Sentenza del 02/08/2017 n. 19183 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso dell'IRPEF relativa all'anno 2000, trattenuta sulla liquidazione del fondo integrativo aziendale P.I.A. corrisposta alla cessazione del rapporto di lavoro. Il contribuente chiedeva l'applicazione dell'aliquota agevolata del 12,50% prevista per le somme costituenti rendimento del capitale accantonato. L'Agenzia contestava che la C.T.R. avesse riconosciuto tale aliquota senza verificare se le somme fossero effettivamente derivate dall'investimento del capitale sui mercati finanziari, anziché da meri accantonamenti contabili secondo un criterio retributivo. La Corte ha inoltre precisato che l'onere di provare la concreta sussistenza dei rendimenti finanziari grava sul contribuente che chiede il rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della C.T.R. del Lazio e rinviato la causa alla stessa C.T.R., in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Il giudice del rinvio dovrà verificare, in concreto, quali somme della liquidazione siano effettivamente riconducibili a investimenti del capitale accantonato sul mercato. Solo tali somme, maturate fino al 31 dicembre 2000, potranno beneficiare dell'aliquota del 12,50%; per le altre resta applicabile il regime della tassazione separata.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 42, comma 4
Richiamato quale fondamento dell'applicazione dell'aliquota agevolata alle somme della prestazione previdenziale o integrativa qualificabili come rendimento del capitale.
Legge n. 482 del 1985, art. 6
Prevede il riferimento all'aliquota del 12,50% per le somme costituenti rendimento, ma la Corte chiarisce che l'agevolazione riguarda esclusivamente il rendimento derivante da effettivo impiego del capitale sul mercato.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63
Disciplina il giudizio di rinvio nel processo tributario; la sentenza rinviata deve conformarsi al principio di diritto stabilito dalla Corte di cassazione.
Codice di procedura civile, artt. 115, 378, 384, 392 e 394
Le norme riguardano, rispettivamente, la valutazione delle prove, il deposito di memorie in cassazione, l'efficacia vincolante del principio di diritto e le regole del giudizio di rinvio. La C.T.R. avrebbe dovuto esaminare le allegazioni e le prove relative all'effettivo investimento dei fondi.
Codice civile, art. 2909
Richiamato in relazione all'autorità del giudicato e al necessario rispetto, nel giudizio successivo, delle statuizioni ormai vincolanti.
Massime di principio
- L'aliquota agevolata del 12,50% sulle somme maturate fino al 31 dicembre 2000 non si applica automaticamente all'intera liquidazione di un fondo integrativo: riguarda soltanto la componente qualificabile come rendimento.
- Per rendimento deve intendersi il risultato di un effettivo investimento o impiego del capitale accantonato sui mercati finanziari; il semplice accantonamento contabile o la formazione di riserve matematiche non è sufficiente.
- Il contribuente che chiede il rimborso della maggiore ritenuta è attore in senso sostanziale e deve provare sia l'esistenza del rendimento sia la quota della prestazione che deriva concretamente dall'investimento.
- In sede di rinvio, il giudice deve attenersi rigorosamente al principio di diritto stabilito dalla Cassazione e svolgere l'accertamento fattuale richiesto, senza limitarsi a ripetere formule astratte.
- In assenza di prova dell'effettivo investimento sul mercato, le somme non possono beneficiare dell'aliquota agevolata e restano soggette al regime fiscale ordinario applicabile alla prestazione.
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