumento a 516,46 euro, supera 5.713,48 euro, non spetta alcun importo aggiuntivo;
- se l’importo complessivo è pari o inferiore a 5.558,54 euro e sussistono le condizioni reddituali, spetta l’importo pieno di 154,94 euro;
- se l’importo complessivo è compreso tra 5.558,54 euro e 5.713,48 euro, spetta solo la differenza necessaria a raggiungere il limite di 5.713,48 euro.
Verifica dei redditi e natura provvisoria del pagamento
L’accertamento reddituale viene svolto sulla base dei dati comunicati dal pensionato e dal coniuge, memorizzati nell’archivio dei redditi dell’Ente. Poiché il reddito 2006, o quello riferito a un anno precedente, è considerato presuntivo, l’importo aggiuntivo viene corrisposto in via provvisoria, restando soggetto a eventuale recupero in sede di verifica del reddito accertato.
Pagamento, registrazione e comunicazioni
L’importo aggiuntivo è corrisposto con la rata di pensione del mese di dicembre 2006 e viene riportato nell’Area pensioni dei crediti e debiti con il codice CE71. La circolare specifica che l’importo non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. Ai pensionati beneficiari viene inoltre inserita nel certificato di pensione Mod. 20/b una comunicazione che segnala la corresponsione a dicembre 2006 in misura provvisoria, in attesa della verifica dei dati reddituali definitivi relativi al 2006, che sarà effettuata nel corso del 2007.
Punti principali
Norma di riferimento e finalità
L’importo aggiuntivo di 154,94 euro, introdotto dall’art. 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riconosciuto dal 2001 ai pensionati che rispettano specifici limiti reddituali. La circolare illustra le modalità di determinazione e pagamento per l’anno 2006, sulla base dei redditi già disponibili negli archivi dell’Ente.
Pensioni interessate ed esclusioni
L’agevolazione riguarda le pensioni appartenenti alle categorie considerate, con esclusione delle pensioni eliminate dai ruoli di pagamento, delle pensioni supplementari, di quelle detassate per convenzione contro la doppia imposizione, delle pensioni con importo mensile di dicembre 2006 pari a zero e delle pensioni gestite dal Casellario centrale dei pensionati in attesa dell’individuazione dell’Ente erogatore. Per i titolari residenti all’estero l’importo è attribuito provvisoriamente per il 2006.
Modalità di calcolo e corresponsione
Per le pensioni con decorrenza infrannuale l’importo aggiuntivo è riconosciuto in dodicesimi, con riproporzionamento del limite di reddito ai mesi di percezione della pensione. Se la pensione infrannuale è abbinata a un’altra pensione con decorrenza anteriore, l’importo può essere attribuito per intero, nei limiti annuali previsti. Il pagamento avviene con la tredicesima mensilità oppure, in assenza di tredicesima, con l’ultima mensilità erogata nell’anno. Le situazioni non elaborate devono essere trattate tramite procedura di ricostituzione, con attribuzione nell’Area pensioni dei crediti e debiti.
Requisiti reddituali del pensionato e del coniuge
L’importo aggiuntivo spetta solo se il pensionato non coniugato non supera un reddito complessivo individuale assoggettabile a IRPEF pari a una volta e mezza il trattamento minimo. Se il pensionato è coniugato, non deve superare tale limite individuale e, cumulando i redditi con quelli del coniuge, non deve essere oltre tre volte il trattamento minimo. Non si effettua il cumulo con il coniuge legalmente ed effettivamente separato.
Soglie di importo complessivo delle pensioni
La procedura verifica che l’importo complessivo degli imponibili pensionistici per il 2006 non superi i limiti indicati. Se l’importo complessivo, comprensivo di maggiorazioni sociali e aumento a 516,46 euro, supera 5.713,48 euro, non spetta alcun importo aggiuntivo. Se è pari o inferiore a 5.558,54 euro e sono rispettate le condizioni reddituali, spetta l’importo intero. Se è compreso tra 5.558,54 euro e 5.713,48 euro, spetta solo la differenza fino a concorrenza di 5.713,48 euro.
Verifica dei redditi e provvisorietà dell’erogazione
L’accertamento è effettuato sui dati reddituali comunicati dal pensionato e dal coniuge e presenti nell’archivio dell’Ente. Per il 2006 il reddito del pensionato non coniugato non deve superare 8.337,81 euro; per il pensionato coniugato il limite personale resta 8.337,81 euro e il reddito cumulato con quello del coniuge non deve superare 16.675,62 euro. Poiché i redditi 2006, o relativi ad anni precedenti, sono considerati presuntivi, il beneficio è corrisposto in via provvisoria, con possibile recupero successivo all’esito della verifica definitiva.
Pagamento e comunicazioni ai pensionati
L’importo aggiuntivo è pagato con la rata di pensione di dicembre 2006 ed è registrato nell’Area pensioni dei crediti e debiti con il codice CE71. La circolare precisa che tale importo non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini dell’accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali. Ai pensionati interessati viene inserita nel certificato di pensione Mod. 20/b una comunicazione che segnala la natura provvisoria dell’importo e la verifica dei dati reddituali definitivi nel corso del 2007.
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