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Sentenza

Sentenza del 14/12/2017 n. 1109 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

Accertamento - Avviso di accertamento - Notificazioni - Modalità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente sosteneva che l'avviso di accertamento fosse stato notificato invalidamente presso la vecchia residenza in Italia, poiché egli si era trasferito all'estero. La questione riguardava l'efficacia del trasferimento ai fini fiscali e l'eventuale obbligo dell'Ufficio di ricercare autonomamente la nuova residenza estera. Secondo l'orientamento richiamato, il trasferimento non è opponibile all'Amministrazione se il contribuente non ha completato l'iscrizione all'AIRE e non ha comunicato all'Ufficio la nuova residenza o domicilio all'estero.

La decisione

La notificazione dell'avviso di accertamento presso la precedente residenza italiana è stata ritenuta valida, poiché il contribuente non aveva perfezionato l'iscrizione all'AIRE e non risultava pervenuta all'Ufficio alcuna comunicazione della residenza estera. In tali condizioni, l'Amministrazione può fare riferimento ai dati anagrafici e fiscali ufficialmente disponibili, senza essere tenuta a svolgere ulteriori ricerche della residenza all'estero.

Norme richiamate

  • Legge 27 ottobre 1988, n. 470, disciplina dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)

    L'iscrizione all'AIRE costituisce un elemento rilevante per rendere formalmente conoscibile all'Amministrazione il trasferimento della residenza all'estero; la mancata iscrizione può consentire la validità delle notifiche effettuate presso la precedente residenza italiana.

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 9962 del 2010

    Il trasferimento all'estero non è sufficiente, da solo, a rendere invalida la notificazione presso la residenza italiana risultante agli atti, quando il contribuente non abbia adempiuto agli obblighi formali di iscrizione all'AIRE e comunicazione.

  • Cassazione civile, sentenza n. 16289 del 2015

    Conferma la rilevanza degli adempimenti formali e della conoscibilità della nuova residenza da parte dell'Amministrazione ai fini della validità della notifica.

  • Cassazione civile, sentenza n. 21922 del 21 settembre 2017

    Ribadisce che, in assenza di iscrizione all'AIRE e di comunicazione della residenza estera all'Ufficio, la notifica presso la vecchia residenza italiana può considerarsi validamente eseguita.

Massime di principio

  • Il semplice trasferimento materiale all'estero non rende automaticamente invalida una notifica fiscale effettuata presso la precedente residenza italiana.
  • Il contribuente che si trasferisce all'estero deve completare l'iscrizione all'AIRE e comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo o domicilio fiscale agli uffici competenti.
  • L'Amministrazione può basarsi sulle informazioni anagrafiche e fiscali ufficialmente disponibili e, di regola, non è obbligata a ricercare autonomamente il contribuente all'estero se il trasferimento non è stato formalizzato o comunicato.
  • Per contestare la notifica, il contribuente deve dimostrare non solo il trasferimento effettivo, ma anche l'adempimento degli obblighi formali o la concreta conoscenza della nuova residenza da parte dell'Amministrazione.
  • La validità concreta della notificazione dipende comunque dalle modalità utilizzate e dalla documentazione disponibile nel caso specifico.

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