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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2069

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2069 della Commissione, del 13 novembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive flonicamid (IKI-220), metalaxil, penoxsulam e proquinazid (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga i periodi di approvazione di quattro sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, modificando l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La proroga è giustificata dal fatto che le domande di rinnovo sono pendenti e che i tempi tecnici di valutazione possono comportare la scadenza dell’approvazione prima della decisione finale. Il provvedimento fissa nuove date di scadenza differenziate per ciascuna sostanza e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Proroga dei periodi di approvazione di quattro sostanze attive fitosanitarie (flonicamid, metalaxil, penoxsulam e proquinazid) mediante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Si applica alle sostanze attive fitosanitarie flonicamid (IKI-220), metalaxil, penoxsulam e proquinazid, già considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 e incluse nella parte A dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. Incide sui periodi di approvazione e quindi, indirettamente, sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze nell’Unione europea e negli Stati membri. Non disciplina il rinnovo nel merito, ma proroga temporaneamente la validità in attesa della decisione sulle domande di rinnovo.

Proroga dei periodi di approvazione di flonicamid, metalaxil, penoxsulam e proquinazid

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2069 della Commissione interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari, modificando il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. L’obiettivo è evitare che l’approvazione di quattro sostanze attive scada prima della conclusione della procedura di rinnovo, tenuto conto dei tempi tecnici di valutazione e del programma di lavoro fissato dalla Commissione per le sostanze in scadenza nel periodo 2019-2021.

Contesto normativo e ragioni della proroga

La parte A dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 elenca le sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. Le domande di rinnovo per le sostanze oggetto del regolamento sono state presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, che disciplina la procedura di rinnovo.

La Commissione evidenzia che, per ragioni indipendenti dal richiedente, l’approvazione può scadere prima della decisione sul rinnovo. Inoltre, poiché il numero di sostanze da valutare è elevato, la Commissione ha istituito con la decisione di esecuzione C(2016)6104 un programma di lavoro che raggruppa le sostanze e ne stabilisce le priorità sulla base di criteri di sicurezza per la salute umana, animale e per l’ambiente. Le sostanze qui considerate non rientrano tra quelle prioritarie.

Ambito della modifica

La modifica riguarda quattro sostanze attive fitosanitarie già approvate:

  • flonicamid (IKI-220),
  • metalaxil,
  • penoxsulam,
  • proquinazid.

L’intervento non incide sul merito del rinnovo, ma soltanto sulla durata temporale dell’approvazione, mediante aggiornamento della data di scadenza nell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011.

Nuove date di scadenza

Il regolamento differenzia la proroga in funzione della sostanza:

  • proquinazid: proroga di due anni, con scadenza fissata al 31 luglio 2022;
  • flonicamid (IKI-220): proroga di tre anni, con scadenza fissata al 31 agosto 2023;
  • metalaxil: proroga di tre anni, con scadenza fissata al 30 giugno 2023;
  • penoxsulam: proroga di tre anni, con scadenza fissata al 31 luglio 2023.

La scelta tiene conto della data originaria di scadenza, dell’obbligo di presentare il fascicolo supplementare almeno 30 mesi prima della scadenza e dell’esigenza di distribuire in modo equilibrato il carico di lavoro tra gli Stati membri che fungono da relatore e correlatore.

Rapporti con l’eventuale esito della procedura di rinnovo

Il regolamento precisa le conseguenze qualora la procedura di rinnovo non segua il calendario atteso:

  • se il fascicolo supplementare non è presentato almeno 30 mesi prima della data di scadenza, la Commissione fissa la scadenza alla data originariamente prevista o alla prima data successiva possibile;
  • se la Commissione adotta un regolamento di non rinnovo, la scadenza coincide con la data già prevista o, se successiva, con la data di entrata in vigore del regolamento di non rinnovo;
  • se la sostanza è rinnovata, la Commissione si adopera per rendere applicabile il rinnovo alla data più prossima possibile.

Entrata in vigore e efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, in quanto regolamento di esecuzione, produce effetti immediati sull’assetto delle approvazioni delle sostanze attive interessate.

Disposizioni principali

Modifica dell’elenco delle sostanze approvate

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato per aggiornare la data di scadenza dell’approvazione delle sostanze attive interessate, che restano incluse nella parte A dell’allegato come sostanze considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Proroga dei periodi di approvazione

La proroga è fissata in base alla situazione delle domande di rinnovo: per proquinazid la proroga è di due anni; per flonicamid (IKI-220), metalaxil e penoxsulam la proroga è di tre anni. Le nuove date di scadenza sono: penoxsulam 31 luglio 2023; proquinazid 31 luglio 2022; metalaxil 30 giugno 2023; flonicamid (IKI-220) 31 agosto 2023.

Collegamento con la procedura di rinnovo

Le domande di rinnovo sono state presentate ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012. Poiché il fascicolo supplementare deve essere presentato almeno 30 mesi prima della scadenza, la proroga serve a evitare che l’approvazione scada prima della conclusione della valutazione.

Ipotesi di mancata presentazione del fascicolo o di esito negativo

Se non viene presentato il fascicolo supplementare nei termini previsti, la Commissione fissa la data di scadenza alla data già prevista prima del presente regolamento o alla prima data possibile successiva. Se viene adottato un regolamento che stabilisce la mancata rinnovazione dell’approvazione, la scadenza coincide con la data originariamente prevista o, se successiva, con la data di entrata in vigore del regolamento di non rinnovo. Se invece il rinnovo viene disposto, la Commissione si adopera per far decorrere l’applicazione dalla data più prossima possibile.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasicurezza alimentaresostanze chimiche

Testo integrale

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