Regolamento (UE) 2023/121
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/121 della Commissione del 17 gennaio 2023 recante modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro applicativo del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165, autorizzando nuove sostanze e ampliando alcuni usi già consentiti nella produzione biologica. Interviene inoltre per rettificare errori presenti negli allegati, in particolare sulla gomma di guar e sul talco E 553b, e per rinviare al 1o gennaio 2026 l’applicazione del requisito di origine biologica per la gomma di gellano. Alcune rettifiche hanno efficacia retroattiva, in particolare quella sul talco E 553b a decorrere dal 5 agosto 2021.
Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 con l’estensione e l’aggiornamento degli elenchi di sostanze autorizzate nella produzione biologica.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori della produzione biologica nell’Unione europea, con effetti sugli elenchi di sostanze ammesse per l’uso come sostanze di base, sostanze attive fitosanitarie, concimi/ammendanti/nutrienti, mangimi, alimenti per animali da compagnia e additivi/ausiliari di trasformazione negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. Incide quindi su agricoltura biologica, zootecnia biologica, trasformazione di alimenti biologici e produzione di mangimi; introduce anche rettifiche retroattive limitate. Non risultano esclusioni generali ulteriori rispetto alle condizioni specifiche previste per ciascuna sostanza.
Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 sulla produzione biologica
Il regolamento della Commissione interviene sul sistema di autorizzazioni di prodotti e sostanze utilizzabili nella produzione biologica disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165. Le modifiche sono fondate sulle raccomandazioni tecniche dell’EGTOP e mirano sia ad ampliare l’elenco delle sostanze ammesse, sia a correggere errori di collocazione o di formulazione presenti negli allegati. In un caso, il regolamento differisce anche nel tempo l’applicazione di un nuovo requisito di disponibilità biologica per evitare criticità operative nel settore.
Ambito e finalità
Il provvedimento incide sugli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 relativi a sostanze di base, sostanze attive fitosanitarie a basso rischio o non classificate, concimi, ammendanti, nutrienti, mangimi, additivi per mangimi, alimenti per animali da compagnia, additivi alimentari e ausiliari di trasformazione. La ratio è consentire l’uso di ulteriori sostanze nella filiera biologica, assicurando al contempo coerenza con le valutazioni scientifiche e con la disciplina UE pertinente, in particolare per alcuni prodotti fertilizzanti e additivi.
Sostanze di base e sostanze attive per la protezione delle colture
Nell’allegato I viene inserito, tra le sostanze di base, il metasilicato di magnesio idrogeno identificato come talco E 553b, di qualità alimentare conforme al regolamento (UE) n. 231/2012. Sempre nell’allegato I sono aggiunte tra le sostanze attive a basso rischio:
- ABE-IT 56, con la condizione che non sia ottenuto da OGM né utilizzando substrati di coltivazione di origine OGM;
- pirofosfato ferrico;
- estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce.
La deltametrina, già presente nell’elenco, viene limitata a un uso specifico: solo in trappole con specifiche sostanze attrattive contro Bactrocera oleae, Ceratitis capitata e Rhagoletis completa.
Concimi, ammendanti e nutrienti
Nell’allegato II vengono autorizzate tre ulteriori categorie di sostanze:
- struvite recuperata e precipitati di sali di fosfato, purché conformi ai requisiti del regolamento (UE) 2019/1009 e purché il letame animale usato come materiale di partenza non provenga da allevamenti industriali;
- nitrato di sodio, ma solo per la produzione di alghe su terraferma in sistemi chiusi;
- cloruro di potassio (muriato di potassio), ma solo se di origine naturale.
Mangimi, additivi per mangimi e alimenti per animali da compagnia
L’allegato III è ampiamente integrato. Nella parte A sono aggiunti:
- fosfato mono-dicalcico tra le materie prime per mangimi di origine minerale;
- trifosfato pentasodico (STPP) e diidrogenodifosfato di disodio (SAPP) come materie prime solo per alimenti per animali da compagnia;
- lieviti e prodotti del lievito, se non disponibili di origine biologica.
Nella parte B sono inseriti o riformulati diversi additivi tecnologici e nutrizionali:
- carragenina, solo per alimenti per animali da compagnia;
- farina di semi di carrube (gomma di carrube), ottenuta esclusivamente mediante torrefazione e da origine biologica se disponibile;
- acacia (gomma arabica), solo per alimenti per animali da compagnia e da origine biologica se disponibile;
- gomma di xantano;
- argilla sepiolitica e illite-montmorillonite-caolinite come agenti leganti e antiagglomeranti;
- bentonite come sostanza per la riduzione della contaminazione dei mangimi dalle micotossine;
- taurina, solo per gatti e cani, se disponibile non di origine sintetica;
- betaina anidra, ora autorizzata anche per i pesci monogastrici, con preferenza per l’origine biologica e, in mancanza, naturale;
- cloruro di ammonio, solo per gatti.
