Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29225/2025 del 07/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza per: (1) presunta legittimità degli immobili insistenti sulla particella 290 in quanto preesistenti agli anni '50/60 e quindi sottratti alla disciplina urbanistica; (2) esistenza di rapporto di pertinenzialità ex art. 817 c.c. tra i garage sulla particella 290 e le unità residenziali sulla particella 289, sicché le trasformazioni sarebbero ricomprese nella medesima destinazione omogenea (applicazione dell'art. 27-ter, comma 3, del d.P.R. 380/2001); (3) critica per un presunto esercizio di poteri tipicamente amministrativi da parte dei giudici penali (disapplicazione di atti amministrativi legittimi); (4) assenza dell'elemento soggettivo del reato (perplessità circa il dolo, invocando orientamenti di diritto secondo cui la lottizzazione sarebbe contravvenzione dolosa e/o la fiducia nei titoli amministrativi).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: il ricorso conteneva censure non proposte nel gravame o non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata; il fatto che gli immobili fossero preesistenti agli anni '60 non risultava né dalla sentenza impugnata né era provato nel ricorso; i titoli edilizi (concessione in sanatoria n.9/2008, permesso di costruire n.28/2008 e successivi) presentavano profili di illegittimità rilevati da merito (sanatoria incompleta, caratteri di destinazione residenziale evidenti nelle tavole di progetto, sospensione e varianti); il rapporto di pertinenzialità non risultava dimostrato alla luce dei requisiti giurisprudenziali (individualità del manufatto, assenza di autonomia di mercato, dimensioni ridotte, ecc.), mentre i manufatti erano ritenuti autonomi e con apprezzabile valore di mercato; il giudice penale è legittimato a controllare la legittimità dei titoli amministrativi e ad accertare la rilevanza penale delle opere, senza essere vincolato dall'esistenza del titolo; la Corte d'appello ha correttamente ritenuto sussistente il dolo, poiché il comportamento del ricorrente è stato valutato come pervicace finalizzato a mutare la destinazione agricola dell'area. Conseguenze pratiche: il ricorso è rigettato, il ricorrente condannato al pagamento di una somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), art. 44 e art. 95

    Le norme penali (richiamate come riferimento ai reati edilizi) sono state applicate per qualificare le condotte come edificazione/lottizzazione abusiva; la Corte ha ritenuto che gli interventi realizzati erano difformi rispetto ai titoli e agli strumenti urbanistici e quindi penalmente rilevanti.

  • art. 81 cod. pen.

    Applicato il cumulo formale/concorsuale delle pene, unificando più reati ai fini della determinazione della sanzione.

  • art. 817 cod. civ.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il vincolo di pertinenzialità per volontà del proprietario; la Corte ha però ritenuto che i requisiti oggettivi e funzionali della pertinenzialità non sussistevano nel caso concreto.

  • d.P.R. 380/2001, art. 27-ter, comma 3

    Invocato dal ricorrente per giustificare il cambio di destinazione tra categorie omogenee; la Corte ha ritenuto che la presunta applicazione non fosse supportata dai titoli e dagli atti antecedenti e che la DIA del 2013 rappresentasse una trasformazione successiva e contraria agli strumenti urbanistici.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a)

    Richiamato in riferimento ai motivi di impugnazione: la Corte ha ritenuto che alcune doglianze non fossero rilevate perché non tempestivamente o correttamente formulate nel gravame, conducendo all'inammissibilità del ricorso.

  • art. 55 L.R. 38/99

    Norma regionale che fissa limiti (es. lotto minimo di 3000 mq) per l'edificazione: la Corte ha considerato la trasformazione in contrasto con tali disposizioni urbanistiche.

  • art. 1, comma 64, L. n.103/2017 e art. 616 c.p.p.

    Richiamati con riferimento alla facoltà di aumentare la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha quantificato equitativamente €3.000,00 a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Il giudice penale può verificare la legittimità sostanziale dei titoli amministrativi e non è vincolato da un provvedimento amministrativo favorevole: l'esistenza di un titolo non impedisce automaticamente l'accertamento della responsabilità penale se l'opera è difforme dagli strumenti urbanistici.
  • La pertinenzialità ex art. 817 c.c. richiede requisiti oggettivi e funzionali rigorosi (individualità del manufatto, assenza di autonomia economica, dimensioni ridotte, destinazione funzionale a servizio dell'immobile dominante); la mera volontà del proprietario non è sufficiente a provarla se i fatti materiali e gli atti non la rispecchiano.
  • La lottizzazione o edificazione abusiva può configurarsi sia nella forma dolosa sia in forma colposa: la giurisprudenza ammette responsabilità anche per colpa, ma il dolo può essere desunto da una condotta pervicace volta a mutare la destinazione urbanistica dell'area.
  • Le censure in Cassazione devono confrontarsi compiutamente con la motivazione delle sentenze di merito e non introdurre fatti o argomenti nuovi non dedotti nel gravame: altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • La presentazione successiva di una DIA o di altri atti che alterino la rappresentazione della destinazione d'uso non annulla il controllo giudiziale sulla conformità complessiva dell'intervento rispetto agli strumenti urbanistici e alle regole di disciplina territoriale.
  • Per impugnare con successo decisioni in materia edilizia/penale è necessario fornire prova documentale e collegamento probatorio chiaro e non meri asserti: l'epoca di costruzione, il contenuto dei titoli e le risultanze progettuali devono essere dimostrate dagli atti prodotti.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.