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Sentenza

Sentenza del 12/01/2016 n. 154 - Comm. Trib. Prov. Milano

Robin Hood Tax - Illegittimità costituzionale - Sentenza 10/2015 Corte Costituzionale - Giudizi pendenti - Inapplicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava gli effetti nel tempo della sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 81 del d.l. 112/2008, istitutivo della cosiddetta Robin Hood Tax. Il ricorrente sosteneva che la declaratoria di incostituzionalità dovesse operare retroattivamente anche nei giudizi pendenti, impedendo la riscossione dell'imposta o imponendo il rimborso di quanto versato. La tesi contraria riteneva invece applicabile il regime temporale stabilito dalla stessa pronuncia costituzionale.

La decisione

È stata affermata l'inapplicabilità retroattiva della sentenza n. 10/2015 ai giudizi pendenti relativi a periodi anteriori alla sua efficacia, secondo i limiti temporali indicati dalla Corte costituzionale. Pertanto, la declaratoria di illegittimità non comporta automaticamente la riapertura o la definizione favorevole di tutte le controversie già pendenti né il rimborso generalizzato delle somme versate. Il ricorso del contribuente è quindi risultato infondato o comunque non accoglibile nei limiti della pretesa retroattiva.

Norme richiamate

  • Art. 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112

    Norma istitutiva della cosiddetta Robin Hood Tax

    La norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 10/2015.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015

    La sentenza ha dichiarato incostituzionale l'art. 81 del d.l. 112/2008

    La pronuncia non è stata ritenuta automaticamente applicabile retroattivamente ai giudizi pendenti, dovendosi rispettare i limiti temporali e gli effetti stabiliti dalla Corte stessa.

Massime di principio

  • La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma tributaria non determina necessariamente il rimborso automatico delle somme versate né l'accoglimento di tutti i giudizi pendenti.
  • Occorre verificare attentamente la decorrenza degli effetti della pronuncia costituzionale e gli eventuali limiti espressamente stabiliti dalla Corte.
  • Nei contenziosi pendenti, la declaratoria di incostituzionalità deve essere coordinata con la disciplina transitoria e con la specifica situazione processuale e sostanziale del contribuente.
  • Una sentenza costituzionale può produrre effetti limitati nel tempo quando la Corte individua esigenze di equilibrio finanziario o altri interessi costituzionalmente rilevanti, senza che ciò elimini automaticamente gli effetti già prodottisi.

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