Additivi alimentari e ausiliari di trasformazione
Nell’allegato V si interviene in due direzioni. Da un lato, la gomma di gellano E 418 è ammessa solo nella forma ad alto tasso di acile e solo se di produzione biologica, ma tale requisito diventa applicabile dal 1o gennaio 2026. Dall’altro, il biossido di silicio E 551 viene riformulato per consentirne l’uso in cacao, erbe e spezie in polvere essiccate, aromi e propoli, con uso sul cacao limitato ai distributori automatici.
Per gli ausiliari di fabbricazione e altri prodotti impiegabili nella trasformazione di ingredienti agricoli biologici, l’estratto di luppolo e l’estratto di colofonia di pino sono autorizzati come antimicrobici per prodotti di origine vegetale, con preferenza per l’origine biologica se disponibile.
Rettifiche e correzioni
L’articolo 2 opera due correzioni puntuali al regolamento (UE) 2021/1165. In primo luogo, la gomma di guar E 412 viene spostata dalla categoria degli agenti leganti e antiagglomeranti a quella degli agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti, in coerenza con il registro UE degli additivi per mangimi. In secondo luogo, il talco E 553b viene inserito correttamente nell’allegato V, parte A, sezione A1, precisando che si applica ai prodotti di origine vegetale e alle salsicce a base di carne, per queste ultime solo per il trattamento superficiale.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La rettifica relativa al talco E 553b ha efficacia retroattiva dal 5 agosto 2021. Il nuovo requisito di sola origine biologica per la gomma di gellano, invece, si applica dal 1o gennaio 2026, così da consentire agli operatori un periodo di adeguamento.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati del regolamento (UE) 2021/1165
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, II, III e V del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 secondo gli allegati I-IV del nuovo regolamento, aggiornando gli elenchi delle sostanze autorizzate nella produzione biologica.
Nuove autorizzazioni in materia di sostanze di base e fitosanitarie
Nell’allegato I sono aggiunti il metasilicato di magnesio idrogeno (talco E 553b) come sostanza di base, ABE-IT 56, pirofosfato ferrico ed estratto acquoso dei semi germinati di Lupinus albus dolce come sostanze attive a basso rischio, e si restringe l’uso della deltametrina alle trappole con specifiche sostanze attrattive contro Bactrocera oleae, Ceratitis capitata e Rhagoletis completa.
Autorizzazioni per concimi, ammendanti e nutrienti
Nell’allegato II si aggiungono struvite recuperata e precipitati di sali di fosfato, subordinati al rispetto del regolamento (UE) 2019/1009 e al fatto che il letame di partenza non provenga da allevamenti industriali, oltre a nitrato di sodio per la produzione di alghe su terraferma in sistemi chiusi e cloruro di potassio di origine naturale.
Aggiornamenti per mangimi e alimenti per animali da compagnia
Nell’allegato III sono autorizzati fosfato mono-dicalcico, STPP e SAPP per gli alimenti per animali da compagnia, lieviti e prodotti del lievito se non disponibili di origine biologica, gomma di xantano, argilla sepiolitica e illite-montmorillonite-caolinite come additivi tecnologici, bentonite come sostanza per la riduzione della contaminazione da micotossine, taurina per gatti e cani, betaina anidra anche per i pesci monogastrici e cloruro di ammonio per gatti.
Correzioni su additivi alimentari e ausiliari di trasformazione
Nell’allegato V si modifica la disciplina della gomma di gellano, imponendo dal 1o gennaio 2026 il requisito della sola origine biologica per la forma ad alto tasso di acile, e si ridefinisce l’uso del biossido di silicio. Inoltre, estratto di luppolo ed estratto di colofonia di pino sono confermati come antimicrobici per prodotti di origine vegetale, con preferenza per l’origine biologica se disponibile.
Rettifiche di errori negli allegati
L’articolo 2 corregge la collocazione della gomma di guar E 412, spostandola dagli agenti leganti e antiagglomeranti agli agenti emulsionanti, stabilizzanti, addensanti e gelificanti, e rettifica la voce del talco E 553b nell’allegato V, parte A, sezione A1, includendo i prodotti di origine vegetale e l’uso per salsicce a base di carne solo per il trattamento superficiale.
Decorrenza e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. L’articolo 2, paragrafo 2, si applica dal 5 agosto 2021, con efficacia retroattiva sulla rettifica del talco E 553b. Inoltre, il requisito di sola origine biologica per la gomma di gellano si applica dal 1o gennaio 2026.
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