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Ordinanza

Ordinanza n. 215/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive da inquadrare nel ruolo di cui all’articolo 419 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per le esigenze dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione e del merito, pubblicato con Avviso prot. n. 58754 del 17.12.2025, e del successivo elenco integrativo pubblicato il 19.12.2025 prot. n. 58896, nella parte in cui non è stato inserito il nominativo della ricorrente, del voto ottenuto dalla stessa candidata alla prova preselettiva, dei quesiti di logica inseriti nella prova preselettiva, nonché ove occorra dei verbali di predisposizione, scelta, sorteggio e validazione dei quiz, ancorché non conosciuti; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente; e per la condanna ex art. 30 c.p.a. del Ministero dell’Istruzione e del Merito al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio della prova preselettiva della ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini della conseguente ammissione alla prova scritta.

Giustizia amministrativa202515926

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: elenco dei candidati ammessi alla prova scritta e relativo elenco integrativo, nella parte in cui non includevano la ricorrente, nonché il punteggio della prova preselettiva e i quesiti di logica contestati

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla prova preselettiva del concorso pubblico per l'assunzione di 145 dirigenti tecnici di seconda fascia con funzioni ispettive, contestando la propria mancata inclusione nell'elenco degli ammessi alla prova scritta, il punteggio conseguito e i quesiti di logica inseriti nella prova preselettiva, oltre agli atti presupposti relativi alla predisposizione, scelta, sorteggio e validazione dei quiz. Ha chiesto l'annullamento degli atti e il risarcimento del danno in forma specifica, mediante rettifica del punteggio e ammissione alla prova scritta. In via cautelare ha chiesto di essere ammessa con riserva alla prova scritta imminente.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare limitatamente all'ammissione con riserva della ricorrente alla prova scritta, senza definire il merito delle censure né disporre l'annullamento degli atti impugnati. Il fumus boni iuris è stato ravvisato nella prossimità del punteggio della ricorrente alla soglia di superamento, nella peculiarità dei quesiti contestati, essenzialmente o prevalentemente fondati sulla logica, e nell'assenza, allo stato, di puntuali controargomentazioni dell'Amministrazione. Il periculum in mora è stato riconosciuto in relazione all'imminenza della prova scritta, programmata per il 19 e 20 gennaio 2026, e alla necessità di evitare il consolidarsi di una situazione difficilmente reversibile. Nel bilanciamento degli interessi, il TAR ha escluso che l'ammissione con riserva potesse arrecare all'Amministrazione un pregiudizio prevalente. La trattazione del merito è stata fissata per il 28 ottobre 2026; le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha valutato il fumus boni iuris, il periculum in mora e il bilanciamento degli interessi.

  • art. 30 c.p.a.

    È stato richiamato quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica, senza che tale domanda sia stata definita con l'ordinanza cautelare.

  • art. 419 d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297

    Individua il ruolo nel quale sarebbero stati inquadrati i dirigenti tecnici oggetto del concorso; il testo non espone una specifica interpretazione della disposizione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la prossimità del punteggio del candidato alla soglia di superamento può concorrere alla valutazione del fumus boni iuris quando siano contestati quesiti della prova preselettiva con caratteristiche peculiari e l'amministrazione non abbia fornito puntuali controargomentazioni.
  • L'imminenza della prova concorsuale successiva può integrare il periculum in mora, qualora la mancata ammissione rischi di determinare una situazione non facilmente reversibile per il candidato.
  • L'ammissione con riserva a una prova concorsuale può essere disposta quando, nel bilanciamento degli interessi, essa non determini per l'amministrazione un pregiudizio prevalente rispetto all'interesse del candidato a partecipare alla procedura.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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