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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6467/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del silenzio-rifiuto opposto alle istanze di rimborso della maggior IRAP per i periodi di imposta 2009, 2010 e 2011; la ricorrente deduceva che l'imponibile era stato determinato senza la deduzione dei contributi previdenziali versati per i lavoratori dipendenti (ai sensi dell'art.11, comma 1, lett. a) modificato dalla legge n.296/2006) e contestava la qualificazione del rapporto con il Comune di Napoli come concessione a tariffa, sostenendo invece che si trattava di un contratto di servizio/in house providing non assimilabile a concessione e dunque idoneo a far valere la deduzione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse fondato la propria decisione su accertamenti di fatto precisi: qualificazione dell'ANM come società in house providing, interpretazione del contratto di servizio come forma di concessione e operatività a tariffa amministrata o autorizzata dall'ente. La ricorrente non ha censurato specificamente tali accertamenti né ha esercitato la critica richiesta sulle regole di interpretazione contrattuale (artt.1362 e ss. c.c.), limitandosi a una generica doglianza di violazione dell'art.11 d.lgs. 446/1997. La Corte ha quindi applicato la sanzione dell'inammissibilità. Non si pronuncia sulle spese per mancanza di attività difensiva delle intimate; dà atto della possibile applicazione dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.446 del 1997, art.11, comma 1, lett. a)

    art.11, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.446/1997

    La disposizione, come riformata dalla l. n.296/2006, limita la deduzione che riduce la base imponibile IRAP per determinate categorie; la giurisprudenza interpreta tale norma escludendo il beneficio per le imprese che svolgono servizi regolamentati in forza di concessioni traslative e a tariffa remunerativa.

  • legge n.296 del 27.12.2006, art.1, comma 266

    art.1, comma 266 della l. n.296/2006

    Modifica l'art.11 d.lgs. 446/1997 introducendo la riduzione del cuneo fiscale; l'applicabilità del beneficio richiede l'assenza congiunta dei presupposti 'concessione' e 'tariffa remunerativa'.

  • d.lgs. 18 dicembre 1997 n.442, art.18

    art.18 del d.lgs. 18 dicembre 1997 n.442

    Norma richiamata dalla ricorrente per sostenere l'espletamento di procedure concorsuali e che il rapporto fosse di natura privatistica (contratti-ponte o contratti di servizio), argomentazione ritenuta insufficiente in Cassazione senza il preciso censimento degli accertamenti di fatto.

  • artt.1362 e ss. cod. civ.

    Regole legali di interpretazione contrattuale: la Corte ricorda che per censurare in Cassazione l'interpretazione del contratto adottata dal giudice di merito il ricorrente deve indicare specificamente le norme violate e mostrare in cosa l'applicazione sia stata illogica o insufficiente; tale onere non è stato adempiuto dalla ricorrente.

  • d.l. n.137 del 2020, art.23, comma 8-bis (conv. legge n.176/2020)

    art.23, comma 8-bis del d.l. n.137/2020 conv. legge n.176/2020

    Disposizione procedurale che ha consentito l'avvio alla pubblica udienza e il deposito di conclusioni da parte del pubblico ministero; il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso, ma la decisione si è risolta sull'inammissibilità formale del ricorso.

  • D.P.R. n.115 del 2002, art.13, comma 1 quater

    art.13 comma 1 quater del D.P.R. n.115/2002

    Norma richiamata nella parte finale per l'annotazione della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Per ottenere la deduzione prevista dall'art.11 d.lgs. 446/1997 (come modificato dalla l.296/2006) è necessario dimostrare che non ricorrono congiuntamente i presupposti 'concessione' e 'tariffa remunerativa'; se il rapporto è qualificato come concessione a tariffa, il beneficio è escluso.
  • La qualificazione del rapporto tra impresa e ente pubblico (appalto vs concessione; esistenza di tariffa remunerativa) è accertamento di fatto di competenza del giudice di merito: in Cassazione occorre censurare specificamente tali accertamenti per evitarne l'inammissibilità.
  • Le società in house providing non sono automaticamente escluse dal beneficio IRAP, ma devono provare che il rapporto non integra concessione a tariffa; l'onere probatorio grava sul contribuente.
  • Nel ricorso per cassazione avverso decisioni che si fondano su interpretazioni contrattuali, il ricorrente deve esplicitare la violazione dei canoni di interpretazione (artt.1362 ss. c.c.) e spiegare in che modo il giudice di merito si sia discostato da tali canoni o abbia fornito motivazioni illogiche o insufficienti.
  • La mancata contestazione puntuale e motivata degli accertamenti di fatto effettuati dal giudice di merito espone il ricorso alla sanzione dell'inammissibilità.

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