Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 9593/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’esecuzione di sentenza del Tribunale di Velletri n. 1525/2023 pubbl. il 12/12/2023 RG n. 6526/2022 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202510961

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento dell'Amministrazione all'obbligo di dare esecuzione a una sentenza civile passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri n. 1525/2023, passata in giudicato, deducendo l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha inoltre domandato la condanna al pagamento di una penalità di mora. L'Amministrazione, pur costituita in giudizio, non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione del titolo giudiziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che l'Amministrazione non aveva contestato né chiarito l'allegato inadempimento. In applicazione dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha ritenuto sussistente l'obbligo dell'Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza civile, precisando che i presupposti della pretesa riconosciuta dal giudicato non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. È stato assegnato all'Amministrazione il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato sin d'ora un Commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, il quale potrà intervenire previa richiesta della ricorrente e dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché la nomina del Commissario ad acta costituisce, nel caso concreto, ragione esimente rispetto alla condanna ad astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. L'Amministrazione è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 400 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    La condanna al pagamento di una penalità di mora nel giudizio di ottemperanza è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, che deve considerare l'eventuale sussistenza di ragioni ostative; nel caso concreto, la nomina del Commissario ad acta è stata ritenuta ragione esimente.

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominando, in caso di persistente inadempimento, un Commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente allega l'inadempimento dell'amministrazione all'obbligo derivante da un giudicato e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o contestazioni idonee, la pretesa esecutiva può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
  • In sede di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti della pretesa già riconosciuta dal giudicato, dovendosi l'amministrazione limitare a darvi esecuzione.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per l'esecuzione e nominare contestualmente un Commissario ad acta destinato a intervenire, previa richiesta dell'interessato, in caso di persistente inadempimento.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non è automatica: la sua applicazione richiede una valutazione discrezionale delle ragioni ostative e può essere esclusa quando la nomina del Commissario ad acta offra un rimedio esecutivo adeguato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.