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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14010/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione per manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti, limitatamente alla confisca del denaro sequestrato (in particolare della somma di euro 5.900,00 rinvenuta presso l'abitazione della fidanzata, mentre euro 610,00 erano nella tasca indossata dall'imputato al momento dell'arresto) e alla confisca e distruzione di telefoni cellulari (il ricorrente sostiene che soltanto uno dei dispositivi ha fornito riscontri probatori e che non vi sono elementi che colleghino gli altri telefoni all'attività delittuosa). Il ricorrente deduce che il denaro è riconducibile a vendita di un motociclo e a proventi della fidanzata e che non esiste nesso con il reato di mera detenzione; quanto ai telefoni contesta il travisamento degli esiti delle analisi forensi.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. La Corte ha annullato la parte della sentenza di patteggiamento relativa alla confisca della somma di euro 5.900,00 (rinviando il giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza per una nuova valutazione, anche alla luce della possibile applicazione dell'art. 240-bis cod. pen. su rinvio dell'art. 85-bis del d.P.R. 309/1990). La Corte ha ritenuto, in conformità alla giurisprudenza consolidata, che per il reato di illecita detenzione di stupefacenti non sia normalmente consentita la confisca del denaro come profitto del reato se non sussiste il nesso con una attività di cessione/traffico. Sulla questione dei telefoni cellulari il ricorso è stato invece dichiarato inammissibile: dagli atti emergeva un riscontro positivo su almeno un dispositivo (Google Pixel 8-A) con conversazioni pertinenti all'attività delittuosa e il ricorrente non ha allegato in modo esaustivo elementi che dimostrassero il travisamento dell'atto impugnato.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come base del patteggiamento applicato dal GIP per infliggere la pena concordata.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per individuare il concorso di persone nel reato contestato.

  • art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Individuazione del reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti e delle relative sanzioni applicate nel caso concreto.

  • art. 73, comma 7-bis d.P.R. n. 309/1990

    Norma che prevede la confisca in relazione a reati relativi a sostanze stupefacenti; la Corte ha richiamato i limiti di applicazione di misure ablative rispetto al reato di mera detenzione.

  • art. 240, primo comma, cod. pen.

    Richiamato in relazione alla confisca e distruzione di cose (qui telefoni): la Corte ha esaminato la fondatezza della misura e ha lasciato intatta la decisione sui dispositivi per i quali emergeva riscontro probatorio.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Fondamento del motivo di ricorso invocato (manifesto travisamento dei fatti / illogicità della motivazione).

  • art. 240-bis cod. pen.

    Norma indicata dalla Corte come possibile base legale per la confisca del denaro in relazione a reati connessi al traffico di stupefacenti, valutabile se applicabile mediante il rinvio previsto dall'art. 85-bis del d.P.R. 309/1990.

  • art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma che rinvia all'art. 240-bis cod. pen.; la Corte ha disposto che il GIP valuti la confisca alla luce di tale rinvio nel nuovo giudizio.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Citato nella giurisprudenza richiamata: disciplina l'illegittimità di misure di sicurezza o ablative applicate nel patteggiamento quando non conformi ai presupposti di legge.

Massime di principio

  • Per il reato di mera detenzione di stupefacenti la confisca del denaro non è ammessa se non è provato il nesso con attività di cessione/traffico; il denaro rinvenuto a casa non è automaticamente considerato profitto del reato.
  • La confisca di somme trovate addosso all'arrestato contestualmente allo stupefacente è più facilmente giustificabile, mentre somme rinvenute altrove (es. abitazione di terzi o della convivente) richiedono prove del nesso con il reato.
  • Nei patteggiamenti il giudice deve verificare la legittimità delle misure ablative richieste o concordate: misure illegittime possono determinare annullamento parziale della sentenza di patteggiamento.
  • Per la confisca di beni collegati a reati di stupefacenti può essere valutata l'applicazione dell'art. 240-bis cod. pen. tramite il rinvio dell'art. 85-bis del d.P.R. 309/1990, ma ciò richiede un concreto accertamento del nesso di causalità tra il bene e l'attività illecita.
  • Quanto ai dispositivi elettronici, la confisca di ciascun dispositivo richiede specifici elementi probatori relativi all'utilizzo del singolo apparecchio per l'attività delittuosa; la presenza di prova su un solo dispositivo non giustifica automaticamente la confisca di tutti gli altri senza specifica motivazione.
  • In cassazione il ricorrente deve allegare e documentare compiutamente il presunto travisamento dei fatti: la mera contestazione astratta non è sufficiente a rendere ammissibile o fondata l'impugnazione.

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